INPS
Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare
12 maggio 2004 numero 79)
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OGGETTO: |
Lavoratori
autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2004. |
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SOMMARIO: |
1. Versamenti volontari nelle
gestioni Artigiani e Commercianti. 2. Versamenti volontari nella Gestione Separata. |
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1) Artigiani e commercianti.
Nel confermare integralmente i chiarimenti forniti con circolare n 96
del 3 giugno 2003, relativamente agli iscritti alle Gestioni
degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali autorizzati alla
prosecuzione volontaria si rammenta che la relativa contribuzione si
determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi
obbligatori di cui alla legge 2 agosto 1990 n.233 e successive modifiche e
integrazioni, al reddito medio di ciascuna delle previste otto classi
di reddito. Pertanto, l’importo dei
contributi volontari degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali
per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote: a)
prosecutori volontari nella gestione “Artigiani”
17.00 %, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di
età superiore ai 21 anni;
14,00 %, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni; b) prosecutori
volontari nella gestione “Commercianti”
17,39 %, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età
superiore ai 21 anni;
14,39 %, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni. Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali
aggiornati, sono state predisposte due specifiche tabelle di contribuzione da
applicare con effetto dal 1° gennaio 2004, ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione
volontaria (Decorrenza 01/01/2004) Valori espressi in Euro
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della
prosecuzione volontaria (Decorrenza 01/01/2004) Valori espressi in Euro
N.B. La
classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o
immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati
i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli
importi indicati sub"reddito medio imponibile" 2) Gestione separata. L’importo del contributo volontario
dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle
disposizioni dell'articolo 7 del D.Lgs. 184/1997, cioè applicando all'importo
medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data
della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Ai
fini della determinazione del contributo volontario deve essere applicata
esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di
tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per
l’anno 2004, come peraltro indicato nella circolare n. 45/2004,
al 17,30%. Poiché la
contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il
contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per
trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati.
Considerato che la copertura assicurativa di un intero anno si
acquisisce in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore
ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito vigente nella
gestione Commercianti (per il 2004 pari ad €. 12.889,00 annui e ad €.1.074,00
mensili), tenuto conto del predetto minimale di reddito e dell’aliquota IVS
vigente (17,30%), l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della
Gestione separata non potrà essere inferiore a €. 2.230,00, su base annua, e
ad €. 185,81, su base mensile.
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Note: i links presenti
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