INPS
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 6 Aprile 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore
generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 62 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli
unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
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OGGETTO: |
Rifugiati politici. Assegno per il nucleo familiare
legge 153/88 e assegno nucleo familiare concesso dai Comuni. |
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SOMMARIO: |
L’Assegno per il nucleo familiare per i familiari
residenti all’estero di lavoratori stranieri rifugiati spetta in conseguenza
dell’equiparazione di questi ultimi ai cittadini italiani. L’Assegno per il
nucleo familiare concesso dai Comuni non spetta ai cittadini stranieri
rifugiati politici. |
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La
disciplina generale in materia di assegno per il nucleo familiare prevede la
corresponsione di tale assegno per i familiari di cittadino straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, solo se lo Stato di cui
lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti
dei cittadini italiani ovvero abbia stipulato una convenzione internazionale
in materia di trattamenti di famiglia. E’
necessario però distinguere nell’ambito dei lavoratori stranieri coloro che
hanno lo status di rifugiati politici, in virtù del particolare regime di
favore introdotto dall’apposita Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con legge 24
luglio 1954, n. 722. Più in
particolare, gli artt. 23 e 24 della citata Convenzione equiparano in toto i
rifugiati politici ai cittadini italiani in merito al trattamento riservato
negli Stati aderenti in materia di assistenza pubblica, legislazione del
lavoro nonché assicurazioni sociali. In tale ultimo ambito, deve farsi
rientrare la materia dell’assegno per il nucleo familiare come risulta dal
richiamo espresso del citato art. 24, comma 1 lett. b che menziona tra le
assicurazioni sociali i carichi di famiglia. Questo
porta a ritenere che per i familiari residenti all’estero dei lavoratori
stranieri rifugiati politici possa essere corrisposto l’assegno per il nucleo
familiare, poiché, nella stessa ipotesi, tale assegno può essere riconosciuto
ai lavoratori cittadini italiani. Per
quanto attiene invece all’assegno per il nucleo familiare concesso dai
Comuni, ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 e successive modificazioni, la normativa di riferimento (D.M. 21
dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche.) adotta un criterio più
restrittivo per individuare i beneficiari della prestazione in oggetto,
prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o
i comunitari residenti nel territorio dello Stato (artt. 65 legge 448/98 e
16, comma 2, D.M. n. 452/00, come modificato dall’art. 2, comma 2 del D.M. 25
maggio 2001, n. 337). Non risulta pertanto possibile corrispondere l’assegno
in esame ai cittadini stranieri rifugiati politici.
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