INPS
Direzione Centrale delle
Prestazioni - Coordinamento Generale LEGALE
(Circolare 3.7.2006 n° 87)
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OGGETTO: |
Prepensionamenti con
decorrenza 1° gennaio 1995 in favore di dipendenti di aziende in crisi.
Regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Sentenze
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 20335 e n. 20336 del 2005. |
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SOMMARIO: |
Ai titolari di trattamenti
pensionistici anticipati, liquidati con decorrenza 1° gennaio 1995, si
applica il regime di cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo in quanto
hanno raggiunto entro il 31 dicembre 1994 i requisiti contributivi minimi per
la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità. |
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1. Premessa La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha pronunciato le
sentenze n. 20335 e n. 20336 del 29 settembre 2005 concernenti la questione
del regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo cui
devono ritenersi sottoposti i prepensionamenti liquidati con decorrenza 1°
gennaio 1995. La tematica si riconduce
all'interpretazione dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 come modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. L'articolo 10, comma 8, nel
testo originario disponeva tra l’altro che ai lavoratori, che alla data del
31.12.1993 avevano "maturato il diritto a pensionamento" entro tale
data e ne ottenevano il trattamento nel corso del 1994, continuavano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Le disposizioni, come
modificate, prevedono, tra l’altro, che ai lavoratori che alla data del
31.12.1994 "hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la
liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità" continua ad
applicarsi la previgente normativa, se più favorevole, cioè il regime di
totale cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo. Ciò posto è sorto il problema di stabilire se in tale
contesto normativo debbano essere ricompresi anche i trattamenti di
prepensionamento liquidati in favore di soggetti che alla data del 31.12.1994
possano far valere l'anzianità contributiva minima che, maggiorata
dell'anzianità convenzionale, abbia consentito il pensionamento con
decorrenza 1.1.1995. In coerenza con la
formulazione letterale della modifica sono state fornite istruzioni con
circolare n. 91 del 31.3.1995, p. 5. Pertanto l'Istituto non ha ritenuto applicabile ai
titolari di prepensionamento avente decorrenza 1° gennaio 1995 la norma
derogatoria al regime di cumulo pensioni - redditi da lavoro di cui
all'articolo 11 della citata legge n. 537 e ha applicato anche ai predetti
prepensionamenti, come a quelli conseguiti successivamente, le vigenti
disposizioni di carattere generale regolanti il cumulo delle pensioni di
anzianità con redditi da lavoro, comportanti tra l’altro la cumulabilità
parziale con i redditi da lavoro autonomo. Peraltro l’Istituto con messaggio n. 4656 del 29.7.1999
ha sospeso le iniziative per il recupero delle somme ritenute incumulabili
per i soggetti di cui sopra, nel caso di svolgimento di attività autonoma,
come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2. Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
20335 e 20336 del 2005 Sulla questione del regime di
cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo cui devono ritenersi
sottoposti i prepensionamenti liquidati con decorrenza 1° gennaio 1995 si è
pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze n. 20335 e
20336 del 2005, in quanto si trattava di problematica che aveva dato luogo a
contrasto di giurisprudenza. La Suprema Corte, esaminando
il caso di un pensionamento anticipato di anzianità, ha affermato che la
questione del cumulo tra pensionamento anticipato e reddito da lavoro
autonomo va risolta sulla base delle disposizioni che lo hanno reiteratamente
regolato, richiamando le regole previste per le pensioni di anzianità. Infatti le molteplici
normative che hanno introdotto, nei diversi settori, il pensionamento
anticipato hanno provveduto a regolamentarne il regime di cumulo con i
redditi, facendo espresso richiamo alla disciplina del cumulo prevista per le
pensioni di anzianità. La Corte ha osservato che la
“maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva” viene concessa per
il periodo necessario al compimento dei trentacinque anni, per cui la
posizione previdenziale dell’interessato viene ad essere completata
integralmente prima dell’erogazione della pensione. In altri termini, afferma la
Corte, nel momento in cui viene erogata la pensione, la maggiorazione
dell’anzianità contributiva utile è già stata considerata. Conseguentemente al 31
dicembre 1994 la maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva
risulta già concessa e i requisiti minimi sono stati quindi conseguiti. Muovendo dal principio secondo
cui le pensioni anticipate sono equiparate - quanto alla disciplina del
cumulo con i redditi da lavoro - alle pensioni di anzianità e muovendo
altresì dalla disposizione transitoria - che prevedeva il diritto al cumulo
integrale con il lavoro autonomo esclusivamente a coloro i quali, alla data
del 31 dicembre 1994 erano titolari di pensione, ovvero, alla medesima data,
avevano raggiunto i requisiti minimi per la pensione di anzianità o di
vecchiaia (articolo 10, comma 8, decreto legislativo n. 503/93, come
modificato dall’articolo 11 della legge n. 537/93) - la Corte conclude che
nella predetta disposizione transitoria rientrano i beneficiari del
pensionamento anticipato. Ciò in quanto tali soggetti,
attraverso la maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva
prevista dalla legge, hanno acquisito i requisiti contributivi minimi al 31
dicembre 1994. 3. Regime di cumulo per i
prepensionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995 Si forniscono le seguenti
istruzioni concernenti il regime di cumulo dei prepensionamenti liquidati con
decorrenza 1° gennaio 1995. Considerato che, come rilevato
dalla Corte di Cassazione, le normative che hanno introdotto il pensionamento
anticipato hanno provveduto a regolamentarne il regime di cumulo con i
redditi, facendo espresso richiamo alla disciplina del cumulo prevista per le
pensioni di anzianità, le istruzioni si riferiscono ai prepensionamenti di
anzianità ed ai prepensionamenti di vecchiaia. Nei confronti dei titolari dei suddetti prepensionamenti
trova applicazione il regime di totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Pertanto ai predetti soggetti devono essere rimborsate,
d’ufficio nei limiti della prescrizione decennale,
le somme trattenute a titolo di incumulabilità della pensione con i redditi
da lavoro autonomo, semprechè nei confronti degli interessati non sia
intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato. In caso di sentenza negativa
le somme in parola sono dovute a partire dal mese successivo a quello di
deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
fatti salvi gli effetti della prescrizione decennale. Devono essere definiti sulla
base dei criteri innanzi esposti i ricorsi amministrativi in materia. Per le controversie
giudiziarie in corso sarà chiesta la cessazione della materia del contendere. Per quanto riguarda il regime di cumulo con il
lavoro dipendente nulla è innovato. 4. Modalità operative Con successiva circolare
saranno fornite le istruzioni operative.
Il Direttore Generale
Crecco |