INPS
Direzione Centrale Prestazioni
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
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Roma, 4 Gennaio 2007 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 5 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Componenti del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). |
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L’articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2006 (allegato 1), ha aggiunto al primo comma dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 il seguente “1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta “banda della Uno bianca”. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite”. Per effetto della disposizione richiamata sopra i familiari delle vittime della strage di Ustica nonché i familiari delle vittime e i superstiti dei delitti della cosiddetta «banda della Uno bianca» sono stati compresi tra i destinatari dei benefici economici, previdenziali e fiscali introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice i familiari.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’ articolo 1-bis aggiunto all’articolo 1 della legge n. 206 del 2004, dal comma 1270 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, le Direzioni periferiche dovranno attenersi alle istruzioni impartite con circolare n. 113 del 19 ottobre del 2005, avente per oggetto: “Legge 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.
Per completezza, si richiamano i messaggi n. 12009 del 20.4.2006; n. 15478 del 30.5.2006 e n. 40933 del 15.12.2005, con i quali sono stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 206 del 2004.
Il Direttore Generale Crecco
Allegato 1 Legge 27 dicembre 2006, n.296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)- Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.299- Supplemento ordinario n. 244/L Articolo 1
……………………………………………Omissis…………………………………………… 1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all’articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite". ………………………………………………Omissis…………………………………
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