INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare
25.5.2006 n° 77)
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OGGETTO: |
Soci di cooperative di lavoro
con rapporto di lavoro subordinato. Agevolazioni contributive ex art. 8,
commi 2 e 4, e art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991, nonchè ex art.
8, c. 9, della legge n. 407/1990. Istruzioni contabili. Variazioni al piano
dei conti. |
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SOMMARIO: |
Fermo restando il rispetto di
ogni requisito di legge, i benefici contributivi previsti dalla legge n.
223/1991 e dall’art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 possono trovare
applicazione anche con riferimento ai lavoratori soci di cooperativa. |
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1. Diritto alle agevolazioni. In risposta a due diversi
interpelli (1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è di
recente pronunciato in senso favorevole alla possibilità di ammettere i soci
lavoratori di cooperative alle agevolazioni ex art. 8, commi 2 e 4, della
legge n. 223/1991 ed ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990. Al riguardo, si ricorda che
l’Istituto aveva finora tenuto un orientamento negativo, in considerazione
del fatto che le leggi sopra citate si riferiscono a benefici contributivi
correlati ad assunzioni con rapporto di lavoro subordinato, mentre “la
prestazione dell’attività lavorativa del socio in una cooperativa di
produzione e lavoro costituisce adempimento del patto sociale e non
esecuzione di un obbligo assunto con un contratto di lavoro subordinato”
(2). Tale posizione, tuttavia, deve
oggi essere riveduta, tenendo conto delle significative novità introdotte
nella disciplina sul socio di cooperativa dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e
successive modifiche e integrazioni. Come infatti disposto
dall’art. 1, c. 3, “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la
propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo
un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in
qualsiasi altra forma, … con cui contribuisce comunque al raggiungimento
degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e
di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e
previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla
presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio
lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”. Al riguardo, l’art. 6 della
legge n. 142/2001 richiede che le cooperative definiscano un regolamento - da
depositare entro trenta giorni dall’approvazione dell’assemblea presso la
competente Direzione provinciale del lavoro - sulla tipologia dei rapporti di
lavoro che, in forma alternativa, si intendono attuare con i soci lavoratori. Proprio in considerazione del
mutato quadro legislativo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha riconosciuto l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto anche per i
soci lavoratori di cooperativa, i quali abbiano instaurato con la stessa
anche un rapporto di lavoro in forma subordinata. In particolare, deve
precisarsi che, in relazione ai benefici per l’assunzione di lavoratori dalle
liste di mobilità, il citato Dicastero si è espressamente riferito ai
benefici previsti per le assunzioni a termine e per la successiva
trasformazione a tempo indeterminato (3), tenendo peraltro a sottolineare che
il rapporto associativo non è soggetto ad alcun termine, indipendentemente
dal fatto che il rapporto di lavoro abbia una durata temporalmente limitata. Ciò premesso, si ritiene che,
nei confronti delle cooperative che instaurano con i propri soci lavoratori
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, trovi
applicazione anche l’agevolazione contributiva ex art. 25, c. 9, della legge
n. 223/1991(4); analogamente, troveranno applicazione le agevolazioni
previste dall’art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni e
integrazioni. 2. Condizioni d’accesso. Per l’accesso alle
agevolazioni contributive di cui alla presente circolare, esclusivamente
connesse all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, si
richiamano le disposizioni vigenti in relazione alle rispettive normative di
riferimento. 3. Modalità operative. 3.1. Adempimenti a
carico delle Sedi. Le posizioni contributive riferite alle
cooperative ammesse ai benefici in argomento dovranno essere
contraddistinte dai già previsti codici di autorizzazione “5Q” e/o “5N”. A tal fine, le Sedi avranno cura di acquisire
agli atti la documentazione (5) ordinariamente richiesta per l’accesso alle
agevolazioni di cui alla presente circolare. 3.2. Modalità di compilazione
del DM10/2. Ai fini della esposizione dei
lavoratori in parola nel DM10/2, le cooperative si atterranno alle istruzioni
che seguono: SOCI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ
Le cooperative che instaurano con soci iscritti
nelle liste di mobilità un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
beneficiano, per un periodo di 18 mesi, del versamento dei contributi a
proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti.
Resta ferma la quota a carico del lavoratore nella misura prevista. I soci lavoratori saranno
esposti nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice
tipo contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
Le
cooperative riporteranno: - nella
casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; - nella
casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; - nella
casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti; - nella
casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la
sola aliquota a carico del lavoratore . Per esporre il versamento del contributo in
misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere utilizzato
il previsto codice S165,secondo le modalità già in uso. Ai fini poi del recupero del
contributo mensile ex art. 8, c. 4, legge 223/1991 – ove spettante – dovranno
essere utilizzati i già previsti codici del quadro “D” del DM10/2, di seguito
riportati:
·
SOCI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ, CON I QUALI VIENE INSTAURATO
UN RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE (LEGGE 223 DEL 1991, ART. 8 COMMA 2) Le cooperative che instaurano con soci iscritti
nelle liste di mobilità un rapporto di lavoro a termine di durata non
superiore a 12 mesi, beneficiano, per la durata del contratto, del versamento
dei contributi a proprio carico in misura fissa pari a quella prevista per
gli apprendisti. Resta ferma la quota a carico del lavoratore nella misura
prevista. I soci lavoratori andranno esposti nel quadro
“B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione,
preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
Le
cooperative riporteranno: - nella
casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; - nella
casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; - nella
casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti; - nella
casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la
sola aliquota a carico del dipendente. Per esporre il versamento del contributo in
misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere
utilizzato il consueto codice S165,secondo le modalità già in uso. ·
SOCI CON CONTRATTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE
223/1991, ART. 8 COMMA 2) In caso di trasformazione a tempo indeterminato
del rapporto di lavoro instaurato a termine, le cooperative beneficiano, per
ulteriori 12 mesi, del versamento dei contributi a proprio carico in misura
fissa pari a quella prevista per gli apprendisti. Resta ferma la quota a
carico del lavoratore nella misura prevista. I soci lavoratori andranno esposti nel quadro
“B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione
preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
Le
cooperative riporteranno: - nella
casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; - nella
casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; - nella
casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti; - nella
casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la
sola aliquota a carico del dipendente. Per esporre il versamento del contributo in
misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere
utilizzato il consueto codice S165,secondo le modalità già in uso. Ai fini poi del recupero del
contributo mensile ex art. 8, c. 4, legge 223/1991 – ove spettante – dovranno
essere utilizzati i già previsti codici del quadro “D” del DM10/2, di seguito
riportati:
Soci lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nelle disciplina
della cigs (art. 1, comma 1, della legge 52 del 1998). ·
SOCI CON I QUALI VIENE INSTAURATO UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO (LEGGE 223/1991, ART. 25 COMMA 9). I soci lavoratori andranno esposti nel quadro
“B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione,
preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
Le
cooperative riporteranno: - nella
casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; - nella
casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; - nella
casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti; - nella
casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la
sola aliquota a carico del dipendente. Per esporre il versamento del contributo in
misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere
utilizzato il previsto codice “S169”,secondo le modalità già in uso. ·
SOCI CON I QUALI VIENE INSTAURATO UN RAPPORTO DI LAVORO A termine (LEGGE 223 DEL 1991,
ART. 8 COMMA 2) I soci lavoratori andranno esposti nel quadro
“B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione,
preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
Le
cooperative riporteranno: - nella
casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; - nella
casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; - nella
casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti; - nella
casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la
sola aliquota a carico del dipendente. Per esporre il versamento del contributo in
misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere
utilizzato il previsto codice S169,secondo le modalità già in uso. ·
SOCI CON RAPPORTO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO (LEGGE 223/1991,
ART. 8 COMMA 2) In caso di trasformazione a
tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato a termine con soci
iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge n. 52/1998, le
cooperative esporranno i soci lavoratori nel quadro “B-C” del DM10/2,
utilizzando il seguente nuovo codice tipo contribuzione, preceduto
dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
I
datori di lavoro riporteranno: - nella
casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; - nella
casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; - nella
casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti; - nella
casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la
sola aliquota a carico del dipendente. Per esporre il versamento del contributo in
misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere
utilizzato il previsto codice S169,secondo le modalità già in uso. SOCI LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA PIÙ DI
24 MESI (ART. 8 COMMA 9 LEGGE 407/1990) ·
COOPERATIVE OPERANTI NEL CENTRO-NORD Le cooperative che instaurano un rapporto di
lavoro con soci lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi,
beneficiano della riduzione del 50% dei contributi a loro carico per un
periodo di 36 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che
continua ad essere dovuta nella misura prevista. I soci lavoratori andranno
esposti nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando il seguente nuovo codice tipo
contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
Le
cooperative riporteranno: - nella
casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; - nella
casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; - nella
casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti; -
nella casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi
dovuti già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del
datore di lavoro, al netto delle eventuali riduzioni contributive ex lege n.
388/2000 e/o n. 266/2005). ·
COOPERATIVE OPERANTI NEL MEZZOGIORNO Le cooperative in parola, che instaurano un
rapporto di lavoro con soci lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24
mesi, beneficiano della riduzione totale dei contributi a loro carico per un
periodo di 36 mesi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore che
continua ad essere dovuta nella misura prevista. I soci lavoratori andranno
esposti nel quadro “B-C” del DM10/2 utilizzando il seguente nuovo codice tipo
contribuzione, preceduto dall’apposito codice qualifica (1,2,O,Y):
Le
cooperative riporteranno: - nella
casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; - nella
casella “n. giornate” il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; - nella
casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti; - nella
casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la
sola aliquota a carico del lavoratore. ·
SOCI LAVORATORI IN CIGS ex Art. 4 LEGGE 236/1993 (6). Le cooperative che instaurano un rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato con soci lavoratori in CIGS ai sensi
dell’articolo 4, c. 3 della legge n. 236/1993, esporranno i suddetti
lavoratori nel quadro “B-C” del DM10/2, utilizzando il seguente nuovo codice
tipo contribuzione, preceduto dalla qualifica 1 o 2:
I
datori di lavoro riporteranno: - nella
casella “n. dipendenti” il numero dei lavoratori interessati; - nella
casella “n. giornate” il numero delle giornate retribuite; - nella
casella “retribuzioni” l’ammontare delle retribuzioni complessive spettanti; - nella
casella “somme a debito del datore di lavoro” i contributi calcolati con la
sola aliquota a carico del lavoratore. Per esporre il versamento del contributo in
misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti deve essere
utilizzato il consueto codice S165,secondo le modalità già in uso. Ai fini poi del recupero del
contributo mensile ex art. 8, c. 4, della legge n. 223/1991 dovranno essere
utilizzati i già previsti codici del quadro “D” del DM10/2, di seguito
riportati:
Le nuove modalità di esposizione troveranno
applicazione nei termini previsti dalla delibera n. 5 del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993. 4. Regolarizzazione dei periodi pregressi. Ai fini della sistemazione delle situazioni in
essere dovranno essere osservate le seguenti modalità operative: a)
le note di rettifica emesse a seguito del disconoscimento dei
benefici ai soci lavoratori e non ancora definite devono essere riproposte al
calcolo utilizzando, per i soci lavoratori, i codici tipo contribuzione
istituiti con la presente circolare. Al riguardo si fa presente
che, fino alla denuncia contributiva riferita al periodo di paga “dicembre
2005”, rimangono in uso i codici del quadro “D” del DM10/2 (L180 – L460 –
L174 – L175), utilizzati per il conguaglio delle agevolazioni cui si
riferiscono; b)
benefici collegati a periodi pregressi Per l’accesso alle
agevolazioni contributive riferite a periodi pregressi, le cooperative
dovranno presentare apposita domanda di rimborso corredandola con gli
elementi necessari alla quantificazione del credito. A tal fine dovrà essere
utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive. Al riguardo si fa presente che
i modelli DM10/V devono essere compilati come segue: periodi fino al
“dicembre 2005” Quadro D Per l’esposizione delle somme
a credito riferite alle agevolazioni di cui alle leggi n. 223/1991, n.
52/1998 e n. 407/1990, dovranno essere utilizzati i codici importo sotto
elencati.
Al riguardo si fa presente che
il recupero della agevolazione spettante dovrà essere indicato al netto della
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e dell’eventuale
contribuzione in misura fissa. Periodi da “gennaio
2006” A seguito della nuova modalità
di esposizione della contribuzione “nettizzazione dei contributi” di cui alla
circ. n. 115 del 10 novembre 2005, il recupero delle agevolazioni dovrà
essere effettuato con i codici di nuova istituzione di seguito
riportati, da utilizzare esclusivamente nel quadro D del modello DM10/V:
5. Istruzioni contabili Nel far presente che per la rilevazione contabile
delle agevolazioni contributive riferite a periodi correnti (cfr. punto 3.2.
della presente circolare) trovano applicazione le disposizioni
contenute nella già citata circolare n. 115 del 10 novembre 2005, si
precisa che ai fini della contabilizzazione delle agevolazioni contributive in argomento, relative a periodi
pregressi (cfr. il precedente punto 4.), occorre distinguere i periodi stessi
cui le agevolazioni si riferiscono. Per i periodi di paga fino a dicembre 2005 dette
agevolazioni vengono rilevate secondo le modalità in vigore a tutto il 31
dicembre 2005. A partire dal periodo di paga di gennaio 2006, le
agevolazioni medesime, evidenziate nei modd. DM 10/V con i nuovi codici sopra
riportati, devono essere rilevate ai seguenti conti istituiti nell’ambito
della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali:
In allegato vengono riportati i suddetti conti
GAW 37/106, GAW 37/107 e GAW 37/108, di nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Crecco (1)
Si tratta della nota prot. n. 1074 del 18 luglio 2005 e della nota
prot. n. 25/0000540 del 23 gennaio 2006. (2)
V. mess. n. 22923/1999; in tal senso già la circolare n. 118 del 26
maggio 1988. Si
ricorda, comunque, che la preclusione delle agevolazioni non ha mai
riguardato i soggetti privi dello status di socio, che fossero
lavoratori dipendenti. (3)
È espressamente richiamato, infatti, solamente l’art. 8, commi 2 e
4, della legge n. 223/1991. Art.
8, c. 2, della legge n. 223/1991: “I
lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a
termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in
cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici
mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4”. Art.
8, c. 4, della legge n. 223/1991: “Al
datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a
tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è
concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un
contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può
essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori
di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro
mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il
presente comma non trova applicazione per i giornalisti”. (4)
art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991 “Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità
assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro é, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni”. (5)
Negli ambiti territoriali in cui sussistono apposite convenzioni
(v., al riguardo, la circolare n. 117 del 30 giugno 2003), la documentazione
sarà acquisita anche tramite l’accesso agli archivi informatizzati condivisi
con le competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia). (6)
Il beneficio ex art. 4 L. 236/1993 era già contemplato dalla legge
stessa, in favore dei soci di cooperativa. Con la presente circolare
vengono soltanto modificate le modalità di compilazione del DM10; il nuovo
codice “S4” (in luogo del T.C. “86”, che continuerà ad essere utilizzato per
i dipendenti) sarà operativo dalla data di emanazione della presente
circolare. Allegato 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI
CONTI
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