INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive -
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
(Circolare
13 maggio 2004 n° 82)
“Iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto
1995, n° 335: riscatto dei periodi di frequenza a
corsi di studio che hanno dato luogo a diploma di tipo universitario.
Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.”
Sommario: si forniscono le istruzioni in
merito alla trattazione delle domande di riscatto dei
periodi di corso legale di laurea e di studi universitari presentate dagli
iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n° 335.
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1. Premessa
Come noto, il decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184 (in vigore dal 12 luglio 1997), nel dettare nuove disposizioni
in materia di riscatto dei corsi universitari di studio, ha esteso
agli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 la facoltà di riscattare detti corsi
universitari. Il citato decreto trova applicazione per le domande di
riscatto presentate all'Istituto dalla data della sua entrata in vigore;
conseguentemente le eventuali domande presentate alla Gestione separata in data
antecedente devono essere considerate come presentate in data 12 luglio 1997. 2. Termini di esercizio
della facoltà di riscatto e requisiti contributivi
Il decreto legislativo n. 184/1997 non fissa termini per
la presentazione della domanda: l'esercizio della facoltà di riscatto ed il
momento in cui presentare la relativa istanza sono
perciò rimessi alla mera volontà dell’interessato. Secondo
la norma in esame possono essere riscattati i periodi di corso legale, purché
privi di copertura contributiva (obbligatoria, figurativa, volontaria o da
riscatto) non solo presso l’ordinamento al quale è
diretta la domanda, ma anche in ciascuno degli altri regimi previdenziali
richiamati dalla norma stessa (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme
sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata), presso cui
l’interessato sia titolare di conto assicurativo. Qualora il richiedente, all'atto di presentazione della
domanda, risulti titolare di posizione assicurativa
in più regimi previdenziali, potrà scegliere in quale di essi esercitare la
facoltà di riscatto. A tale proposito, per quanto ovvio, si
sottolinea che non è ammesso il riscatto per gli stessi periodi per i quali
sia già stata esercitata analoga facoltà in altro ordinamento pensionistico
obbligatorio. Costituiscono ulteriori
condizioni per l’esercizio della facoltà di riscatto: Ö
l’avvenuto conseguimento del diploma di livello universitario relativo al
periodo di corso oggetto del riscatto; Ö
la titolarità di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto. La possibilità di accedere al
riscatto è riconosciuta sia al diretto interessato sia ai suoi superstiti (in
tale ultimo caso la determinazione dell’onere dovrà avvenire con
riferimento alla data del decesso dell’assicurato). In allegato è riportato il modulo di domanda da
utilizzare per il riscatto in argomento, da compilare in tutte le sue parti
(all. 1). Il modulo può anche essere prelevato dal sito web dell’Istituto. A
breve sarà possibile, in alternativa, compilare il
modello on line ed inviarlo telematicamente alla
sede di competenza. 3. Periodi riscattabili
Poiché la norma in esame trova applicazione per le
richieste presentate dalla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 184/1997 (12
luglio 1997) ai fini del riscatto non assume rilevanza che il corso oggetto
della domanda sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data, salvo
quanto precisato al successivo punto 3.1. Come espressamente previsto dal
decreto legislativo in esame, sono riscattabili i corsi di studio
universitario indicati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nel limite della durata legale prevista per il conseguimento del relativo
titolo. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per
due o più dei corsi di seguito indicati, a seguito dei quali siano stati, ovviamente,
conseguiti i relativi titoli. Come già indicato nella circolare n. 162 del 19 luglio
1997, i titoli previsti dalla citata legge n. 341/1990 sono: Ö
"diploma universitario", cosiddetta “laurea breve” (corso di durata
non inferiore a due e non superiore a tre anni); Ö
"diploma di laurea" (corso di durata non inferiore a quattro e non
superiore a sei anni); Ö
"diploma di specializzazione", successivo
alla laurea (corso di durata non inferiore a due anni); Ö
"dottorato di ricerca" (durata variabile, secondo specifiche
disposizioni di legge). Fra i periodi di studio universitario individuati
dall’articolo 1 della legge 341/1990 sono compresi anche i periodi di
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca ed ai
corsi di specializzazione. Al riguardo è necessario rammentare che le borse
di studio concesse dalle Universitàper
la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (v. circolare n. 101 del 5
maggio 1999) e gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione (v.
circolare n. 133 del 21 luglio 2003) sono soggetti all’obbligo contributivo
nella Gestione separata. 3.1. Periodi riscattabili nella
Gestione separata
Premesso che, secondo i criteri generali, il riscatto
può essere effettuato anche per una sola parte del
periodo di durata legale, si evidenzia che possono formare oggetto di
riscatto nella Gestione separata esclusivamente i periodi temporalmente
successivi al 31 marzo 1996. Ciò in analogia al principio
affermato, con la sentenza n. 18238 del 13 giugno/21 dicembre 2002, dalla
Corte di Cassazione in merito alla possibilità di riscattare gli anni del
corso di laurea per periodi in cui non era ancora stata introdotta
l’assicurazione obbligatoria per i commercianti. Conseguentemente, in presenza
di una domanda intesa a riscattare un corso di studi in parte precedente ed
in parte successivo alla data di introduzione dell’obbligo contributivo alla Gestione
separata (1° aprile 1996), il richiedente potrà ottenere il riscatto del solo
periodo successivo al 31 marzo 1996 nella Gestione separata ed eventualmente
il riscatto del periodo precedente a tale data in un’altra gestione
pensionistica, ovviamente in presenza, in entrambe le gestioni interessate,
del requisito contributivo minimo richiesto per l’esercizio della facoltà in
esame. 4.
Documentazione
La domanda di riscatto deve essere corredata da apposita certificazione, rilasciata dalla competente
Università, dalla quale sia possibile rilevare il titolo e la data in cui lo
stesso è stato conseguito dal richiedente, la durata legale del corso di
studi e la relativa collocazione temporale. In alternativa
l’interessato potrà fornire tutte le predette informazioni con apposita
autocertificazione. Peraltro, per evitare al richiedente l’onere di produrre
ulteriori documenti in merito, è stato predisposto
lo specifico modulo di domanda, di cui all’allegato1, la cui puntuale
compilazione consente agli operatori di sede di individuare l’Università che
ha rilasciato il diploma e di disporre di tutte le informazioni utili alla
definizione della domanda di riscatto. Qualora la richiesta risultasse
invece diversamente formulata, ovvero fosse carente delle informazioni sopra
elencate, le Sedi chiederanno all'interessato di presentare, entro 60 giorni,
apposita autocertificazione e, nei casi in cui la documentazione richiesta
non venisse prodotta nel termine assegnato, respingeranno la domanda, salva la
facoltà per l'assicurato di presentare successivamente una nuova istanza. Ovviamente, qualora il richiedente abbia presentato
un’autocertificazione o abbia fornito le suddette
informazioni attraverso la compilazione del modulo di domanda, sarà cura delle
Sedi acquisire dalla competente Università apposita dichiarazione di conferma
dei dati relativi al corso di studi oggetto del riscatto, prima di procedere
alla determinazione del contributo di riscatto da porre a carico
dell’interessato. 5. Calcolo dell’onere di riscatto
L’articolo 2 del D.Lgs. n. 184/1997, ai commi 3, 4 e 5, fissa diversi criteri di
calcolo degli oneri di riscatto, per la cui applicazione si deve tenere conto
dell’anzianità contributiva raggiunta dagli assicurati alla data del 31
dicembre 1995 e della collocazione temporale dei periodi riscattabili. In
particolare il comma 5 stabilisce che l'onere dei periodi di riscatto da
valutare ai fini pensionistici con il sistema
contributivo (periodi successivi al 1995) deve essere determinato applicando
l’aliquota contributiva di finanziamento (aliquota IVS) vigente, nella
gestione pensionistica interessata, alla data di presentazione della domanda. Considerato che la Gestione separata è interessata
esclusivamente dal sistema pensionistico
contributivo e che in essa potranno essere riscattati solo periodi rientranti
nel sistema di calcolo contributivo della pensione, in quanto temporalmente successivi al 31 marzo 1996, l’onere di
riscatto deve essere quantificato applicando un'aliquota contributiva. Tale
aliquota è quella prevista per il versamento nella predetta Gestione della
contribuzione obbligatoria in favore di coloro che non
hanno altra tutela previdenziale. Ai fini del calcolo dell'onere si devono pertanto
prendere a riferimento: Ö
il valore medio mensile dei compensi assoggettati a contribuzione
obbligatoria negli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda (in presenza di un’anzianità contributiva inferiore a 12
mesi si deve fare riferimento al valore medio mensile del minor periodo di
contribuzione); Ö
il numero dei mesi oggetto del riscatto; Ö
l’aliquota contributiva IVS vigente al momento della domanda, come
indicata nella seguente tabella:
L’onere dovuto a titolo di riscatto risulterà
pertanto dal prodotto dei tre elementi di calcolo sopra riportati. Va altresì evidenziato che, in
presenza di valore medio mensile imponibile d’importo inferiore
all’ammontare del minimale mensile vigente nella Gestione Commercianti
nell’anno di presentazione della domanda di riscatto, il calcolo dell’onere
dovuto dal richiedente dovrà avvenire con riferimento al predetto minimale. Per comodità di consultazione, in allegato, è riportata
la tabella dei minimali e massimali di reddito utili per la determinazione
del periodo contributivo da riconoscere (all. 2). A titolo di esempio si ipotizzi
il caso di un iscritto alla Gestione separata da gennaio 1999,
titolare della seguente situazione contributiva, che abbia presentato domanda
di riscatto il 14 febbraio 2003,per il periodo novembre 1995 -
ottobre 1999
In merito ai criteri d’individuazione dell’anno di
contribuzione, e della relativa determinazione del valore medio mensile dei
compensi, si rammenta che in favore degli iscritti alla Gestione separata vengono accreditati tutti i mesi di ciascun anno solare
nei casi in cui l’ammontare della contribuzione annua sia almeno pari
all’importo ottenuto applicando al minimale di reddito vigente nella gestione
Commercianti l’aliquota percentuale prevista nella suddetta Gestione separata
ed individuata in relazione alla situazione contributiva del soggetto (10 per
cento o maggiore aliquota). Qualora poi la contribuzione annua versata risultasse inferiore a quella calcolata sul predetto
minimale di reddito, secondo la previsione dell’articolo 2, comma 29, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, si considereranno come coperti un numero di mesi
proporzionale ai contributi versati, con accredito a partire dall’inizio
dell’anno solare interessato e fino alla concorrenza del numero dei mesi che
le somme disponibili consentono di coprire interamente (si arrotonda per
difetto il risultato ottenuto dividendo il contributo annuo complessivamente
versato per il contributo minimo mensile dovuto). Va inoltre tenuto presente che, nell’individuare i
dodici mesi meno remoti rispetto ai quali determinare la base imponibile alla
quale applicare l’aliquota percentuale ai fini del calcolo dell’onere dovuto,
devono essere esclusi: Ö
i periodi per i quali è stata versata contribuzione
volontaria, Ö
i periodi coperti mediante riscatto. 6. Pagamento dell’onere di riscatto
È noto che il Regolamento di disciplina del rapporto
assicurativo degli iscritti alla Gestione separata (DM 2 maggio 1996,
n. 282) non ha previsto condizioni e modalità di
pagamento di oneri derivanti da riscatto, non essendo all’epoca consentito
agli iscritti l’esercizio di tale facoltà. Peraltro, in merito ai riscatti ex
articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è intervenuto il
Comitato Amministratore della Gestione separata con deliberazione n. 13 del
27 maggio 2002, disponendo che la materia debba
essere disciplinata sulla base dei medesimi criteri già applicati
nell’Assicurazione generale obbligatoria. Si ritiene pertanto di estendere le medesime
disposizioni vigenti nell’ambito dell’ordinamento generale, che fissano termini di decadenza per il versamento degli oneri
e che prevedono la possibilità di un pagamento dilazionato, anche alla
tipologia di riscatti oggetto della presente circolare (si veda anche
circolare n. 117 del 21 giugno 2002). Conseguentemente il pagamento dell’onere potrà essere effettuato anche in forma rateale (per un massimo di 60
rate mensili, di importo minimo non inferiore a 26 euro, con maggiorazione
per interessi al tasso legale vigente) entro i termini tassativamente
stabiliti dall’Istituto, pena la decadenza, ed a condizione che le somme
dovute vengano interamente corrisposte prima del pensionamento (il
pensionamento nel corso della rateazione impone il perfezionamento
dell’operazione di riscatto con il versamento del debito residuo). Il ritardo nel versamento dell’intero importo
o della prima rata dell’onere determina la decadenza della domanda; la somma
versata in ritardo deve essere rimborsata senza rivalutazione monetaria e
senza maggiorazione per interessi, salva la facoltà dell’interessato di
chiedere che la data del versamento venga assunta come termine di
presentazione di una nuova domanda di riscatto. Tale richiesta comporta ovviamente la rideterminazione dell’onere sulla base degli elementi di calcolo (imponibile degli ultimi 12 mesi ed aliquota
contributiva IVS) rilevati con riferimento alla diversa decorrenza della
domanda. L’interruzione dei versamenti comporta, invece, il
riconoscimento in favore degli interessati di un periodo ridotto, la cui
durata deve essere determinata in misura proporzionale all’ammontare della
quota di capitale già corrisposta dall’assicurato. 7. Accredito del periodo riscattato ed efficacia del
contributo di riscatto
Il periodo riscattato viene
accreditato sulla posizione assicurativa dell'interessato peranni
solari e con periodicità mensile, con attribuzione di un valore di copertura
determinato sulla stessa retribuzione presa a base del calcolo dell'onere,
rapportata alla durata del periodo riconosciuto. Detto periodo è utile a perfezionare il requisito di 5
anni di contribuzione effettiva richiesto per il diritto alla pensione a
carico della Gestione separata ed anche a determinare il montante individuale
dei contributi sul quale calcolare la misura della prestazione pensionistica secondo il sistema contributivo. Non è
invece utile al raggiungimento dell’anzianità massima pensionabile (40 anni),
che consente il pensionamento in data anteriore al compimento del 57° anno di età. Per quantificare il montante contributivo relativo ai
periodi di riscatto devono essere applicate ai rispettivi valori retributivi
(retribuzione utilizzata per il calcolo dell'onere, ragguagliata ai mesi
riscattati nell’anno) l’aliquota di computo vigente alla data di
presentazione della domanda di riscatto. La contribuzione così ottenuta deve essere rivalutata su
base composta al 31 dicembre di ciascun anno, al tasso di capitalizzazione,
con esclusione della contribuzione dello stesso anno, come disposto dall’articolo
1, comma 8, della legge n. 335/1995. Poiché l’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997 stabilisce
che la rivalutazione del montante individuale ha effetto dalla data della
domanda di riscatto, detta rivalutazione deve essere effettuata al 31
dicembre di ciascun anno, con esclusione di quello nel corso del quale la
domanda è stata presentata (il montante relativo ai periodi oggetto del
riscatto deve essere rivalutato a partire dal 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di presentazione della domanda). 8. Istruzioni contabili
Come già anticipato con messaggio n. 2003/0014/000237
del 7 agosto 2003, la procedura automatizzata dei riscatti e delle
ricongiunzioni provvede ad imputare i valori di
riscatto di che trattasi in AVERE del conto PAR 22/173 in contropartita del
movimento DARE del conto GPA 54/061 al quale devono essere rilevate le
relative riscossioni. Nei casi di versamenti rateali la stessa procedura deve
imputare, altresì, la quota interessi in AVERE del conto
PAR 24/010. Eventuali rimborsi di somme versate, derivanti dalla
decadenza della domanda, devono essere imputati al conto
PAR 34/104, di nuova istituzione (vedi allegato n. 3).
Il
Direttore Generale
Crecco |
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Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3
Note: i links presenti nel documento rimandano al sito Inps