INPS
Direzione
Centrale delle Prestazioni
(Circolare
12 maggio 2004 n° 78)
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OGGETTO: |
Legge 24 dicembre 2003, n.
350. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (legge finanziaria 2004), articolo 3, comma
133. |
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SOMMARIO: |
Benefici
previdenziali per i lavoratori esposti al rischio chimico da
cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio |
Introduzione
La legge 24 dicembre 2003, n. 350, “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003,
supplemento ordinario n° 196 ed entrata in vigore
il 1° gennaio 2004, all’articolo 3, comma 133, dispone in materia di benefici
previdenziali per i lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e
ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio. A scioglimento della riserva di istruzioni contenuta nella circolare n° 54
del 19 marzo 2004, si forniscono di seguito i criteri applicativi del
citato comma 133 in conformità alle osservazioni formulate in materia dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 1-
Entità del beneficio pensionistico L’articolo 3, comma 133, legge n.350/2003 così dispone:
“I benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti
al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a
decorrere dal 2004”. In
applicazione della disposizione citata, tenuto conto della modifica operata
dall’articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n.326,
in favore dei lavoratori interessati, il periodo di esposizione
al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di
esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della
determinazione dell’importo della prestazione pensionistica e non anche ai
fini della maturazione del diritto di accesso alla medesima.
2-
Destinatari Destinatari del beneficio pensionistico in questione, come chiarito dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sono tutti i lavoratori che sono
stati occupati nello stabilimento ex ACNA di Cengio
nel corso del periodo di attività dello stabilimento stesso, ancorché già
titolari di trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore della
legge n. 350/2003, ed indipendentemente dalle mansioni svolte, nella
considerazione che le lavorazioni nel medesimo effettuate e le sostanze
utilizzate esponevano nel loro complesso i dipendenti al rischio chimico
specificamente preso in considerazione dalla legge. 3-
Modalità di riconoscimento Ai fini del riconoscimento del
beneficio pensionistico previsto dal citato comma
133, i lavoratori interessati devono presentare, a corredo della domanda di
pensione o di ricostituzione, una dichiarazione dell’ex ACNA dalla quale
risultino i periodi di occupazione presso lo stabilimento ex ACNA di Cengio e la conseguente esposizione a rischio chimico da
cloro nitro e ammine. Gli
importi spettanti in caso di ricostituzione sono corrisposti con decorrenza
non anteriore al 1° febbraio 2004, mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003. 4-
Pensioni ai superstiti Il
beneficio pensionistico di cui trattasi è
riconosciuto, a domanda, ai titolari di pensioni dirette e indirette,
superstiti di dante causa avente diritto al beneficio stesso in quanto
deceduto dopo l’entrata in vigore della legge n. 350/2003. 5- Oneri Gli oneri derivanti dall’applicazione
del comma 133 sono posti a carico dello Stato secondo quanto previsto dallo stesso comma 132, dell’articolo 3, della legge n.
350/2003. 6- Procedure La procedura di liquidazione delle pensioni e la
procedura per la determinazione degli oneri da prepensionamento sono aggiornate per consentire la liquidazione delle
pensioni comprensive del beneficio pensionistico di cui al citato comma 133. In particolare, nel campo “Attività economica” del
pannello MNLAN30, deve essere acquisito il codice “04”; nel
campo “Professione individuale” dello stesso pannello deve essere
acquisito il codice “350”. In presenza di tali
valori la procedura provvede alla presentazione del pannello MNLPRE0, per la
determinazione e la memorizzazione dei dati degli oneri, con il valore “2007”
quale “Codice legge prepensionamento”. Si riepilogano di seguito ad ogni buon fine i codici da
utilizzare per l’attribuzione dei benefici per i lavoratori esposti
all’amianto e a rischio chimico, a seguito delle modifiche introdotte
dall’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e dai commi 132 e 133
dell’articolo 3 della legge n. 350:
Con successivo messaggio sarà
comunicata la disponibilità dei programmi per l’attribuzione del beneficio previsto dal comma 133 alle pensioni aventi
decorrenza anteriore al 1° febbraio 2004, atteso che la procedura di
ricostituzione delle pensioni non consente, al momento, la segnalazione di
una “Data calcolo arretrati” successiva al 1° gennaio dell’anno in corso. Il Direttore Generale Crecco |
Note: i links
presenti rimandano al sito Inps