INPS
Progetto
Interventi in favore dell’Occupazione
Direzione Centrale Finanza
Contabilità e Bilancio
(Circolare
10 maggio 2004 n° 75)
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OGGETTO: |
Convenzione INPS/Regione Piemonte lavoratori al di sotto
della soglia di povertà. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti. |
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SOMMARIO: |
Indennità in favore dei soggetti che, a
causa della sospensione temporanea o definitiva dell’attività
lavorativa presso aziende in crisi, sono scesi “al di sotto della
soglia di povertà”. |
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Con circolare n.
184 del 1° dicembre u.s. è stato comunicato che il 10 ottobre
2003 sono state stipulate tra la Sede
Regionale INPS per il Piemonte e la Regione Piemonte tre Convenzioni
riguardanti, rispettivamente, interventi in favore di lavoratori licenziati
da aziende dell’indotto auto, da aziende dei settori tessile e orafo e di
soggetti che, a causa della sospensione temporanea o definitiva dal lavoro,
sono venuti a trovarsi "al di sotto della soglia di povertà". Con tale circolare
sono state fornite le istruzioni per l’erogazione delle prestazioni
riguardanti le prime due Convenzioni mentre è stata fatta riserva per ciò che
concerne i lavoratori destinatari della terza. Di seguito si
forniscono le istruzioni e le precisazioni riguardanti tale ultima
Convenzione che si unisce in allegato. 1 – LA CONVENZIONE IN FAVORE DEI
SOGGETTI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI POVERTA’ Tale Convenzione è
finalizzata – secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
Regionale Piemonte n. 92/10150 del 28 luglio 2003 – ad erogare una
particolare indennità una tantum in favore dei soggetti che, in conseguenza
della sospensione temporanea o definitiva dalla attività lavorativa disposta,
a seguito di crisi e/o difficoltà produttive, dall’azienda presso la quale
lavoravano, si trovano “al di sotto della soglia di povertà”. L’importo
dell’indennità da erogare - che non dà titolo all’ANF né alla
contribuzione figurativa - è differenziato per fasce in relazione al
valore ISE dell’anno 2002 determinato per ciascun soggetto ed è pari
alla somma totale lorda di euro 1.500, 00 per i lavoratori il cui
valore ISE è compreso nella fascia di euro 11.000,01-16.000,00, mentre è pari
alla somma lorda di euro 2.000, 00 per i lavoratori il cui valore ISE non
supera euro 11.000,00. I destinatari
dell’indennità in questione, oltre a dover rientrare nella condizione
economica di cui sopra, dovevano essere, nel periodo dal 1/1/2003 al
6/11/2003, in una delle seguenti condizioni stabilite dalla Legge Finanziaria
Regionale del Piemonte (Legge 2/2003): -
lavoratori in CIG a zero ore per almeno 4 mesi
consecutivi o globalmente considerati in un arco di 6 mesi complessivi; -
lavoratori in disoccupazione ordinaria; -
lavoratori in mobilità indennizzata o non indennizzata; -
lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane sospesi dal
lavoro per almeno 4 mesi consecutivi o globalmente considerati in un arco di
6 mesi complessivi; -
lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa di durata non inferiore a 12 mesi con un unico committente,
interrotto per almeno 4 mesi consecutivi o globalmente considerati in un arco
di 6 mesi complessivi. Come per le due
precedenti Convenzioni anche in questo caso per aver titolo all’indennità in
parola gli interessati devono risiedere o essere domiciliati nella Regione
Piemonte e aver lavorato con rapporto di lavoro dipendente o con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per un’azienda con unità produttive
operanti in tale Regione. Nell’evidenziare
che per la prima volta interventi connessi con sospensioni o cessazioni
dell’attività lavorativa possono essere concessi anche a lavoratori che
non sono parte di un rapporto di lavoro subordinato, si fa presente che –
come per le altre Convenzioni - i nominativi degli aventi titolo
all’intervento oggetto della presente circolare saranno individuati dalla
Regione Piemonte che dovrà trasmettere all’INPS Regionale un apposito elenco
nominativo. Le Agenzie INPS,
competenti in base alla residenza o al domicilio dei beneficiari, ricevuto il
suddetto elenco nominativo (trasmesso dall’Agenzia Piemonte Lavoro alla
Direzione Regionale dell’INPS) provvederanno ad erogare inizialmente il 50 %
della somma dovuta nella fascia segnalata, mentre il successivo 50% sarà
liquidato a distanza di tre mesi dal primo pagamento. Le eventuali
cessazioni o sospensioni rilevanti ai fini della corresponsione della seconda
tranche della suddetta indennità saranno comunicate alle Sedi INPS, tramite
la Direzione Regionale INPS, dall’Agenzia Piemonte Lavoro. Come già
accennato, l’individuazione degli aventi titolo è di diretta e esclusiva
competenza della Regione, e, come per le due precedenti Convenzioni, “al
recupero di eventuali indebiti, non imputabili all’INPS, provvederà la
Regione Piemonte” (punto 6 Convenzione). Si fa presente che
- secondo quanto espressamente stabilito con la citata deliberazione n.
92/2003 della Giunta Regionale Piemonte - l’indennità una tantum in
parola è cumulabile sia con l’indennità ordinaria di disoccupazione, sia con
i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione
speciale edile. Eventuali istanze
e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore
a fruire dell’indennità in oggetto sono di competenza non dell’INPS ma
dell’Agenzia Piemonte Lavoro (punto 7 della Convenzione). Si precisa infine
che gli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità e dalle spese per il
servizio prestato sono totalmente a carico della Regione Piemonte che dovrà
provvedere a versare preventivamente, in unica soluzione, alla Direzione
provinciale INPS di Torino la somma necessaria alla copertura di tali oneri
stessi. 2 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI Per la
liquidazione dell’indennità dovrà essere utilizzata la procedura “pagamenti
vari”. 3 –
REGIME FISCALE Per quanto attiene al regime fiscale, in deroga al
principio generale, le somme in argomento possono beneficiare delle
agevolazioni fiscali previste dal DPR n. 601 del 29 settembre 1973. Infatti
il terzo comma dell’art. 34 del citato DPR stabilisce che “i sussidi
corrisposti dallo Stato e dagli Enti pubblici a titolo assistenziale sono
esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale
sui redditi nei confronti dei percipienti”. L’amministrazione finanziaria ha,
inoltre, precisato in più occasioni che tale disposizione si applica alle
erogazioni di cui lo Stato od altro Ente pubblico sostenga l’onere per il
perseguimento di obiettivi generali di solidarietà e i cui beneficiari si
identifichino in tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di
bisogno. Tale è la finalità che ha il sussidio in esame, trattandosi
di provvedimento di solidarietà nei confronti di soggetti che si trovano in
particolari situazioni di bisogno, in considerazione sia dello scopo sociale
della norma istitutiva del Fondo per il finanziamento del sussidio stesso
(art. 6 della legge regionale Piemonte del 4 marzo 2003 n.2), sia con
riguardo alla natura integrativa del reddito (al di sotto della soglia di
povertà), non modificando la natura assistenziale la terminologia usata dal
bando per l’assegnazione del sussidio medesimo, con l’utilizzazione del
termine “sussidio lordo”. Pertanto, il sussidio in questione è riconducibile
alla previsione esonerativa dall’imposta contenuta nell’art. 34 del citato
DPR n.601. Di conseguenza, l’Istituto non dovrà operare alcuna
ritenuta sulle somme erogate a titolo del sussidio in oggetto, né dovrà
emettere certificazione fiscale. 4 -
ISTRUZIONI CONTABILI Come
già precisato al precedente punto 1, l’erogazione dell’indennità una
tantum di che trattasi è subordinata al preventivo accreditamento
all'I.N.P.S. da parte della Regione delle somme occorrenti per l'integrale
copertura degli importi da corrispondere agli interessati e delle spese per
il servizio maggiorate dell’IVA (vedi punto 3 della convenzione). La
Direzione Regionale avrà cura di accertare il verificarsi di tale condizione. I
fondi precostituiti da parte della Regione presso la Sede competente ad
intrattenere i rapporti finanziari con la stessa - nella fattispecie la
Direzione provinciale di Torino - devono essere imputati in AVERE del conto GPZ
10/102. L’indennità in
questione, liquidata tramite la procedura “pagamenti vari”, deve essere
imputata al conto GPZ 35/104. Contestualmente
a tale imputazione deve essere rilevato il credito verso la Regione, pari
all’importo risultante dal conto GPZ 35/104, con la seguente scrittura in
P.D.: GPZ
00/104
a
GPZ 25/104 Naturalmente il saldo del conto GPZ 25/104 deve
concordare con il saldo del conto GPZ 35/104. Nel
caso in cui la Sede che accentra i rapporti finanziari con la Regione (Sede
di Torino) abbia provveduto anche alla liquidazione della prestazione in
argomento, deve procedere, nella misura degli importi liquidati e del
rimborso spese maggiorato dell’IVA, alla riduzione del debito per le
anticipazioni ricevute, mediante la predisposizione del biglietto contabile
recante la scrittura in P.D.:
GPZ
10/102
a
GPZ 00/104
(per l’ammontare del credito
per prestazioni)
GPA 24/050
(per il rimborso spese)
GPA 24/025
(per l’IVA sul rimborso spese) Qualora
la Sede che ha provveduto alla liquidazione della prestazione sia diversa
dalla Sede che accentra i rapporti finanziari con la Regione (Sede di
Torino), deve immediatamente trasferire a quest'ultima Sede il credito
accertato nei confronti della Regione mediante modello SC10/R, con la
seguente scrittura in P.D.: GPA
55/000
a GPZ
00/104 Nello
spazio della causale del predetto modello SC10/R deve essere indicato, tra
l’altro, il conto GPZ 00/104 per consentire alla Sede ricevente la giusta
imputazione. La
Sede di Torino, ricevuto il mod. SC10/R, assume in contabilità il credito con
la scrittura in P.D.: GPZ
00/104
a
GPA 55/000 Quindi,
la Sede medesima procede alla riduzione del debito per le anticipazioni
ricevute, con contestuale riduzione del credito per prestazioni e con la
rilevazione del rimborso spese e dell’IVA relativa, attraverso la seguente
scrittura in P.D.: GPZ
10/102
a
GPZ 00/104
(per
l’ammontare del credito
per prestazioni)
GPA
24/050
(per il rimborso spese)
GPA
24/025
(per l’IVA sul rimborso spese) L’importo
previsto per ciascun lavoratore a titolo di rimborso spese per il servizio
reso deve essere rilevato per il 50 per cento in occasione dell’erogazione
della prima rata dell’ammontare della prestazione e per il restante 50 per
cento a seguito della corresponsione della seconda rata. Eventuali
riaccrediti e recuperi della prestazione in argomento devono essere imputati,
rispettivamente, al conto GPZ 11/104 e al conto GPZ 11/105, entrambi
assistiti da partitario contabile. Le somme recuperate (circa l’Ente
competente al recupero si rinvia al punto 6. della Convenzione) nonché le
somme riaccreditate che non sia più possibile riemettere in pagamento a
favore dei beneficiari devono essere restituite alla Regione Piemonte secondo
le modalità che dovranno essere definite con la Regione stessa. Nel
caso in cui debbano essere restituite anche la somme riaccreditate, le stesse
devono essere dapprima reintroitate al conto GPZ 11/105, con la scrittura:
“GPZ 11/104 a GPZ 11/105” e successivamente rimborsate alla Regione con
imputazione in DARE del conto GPZ 11/105. Il
saldo dei conti GPZ 00/104, GPZ 10/102, GPZ 11/104 e GPZ 11/105, risultante
alla fine dell'esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Nell’allegato
n. 2 si riportano i conti GPZ 00/104, GPZ 10/102, GPZ 11/104, GPZ 11/105, GPZ
25/104 e GPZ 35/104, di nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Crecco |
Note: i link presenti nel
documento rimandano al sito Inps