INPS
Direzione
Centrale delle Prestazioni
Coordinamento
Generale STATISTICO ATTUARIALE
Roma, 16 Aprile 2004
(Circolare n. 65)
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OGGETTO: |
D.M. 20 febbraio 2003 - Tabelle per il calcolo della
riserva matematica nel Fondo speciale di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea |
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SOMMARIO: |
1. Premessa 2. Criteri generali 3. Utilizzo delle tabelle 4. Riepilogo termini di
versamento degli oneri |
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PREMESSA Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61
del 14 marzo 2003 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 164 ( allegato 1 ). Tale decreto riporta le
tariffe per il calcolo della riserva matematica relativa alle domande di
riscatto e di ricongiunzione presentate al Fondo speciale di previdenza per
il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in data
successiva al 1° luglio 1997 ( allegato 2 ). La necessità di sostituire le
tariffe di cui al Decreto Ministeriale 19.2.1981, è dovuta alle variazioni
intervenute nelle linee demografiche, ai particolari requisiti che regolano
l'accesso ai trattamenti pensionistici del Fondo e alla nuova normativa in
materia di aliquote di reversibilità collegata ad eventuali altri redditi
posseduti dal pensionato ( art.1, comma 41, Legge 335/1995 ). Le nuove tariffe devono
applicarsi alle domande presentate successivamente al 1° luglio 1997 e
riferite a periodi per i quali il calcolo della pensione deve essere
effettuato con il sistema retributivo. Di conseguenza i periodi
successivi al 31.12.1995 sono presi in considerazione esclusivamente nei casi
in cui la maggior quota di pensione che nasce dall'operazione debba essere
calcolata con il sistema retributivo. Nei restanti casi, in cui la maggior
quota di pensione che nasce dall'operazione deve essere calcolata con il
sistema contributivo, il Decreto Legislativo 30.4.1997, n.184, ha dettato
nuove norme in materia di riscatto e ricongiunzione ( circolare n.162
del 19.7.1997 ). Le nuove tariffe sono
articolate in 6 Sezioni, che coprono la maggior parte delle situazioni
possibili per tipologia. La scelta della Sezione applicabile al singolo caso
va effettuata tenendo presenti i criteri adottati per l’applicazione delle
precedenti tariffe, nonché delle istruzioni contenute nel decreto in esame ( allegato
3 ). Qualora dovessero verificarsi
casi non inquadrabili in alcuna Sezione, ovvero inquadrabili in una
determinata Sezione, nella quale non sia però previsto il coefficiente
relativo ai valori di età e/o di durata assicurativa dell'interessato, le
Sedi, come per il passato, comunicheranno a questa Direzione generale –
Coordinamento generale statistico attuariale, le notizie anagrafiche (età e
sesso) ed assicurative (anzianità complessiva) relative all’operazione
richiesta, al fine di consentire la determinazione del coefficiente
pertinente al caso. CRITERI GENERALI I nuovi coefficienti
attuariali devono essere applicati previa determinazione del beneficio
pensionistico annuo derivante dall’operazione, dell’anzianità contributiva
complessivamente raggiunta dall’assicurato e dell’età anagrafica del
richiedente o del beneficiario. A tale proposito si ricorda
che l’importo annuo della pensione o della maggior quota di essa deve essere
determinato: -
secondo le norme vigenti in materia al momento in cui è stata
proposta l’operazione di riscatto o di ricongiunzione; -
con riferimento alle condizioni di diritto nelle quali, ad
operazione acquisita, viene a trovarsi il soggetto. L'onere da porre a carico
dell’interessato si identifica, pertanto, con il capitale di copertura della
quota di pensione "retributiva" che l'assicurato acquisisce, potenzialmente
o realmente, al momento del riconoscimento della maggiore anzianità
contributiva raggiunta con l'operazione di riscatto o di ricongiunzione. Come detto in precedenza, le
nuove tabelle riguardano le domande proposte a partire dal 2 luglio 1997 e
devono essere applicate: -
per calcolare la riserva matematica relativa a richieste di
costituzione di rendita vitalizia per periodi contributivi prescritti (art.
13, legge n. 1338/1962 ); -
per le operazioni di ricongiunzione dei periodi assicurativi in base
all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ed all’art. 1, commi 1 o 4,
della legge 5 marzo 1990, n. 45; -
per le operazioni di riscatto con onere basato sulla tecnica di
calcolo della riserva matematica di cui al citato articolo 13. Con l'occasione si precisa che
le nuove tabelle si applicano per calcolare l'onere relativo ai periodi di
riscatto di seguito elencati: -
servizio militare (artt. 3 e 4, legge 30.7.1973, n.484 e art 12, comma
1, legge 31.10.1988, n. 480); -
corso legale di laurea e dei corsi universitari di studio (art. 6,
legge 484/1973 e art. 2, D.Lvo 184/1997 ); -
servizio diverso dall'attività di volo (art. 7, legge 484/1973 e
art. 12, comma 1, legge 480/1988); -
corsi professionali in attività di volo (art. 12, comma 3, legge
480/1988); -
maternità extra rapporto di lavoro, per la durata equivalente
all’astensione facoltativa fruita in costanza di lavoro (circ. 220/1996,
72/1997,
102/2002,
61/2003); -
non attività di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del decreto legislativo
16.9.1996, n. 564 (circ. 220
del 14.11.96 e 162
del 19.7.1997); lavoro subordinato, prestato
all'estero (art. 3, D.Lvo 184/1997 e circ. 162
del 19.7.1997). Si evidenzia, ad ogni buon
fine, che le operazioni di costituzione di rendita vitalizia, di riscatto e
di ricongiunzione relative a domande presentate entro la data del 1° luglio
1997 ed ancora pendenti, devono essere definite continuando ad applicare i
coefficienti attuariali di cui al DM 19 febbraio 1981. UTILIZZO DELLE TARIFFE L’individuazione della Sezione
da applicare al singolo caso deve essere effettuata in relazione alle
informazioni anagrafiche/assicurative dell’interessato o del beneficiario,
come di seguito specificato. SEZIONE 1-M e 1-F Riguardano gli individui di
condizione attiva, rispettivamente maschi o femmine; la ricerca del
coefficiente verrà eseguita tenendo conto dell'età e della durata di
contribuzione, complessivamente considerata ed espressa in anni interi. SEZIONE 2-IM, IF Si applicano quando
l'operazione è proposta da soggetti che, a seguito di domanda di pensione e
previo accertamento sanitario, maturano il diritto a pensione immediata di
invalidità, ovvero da soggetti già titolari di pensione di invalidità. SEZIONE 3-VM, VF Vanno utilizzate quando
l'operazione è proposta da soggetti in età pensionabile che abbiano raggiunto
o che conseguano, mediante l'operazione di riscatto o ricongiunzione, i
requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia ovvero i
soli requisiti contributivi per la pensione di anzianità (indipendentemente
dall'avvenuta presentazione della domanda); devono essere inoltre applicate
quando l'operazione comporta la maggiorazione di una pensione di vecchiaia o
di anzianità in atto. SEZIONE 4-WM, WF Si riferiscono ai casi in cui
i beneficiari dell'operazione siano singoli superstiti con diritto alla
liquidazione immediata di una pensione o alla maggiorazione di una pensione
già in atto. SEZIONE 5-WKM, WKF Trovano applicazione nel caso in
cui l'operazione faccia acquisire una pensione immediata o la maggiorazione
di una pensione in atto a favore di un gruppo di superstiti composto di
vedova/o e un orfano. Il coefficiente sarà ricercato tenendo unicamente conto
dell'età del/la vedovo/a. SEZIONE 6-WKKM, WKKF Riguardano un gruppo di
superstiti composto di vedova/o e due o più orfani, che acquisiscono il
diritto alla liquidazione di una pensione o alla maggiorazione di una
pensione già in atto. Il coefficiente sarà ricercato tenendo unicamente conto
dell'età del/la vedovo/a. Per un corretto utilizzo delle
tabelle va tenuto presente che l’età dell’assicurato (o del beneficiario)
deve essere determinata alla data della domanda, considerando in anni interi
sia l’età anagrafica che l’anzianità contributiva complessiva. A tal fine, la
frazione di anno pari o superiore a sei mesi deve essere arrotondata
all’unità (arrotondamento per eccesso), mentre la frazione di anno inferiore
a detto limite non deve essere valutata (arrotondamento per difetto). TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI
ONERI Si fa presente che nel Fondo
Volo sono soggetti a decadenza sia le domande relative ai riscatti specifici
di tale ordinamento speciale, sia il versamento dei relativi oneri. Ad ogni buon fine si precisa
che, relativamente al riscatto dei periodi: -
di servizio militare (art. 3, legge 484/1973), -
del corso legale di laurea (art. 6, legge 484/1973), -
di lavoro prestato con mansioni diverse dal volo (art. 7, legge
484/1973), -
di partecipazione a corsi professionali correlati ad attività di
volo (art. 12, c. 3, legge 480/1988), l'onere deve essere versato in
unica soluzione entro sei mesi, a pena di decadenza, dalla data di
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, come disposto
dall'art. 12, comma 1, della legge n. 480/1988. Per quanto riguarda invece il
riscatto dei periodi: -
di lavoro interessati da omissioni contributive per periodi prescritti
(art. 13, legge 1338/1962), -
di contribuzione ricongiunta nel Fondo (art. 2, legge 29/1979 e art.
1, comma 1 o 4, legge 45/1990), -
di maternità extra rapporto di lavoro, per la durata equivalente
all’astensione facoltativa fruita in costanza di occupazione (art. 35, D.Lvo
151/2001), -
di non attività di cui al decreto legislativo n. 564/1996, -
di frequenza a corsi universitari di studio (art. 2, D.Lvo 184/1997) -
di lavoro subordinato, prestato all'estero (art. 3, D.Lvo 184/1997),
che sono disciplinati, anche
nel Fondo Volo, da norme di carattere generale, il versamento della riserva
matematica deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notifica
del provvedimento di comunicazione dell'importo del relativo onere. Detto
termine è tassativo, salvi, ovviamente, i casi in cui è ammesso il pagamento
in forma rateale. PROCEDURA DI
CALCOLO DEGLI ONERI DI RISCATTO
Con l’occasione, in attesa del
rilascio in procedura automatizzata dei programmi di calcolo degli oneri di
riscatto e ricongiunzione relativi alle domande presentate dagli iscritti al
Fondo Volo, si mette a disposizione delle Sedi un apposito foglio
elettronico che consente la determinazione dei predetti oneri (allegato 4 ).
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Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3
Allegato
N.4
Note: i link rimandano al sito Inps