INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 9 Aprile 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 63 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Sanatorie fiscali e
previdenziali ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 23 .12.2002 n. 289 e
successive proroghe e dell’art. 2 comma 44 della legge 24.12.2003 n.
350. Nuova proroga al 16 aprile 2004 ex art.23 decies del D.L. 24.12.2003
n. 355 convertito nella legge 27.02.2004 n.47 (G.U.
n.48 del 27.2.2004). |
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SOMMARIO: |
La circolare contiene precisazioni sulla contribuzione
previdenziale che può essere sanata attraverso gli
strumenti messi a disposizione dell’amministrazione finanziaria, distinguendo
tra coloro che si sono già avvalsi della sanatoria prevista per gli anni
precedenti e coloro che se ne avvalgono per la prima volta. |
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Premessa L'Agenzia delle Entrate con
la circolare n.7 /E del 18 febbraio 2004 ha
fornito, fra l’altro, i chiarimenti sia per chi si è già avvalso delle
sanatorie previste dagli articoli 7 e 8 della legge 23.12.2002 n.289 nei termini inizialmente fissati e/o in quelli
differiti (1), sia per coloro che accedono
per la prima volta ai condoni avvalendosi delle disposizioni previste
dall’art.2 comma 44 della legge 24.12.2003 n.350 (Finanziaria 2004). I termini, la cui scadenza era stata fissata al 16 marzo 2004, sono stati
prorogati al 16 aprile 2004 dall’art.23 decies del D.L 24.12.2003 n. 355 convertito nella legge 27.02.2004 n. 47 che, al comma 1, testualmente recita “All’art.1 del D.L.24 giugno 2003 n.
143, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto n.212,
come modificato dall’articolo 34 del D.L.30
settembre 2003 n.269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n.326,
le parole “16 marzo 2004” e “19 marzo 2004”, ovunque ricorrano, sono
sostituite, rispettivamente dalle seguenti: “16 aprile 2004” e “19
aprile 2004”, laddove la data del 19 aprile 2004 si riferisce al termine
entro il quale può essere proposto ricorso avverso gli atti
dell’amministrazione finanziaria e che, pertanto, non riguarda l’Istituto.
Il successivo comma 5
dispone: “ Gli ulteriori termini connessi, contenuti
nelle disposizioni degli articoli 7, 8 e seguenti sono rideterminati
con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze e del Direttore
dell’Agenzia delle entrate”, non ancora emanati. I soggetti che
intendono regolarizzare la contribuzione
previdenziale dovuta in dipendenza dei redditi dichiarati in occasione delle
sanatorie fiscali, dovranno osservare i nuovi termini fissati per i pagamenti
ed includere gli importi, destinati alla contribuzione previdenziale, nelle
somme da versare con i codici appositamente istituiti per le varie
fattispecie. 1) Contribuzione
previdenziale oggetto di regolarizzazione La contribuzione
previdenziale oggetto di regolarizzazione è la
seguente: - per coloro che hanno utilizzato o intendono utilizzare la
definizione automatica ai sensi dell'art.7
della legge 289/2002 o dell'art.2 c.44 della legge 350/2003, i contributi dovuti dagli
artigiani, dai commercianti e dai professionisti, rapportati al 60 % del
maggior reddito dichiarato in misura superiore al minimale; - per coloro che si sono
avvalsi o intendono avvalersi della dichiarazione integrativa semplice ai
sensi dell'art.8 della legge 289/2002 o dell'art.2 c.44 della legge 350/2003,
i contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai
professionisti in dipendenza del maggior reddito dichiarato e dai
datori di lavoro sulle retribuzioni non denunciate e per le quali, quindi,
non sono state effettuate e versate le ritenute
fiscali ed i relativi contributi. Come è noto,
l'art. 2 comma 44 della finanziaria 2004 (legge 350/2003) estende ai redditi
prodotti nell’anno 2002 la possibilità di avvalersi della definizione
automatica e della dichiarazione integrativa semplice, già disciplinate dalla
legge 289/2002, con le stesse modalità ivi indicate. Tale circostanza non
influisce sul periodo regolarizzabile, che resta il medesimo previsto per le
sanatorie precedenti in virtù della sospensione per 18 mesi, dal 1 gennaio
2003 al 30 giugno 2004, del termine di prescrizione per l’anno 1998, disposta
dall'art. 38 c.7 della legge 289/2002 (cfr.circ.123
dell’8.7.2003). Pertanto può
essere versata: - relativamente agli anni dal 1998 al 2002, la contribuzione
dovuta dalle aziende che versano con il sistema DM, dai committenti per i
collaboratori coordinati e continuativi, nonché dagli artigiani e dai
commercianti sul minimale; per quanto superfluo, si chiarisce che i
contributi sul minimale dovuti dagli artigiani e commercianti possono essere
oggetto di regolarizzazione soltanto avvalendosi della dichiarazione
integrativa. - relativamente all’anno 1997, la contribuzione dovuta
dagli artigiani e dai commercianti sul reddito che supera il minimale e
quella dovuta dai professionisti iscritti alla gestione separata in quanto il
reddito cui commisurarla, doveva essere dichiarato nell’anno 1998. Al fine di inquadrare
esattamente gli adempimenti che l’estensione all’anno
2002 delle sanatorie comporta per i contribuenti, occorre distinguere le
regolarizzazioni definite prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore
del D.L. 30.09.2003 convertito nella legge 24.11.2003 n.326) da quelle definite dopo tale data e da quelle
effettuate ai sensi della legge 24.12.2003 n.350. Come in occasione delle precedenti sanatorie (cfr.circolare n.88/2003 ),i contributi previdenziali non possono essere rateizzati e non rientrano nel computo dei limiti di importo che rendono possibile la rateazione dei debiti tributari.2)
Contribuenti che si sono già avvalsi delle sanatorie previste dalla
legge 289/2002 3)
Contribuenti che si avvalgono per la prima volta delle sanatorie 4)
Presentazione delle dichiarazioni e modalità di
pagamento 8069
Dichiarazione integr. non riservata – Contributi art. 8, c.1,
L. 27/12/2002 n. 289 8091 Dichiarazione integr. non riservata –
Contributi previdenziali – art. 8, c. 1, L.
289/2002 e art. 2, comma 44, Legge 24/12/2003, n. 350 Il modello F/24 deve essere
compilato come successivamente descritto: |