INPS -
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Circolare
25 giugno 2004 n° 98)
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OGGETTO: |
Personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro.
Trattamento pensionistico previsto dagli articoli 31 e 33 della legge n.
413/1984. |
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SOMMARIO: |
Costituzione con la procedura Gente di Mare della
posizione assicurativa con contribuzione marittima del personale in
continuità di rapporto di lavoro. |
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Con circolare n.
202 del 27.9.1989 sono state fornite alle Sedi le istruzioni valide
dall'1.10.1989 per la liquidazione delle pensioni ai sensi della legge n.
413/1984. Al paragrafo 3, punto 2 della
predetta circolare sono stati indicati i requisiti di età, d'inabilità e di
assicurazione richiesti per il diritto alle prestazioni specifiche per i
marittimi previste dagli articoli 31, 33 e 34 della predetta legge n. 413. In particolare è stato
precisato che ai fini dell'accertamento dell'anzianità assicurativa devono
essere computati i periodi di assicurazione marittima, effettiva e
figurativa, corrispondente ad attività di navigazione, considerando in tale
computo anche i periodi di prolungamento di cui agli articoli 24 e 25 della
citata legge n. 413. Ai fini della individuazione
dei periodi assicurativi utili per l'accertamento del diritto alle
prestazioni sopra indicate, per i marittimi in continuità di rapporto di
lavoro, vengono esclusi i periodi per i quali i datori di lavoro sono tenuti
al versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria. In sede di liquidazione delle
pensioni di vecchiaia anticipata (art. 31 della L. n. 413) e di inabilità
alla navigazione (art. n. 33 della L. n. 413) è emersa una diversa
valutazione, ai fini del diritto e della misura, dei periodi di navigazione
effettiva svolti complessivamente dal marittimo che risolve il rapporto di
lavoro al momento dello sbarco rispetto al marittimo in continuità di
rapporto di lavoro. Ciò in quanto al primo viene
riconosciuto un prolungamento del periodo di navigazione ai sensi
dell'articolo 24 della predetta legge n.
413, corrispondente alla sommatoria dei sabati,
delle domeniche, delle festività infrasettimanali e delle ferie maturate
durante l’imbarco stesso, considerato utile ai fini pensionistici. Viceversa, al personale in
regime di continuità di rapporto di lavoro, che usufruisce a terra, dopo lo
sbarco, delle ferie e dei riposi compensativi maturati a bordo, viene
corrisposta, per tutto il corrispondente periodo, una regolare retribuzione
assoggettata a contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, che
però non ha effetti per la liquidazione delle prestazioni previste dagli
articoli 31 e 33 della stessa legge n. 413/1984. Sulla problematica concernente
l'applicazione della citata legge n. 413 nei confronti dei lavoratori
marittimi in regime di continuità del rapporto di lavoro è stato interessato
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha osservato che
"nel caso dei lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro al momento
dello sbarco, i già menzionati periodi di prolungamento, maturati in
relazione all'attività svolta a bordo, sono considerati come attività di
navigazione, tale da consentire, effettivamente, una più rapida maturazione
del su citato requisito contributivo, nello stesso modo si deve procedere per
il calcolo della contribuzione utile ai fini pensionistici nel caso dei
lavoratori in regime di continuità del rapporto di lavoro, affinché i periodi
di riposo, festività e ferie, maturati a bordo, ma goduti a terra dopo lo
sbarco, diano loro diritto ad una contribuzione "qualificata", da
effettiva attività di navigazione, utile ai fini del conseguimento del
requisito di cui ai già citati articoli 31 e 33, e non già soltanto al normale
accredito contributivo ordinario". In conseguenza di quanto
precede i periodi per i quali vengono corrisposti ai lavoratori in continuità
di rapporto di lavoro retribuzioni per mancati riposi, per festività e per
ferie maturate durante l'imbarco devono pertanto essere considerati alla
stessa stregua dei prolungamenti riconosciuti, per il medesimo periodo di
imbarco, ai lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro al momento dello
sbarco. In attesa di realizzare le
opportune modifiche all'attuale sistema di acquisizione dei dati necessari
per la valutazione dei periodi utili ai fini del diritto e della misura della
pensione spettante ai lavoratori marittimi, il riconoscimento dei
prolungamenti nei confronti dei marittimi in parola dovrà avvenire
acquisendo, all'atto del pensionamento, una dichiarazione rilasciata dal
datore di lavoro, come da fac-simile allegato, dalla quale risultino i
periodi di navigazione in continuità di rapporto di lavoro. La costituzione con la
procedura Gente di Mare della posizione assicurativa con contribuzione
marittima del personale citato (solo in caso di liquidazione di pensione
specifica PM), dovrà essere effettuata tenendo presente i seguenti
accorgimenti: ·
Accertare i periodi in continuità di rapporto di lavoro sulla base
della dichiarazione fornita dal datore di lavoro. ·
Acquisire i periodi di imbarco effettivo ed indicare la retribuzione
risultante nell'archivio dell'Istituto. ·
Acquisire i periodi di lavoro a terra non in continuità di
rapporto di lavoro, eventuali periodi di contribuzione figurativa ed
eventuali periodi neutri. ·
Acquisire i periodi di continuità e la relativa retribuzione, con il
nuovo codice "CONT" che potrà essere immesso direttamente o
selezionato dalla lista dei codici. Sarà ammessa l’acquisizione di un periodo
“CONT” solo se è consecutivo ad un periodo di navigazione effettiva e non vi
è soluzione di continuità. ·
Impostare il codice diritto e procedere alla fase di calcolo e
stampa. In base al tipo di calcolo
selezionato il programma opera nel modo seguente: -
con codice diritto 1 - 3 - 4 trasforma il periodo con codice CONT in
AGO -
con codice diritto 2 - 5 trasforma il periodo con codice CONT
in prolungamenti calcolati in base ai giorni dell'imbarco immediatamente
precedente e in periodi AGO.
IL
DIRETTORE GENERALE
Crecco |