INPS
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
(Circolare
9 giugno 2004 numero 92)
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Eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2003 nelle
regioni Abruzzo, Molise e Campania e in provincia di Foggia. Ulteriori
chiarimenti. |
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Sommario: Si forniscono ulteriori chiarimenti in materia
di rapporti tra ‘stato di emergenza’ e ‘sospensione contributiva’. |
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Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004 (G.U. n. 63 del 16.3.2004) è stato
prorogato fino al 1° febbraio 2005 lo stato di emergenza nei territori
interessati dalle calamità naturali indicate in oggetto, già proclamato fino
al 1° febbraio 2004 con il precedente decreto del 31 gennaio 2003 (G.U. n. 31
del 7.2.2003). Poiché da più parti pervengono
allo scrivente Istituto richieste di chiarimenti in merito a un’eventuale
conseguente e automatica proroga della sospensione contributiva concessa nel
2003, fino al 31 dicembre dello stesso anno, dalle ordinanze n. 3268 (reg.
Molise), n. 3280 (prov. Foggia), e n. 3281 ( reg. Abruzzo), si puntualizza
che i due benefici - proclamazione dello stato di emergenza da un lato e
concessione della sospensione contributiva dall’altro - non sono
interdipendenti, ma regolati da apposite specifiche disposizioni (1). Pertanto, nel caso
dell’Abruzzo, del Molise e della provincia di Foggia, mancando a tutt’oggi
un’apposita disposizione che proroghi espressamente il termine di sospensione
contributiva sopra menzionato, deve ritenersi che nulla sia stato innovato in
proposito e si confermano le disposizioni citate che - si ritiene utile
ribadire – hanno previsto l’agevolazione in discorso dal 23 gennaio 2003 al
31 dicembre 2003 per l’Abruzzo e il Molise e dal 24 gennaio 2003 al 31
dicembre 2003 per la provincia di Foggia, mentre per la regione Campania non
è stata prevista alcuna sospensione. Il suesposto orientamento è supportato da una pronuncia,
al riguardo, del Dipartimento della Protezione
Civile. Allegati: v. circolare n.
123 dell’8.7.2003 e Msg. n. 160 del 30.12.2003) Il Direttore Generale Crecco
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Note: il
link nel documento rimanda al sito Inps