INPS
Direzione
Centrale delle Entrate Contributive - Direzione Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare
5 maggio 2004 n° 74)
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OGGETTO: |
Pagamento dilazionato dei debiti contributivi. Criteri
per la concessione di rateazioni in 60 mensilità. |
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SOMMARIO: |
La circolare dà attuazione alla legge 8 agosto 2002
n.178, art.3, c.3bis riguardante il pagamento dilazionato dei crediti
contributivi iscritti a ruolo. |
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La facoltà di concedere
rateazioni per il pagamento dei contributi previdenziali è disciplinata, come
è noto, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, art. 2, comma 11, dalla
legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116, comma 17 e dalla legge 8
agosto 2002 n.178, art.3, comma 3 bis. La legge 389/89 demanda agli
enti previdenziali la decisione delle domande di dilazione limitando la
competenza alla concessione fino ad un massimo di 24 mensilità, secondo
criteri sanciti dai rispettivi Consigli di Amministrazione, mentre affida al
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la facoltà di
autorizzare il prolungamento fino a 36 rate. Il Consiglio di
Amministrazione ha, a suo tempo, dettato i criteri per la trattazione e la
concessione del pagamento dilazionato dei crediti contributivi con le
delibere n. 288 dell’11.4.1995, n. 356 dell’11.3.1997 e n. 471 del
12.10.1999. In particolare, con la
deliberazione n. 471/1999, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.2 -
comma 11 - della citata nella legge 7.12.1989 n. 389 ed allo scopo di
completare il processo di decentramento delle attività istituzionali, il
Consiglio ha demandato ai Direttori Regionali la competenza a decidere, negli
stessi limiti e con gli stessi criteri, le domande di rateazione presentate
presso le sedi residenti nel territorio regionale ed ha affidato alla sede
regionale stessa la funzione di tramite tra le sedi ed il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, prima svolta dagli uffici della Direzione
Centrale Entrate Contributive (1). La legge 388/2000, art. 116, comma 17 ha introdotto, per
la prima volta, la possibilità di concedere, previa autorizzazione del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, rateazioni
fino a 60 mensilità nei casi previsti dal comma 15, lettera a) dello stesso
articolo e precisamente qualora ricorrano le "oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza
dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede
giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza
delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza";
nonché “nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi, derivanti
da fatto doloso del terzo, denunciato all’Autorità Giudiziaria entro il
termine di cui all’art. 124, primo comma, del codice penale.”(2) Infine la legge 8
agosto 2002 n. 178( G.U.n.178 del 10.08.2002), art. 3, c. 3 bis,
modificando l'art.2, c.11, della citata legge 389/89, ha attribuito agli enti
gestori delle assicurazioni sociali la competenza a concedere rateazioni fino
a n. 60 rate, ma ha limitato tale facoltà al pagamento dei crediti
iscritti a ruolo.
In sostanza, dall’11
agosto 2002, giorno successivo all’entrata in vigore di quest’ultima norma,
sussistono due diversi criteri: l'uno riguardante i crediti non iscritti a
ruolo, che possono essere rateizzati dai Direttori Regionali dell'Istituto
fino a 24 mensilità, prorogabili a 36, su autorizzazione del Ministero del
Lavoro o a 60 per i casi eccezionali previsti dall'art.116, c.17, previa
autorizzazione interministeriale; l'altro riguardante i crediti
iscritti a ruolo, che possono essere rateizzati autonomamente dagli organi
dell'Istituto fino a 60 mensilità. La disposizione contenuta nella citata
legge n. 178/2002, art.3, c.3bis, infatti, recita testualmente: “Il pagamento dei debiti per
contributi, premi ed accessori di legge iscritti a ruolo dagli enti
impositori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, può essere
consentito, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 11, del D.L.
9.10.1989 n.338, convertito con
modificazioni, nella legge 7.12.1989, n. 389, nel limite massimo di 60 mesi,
con provvedimento motivato degli stessi enti impositori". Considerato
che la norma non contiene innovazioni circa gli organi deputati a decidere,
si ritiene tuttora valida l'attribuzione della funzione ai Direttori
Regionali. Con la deliberazione allegata,
adottata dal Vice Commissario dell’Istituto, nell’esercizio dei poteri del
Consiglio di Amministrazione, sono stati definiti i criteri in base ai quali
i Direttori Regionali sono autorizzati a concedere rateazioni fino a 60
mensilità per i crediti iscritti a ruolo, allo scopo di omogeneizzare il
comportamento delle strutture periferiche e di standardizzare le motivazioni
dei provvedimenti adottati. Si precisa che, almeno
relativamente ai crediti iscritti a ruolo, la facoltà di autorizzare
dilazioni a 60 rate comprende, ovviamente, anche l'attribuzione al Direttore
Regionale della facoltà di decidere le rateazioni in 36 mensilità, che,
prima della citata legge 178/2002, erano tutte di competenza del Ministero. I criteri contenuti nella
delibera allegata sono immediatamente applicabili alle domande presentate
dall’11 agosto 2002 e non ancora perfezionate con la sottoscrizione del piano
di ammortamento, indipendentemente dal periodo di riferimento del debito. Per quanto concerne le
attività da espletare e la documentazione da richiedere ai soggetti che
intendono avvalersi della norma in oggetto, occorre fare riferimento
alle disposizioni già emanate (3).
Note:
(1)cfr. circ. n.123
dell’8.5.1995; circ.192
del 29.10.1999; circ.n.110
del 7.6.2000. (2) cfr. circ.n.165
del 22.8.2001. (3) cfr. circ.88
del 9.5.2002 Allegato
1 I.N.P.S. GESTIONE
COMMISSARIALE
( D.I. 28 novembre 2002)
D E T E R M I N A Z I O N E
N…………..
del ………………….. I
L V I C E C O M M I S S A R I O ·
Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive
modificazioni; ·
Visto il DPR 24 settembre 1997 n. 366; ·
Visti i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre
2002, del 23 dicembre 2002, del 28 febbraio 2003, del 30 giugno 2003, del 30
dicembre 2003, del 30 gennaio 2004 e del 27 febbraio 2004 con i quali sono
stati, rispettivamente, nominati e confermati fino al 30 aprile 2004 il
Commissario Straordinario ed il Vice Commissario, con il compito di
esercitare i poteri del Presidente dell’Istituto e del Consiglio di
Amministrazione; · Vista
la determinazione commissariale n. 4 del 3 dicembre 2002 con la quale il
Commissario straordinario dell’Istituto, Avv. Gian Paolo Sassi, ha delegato
al Vice Commissario dott. Giancarlo Filocamo i poteri inerenti le Entrate
Contributive; · Visto
l’art. 2-comma 11-del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389; · Visto
l’art. 116, comma 17 della L. 23 dicembre 2000, n. 388; · Visto
l’art.3- comma 3bis- della legge 8 agosto 2002 n. 178 che attribuisce agli
enti impositori la competenza a decidere la concessione di rateazioni fino
a n. 60 mensilità; · Viste
le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 288 dell’11 aprile 1995,
modificata con delibera n. 356 dell’11 marzo 1997 e n. 471 del 12
ottobre 1999; · Su
proposta del Direttore Generale
D E T E R M I N A
i criteri per la concessione
di una rateazione in n. 60 mensilità, per il pagamento dei debiti
iscritti a ruolo, sono quelli riconducibili ad una delle seguenti cause: a)
calamità naturali in occasione delle quali sono stati emessi decreti
di sospensione dei termini; b) procedure concorsuali
dichiarate; c) carenza temporanea di
liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei
confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, a seguito di
obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e
finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione; d) ricorrenza di uno stato di
crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva
per eventi transitori, non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee
di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di
riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; e) trasmissione agli eredi
dei debiti contributivi; f) contestuali
richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ( condono,
recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di
calamità naturali, contributi correnti ), aventi scadenze concomitanti; g) debiti contributivi di
importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 avuto riguardo alla precaria
situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale; h) oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza
dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede
giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza
delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all’inadempienza; i) fatto doloso del terzo denunciato, entro i termini di cui
all’art. 124, primo comma c.p., all’Autorità giudiziaria; l) carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa
a difficoltà economico sociali territoriali o settoriali, qualora l’importo
oggetto della dilazione sia di particolare rilevanza in relazione alle
dimensioni aziendali. Per determinare la particolare
rilevanza occorre verificare che il debito contributivo sia pari o superiore
al doppio della media delle contribuzioni denunciate negli ultimi tre anni
precedenti la domanda di rateazione. IL
VICE COMMISSARIO
Dott.
Giancarlo Filocamo |