INPS
Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola
(Circolare
27 aprile 2004 n° 72)
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OGGETTO: |
Contributi dovuti per i piccoli coloni e concedenti a
compartecipazione familiare per l’anno 2004. |
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SOMMARIO: |
1. Contributi dovuti al
fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004. 2. Art. 120 della legge 23 dicembre
2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali. 3
Contributi
INAIL 2004 . 4
Agevolazioni
per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004. 5
Tabelle. |
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1. Contributi dovuti al fondo
pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004. Per tutte le aziende agricole
il Decreto Legislativo 146 del 16 aprile 1997 prevede, in attuazione della
delega conferita dall’art. 2 comma 24 della legge 8 agosto 1995 n° 335, il
graduale allineamento dell’aliquota per il settore agricolo agli altri
settori produttivi. Pertanto anche per i compartecipanti familiari ed i
piccoli coloni per l’anno 2004 l’aliquota fondo pensioni lavoratori
dipendenti è aumentata dello 0,20% a carico del concedente. Resta fissa nella misura pari a 8,54% la quota a carico
del colono o compartecipante familiare.
2. Art. 120 della legge 23
dicembre 2000 n° 388: riduzione degli oneri sociali. Come è noto anche per l’anno
2004 si applicano le disposizioni di cui all’art.120 della legge 23 dicembre
2000 n° 388, finanziaria 2001(circolare n° 95 del 26 aprile 2001).
3. Contributi INAIL 2004. Per la contribuzione dovuta
per l’assistenza infortuni sul lavoro, anche per l’anno 2004, è confermato
l’aumento già previsto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28
comma 3.
4. Agevolazioni per zone
tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004. In applicazione della delibera
CIPE 25 maggio 2000 avente per oggetto la riclassificazione delle aree
svantaggiate,(circ.56 del 9 marzo 2001), le riduzioni contributive previste
dall’art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, risultano, per
l’anno 2004, così determinate: a)
nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione
contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico
del datore di lavoro, previsti dall’art. 11 comma 27 della legge 537/1993; b)
nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree
dell’obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle
Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del
40%; c)
nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che
svantaggiate oggetto del riordino , l’adeguamento alle nuove agevolazioni
contributive, spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro, è
determinata nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi
che per ciascun anno sono pari al 25% della variazione totale e sono
rappresentate nelle tabelle allegate alla circolare n° 56 del 9 marzo 2001. Relativamente al punto c) è
utile precisare che con l’anno 2004 viene raggiunto l’adeguamento al nuovo
livello contributivo. Così come precisato al punto 7
della circolare 53/2004, le aziende nella compilazione del modello ACC1
cf/pc, nell’indicare la zona tariffaria devono continuare ad utilizzare
i codici previsti per i territori oggetti del riordino. 5. Tabelle. Nelle tabelle allegate
sono riportate le aliquote contributive valevoli per l’anno 2004 e le
agevolazioni per i territori montani e svantaggiati.
Il
Direttore Generale
Crecco Allegato 1 Tabella
aliquote PC/CF anno 2004.
Allegato 2
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