INPS
Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo
e il Coordinamento dell’Area Agricola
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Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 10 Marzo 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 46 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
esonero contributivo ex Lege 14 febbraio 1992 n. 185, in favore delle aziende del
settore agricolo colpite da eccezionali calamità o avversità atmosferiche.
Chiarimenti sulla concessione del beneficio. |
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SOMMARIO: |
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1. PREMESSA Da parte di alcune Sedi sono
pervenute richieste di chiarimenti riguardo l’applicazione del parziale
esonero contributivo di cui agli artt. 3 e 5 della
legge n. 185/1992 in ordine alle questioni di
seguito riportate:
2. AZIENDE CON PLURALITA’ DI FONDI Come è noto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 3 e 5 della legge 185/1992, le
aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o
coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella
relativa gestione previdenziale, hanno diritto all’esonero parziale del
pagamento dei contributi in scadenza nei 12 mesi
successivi, quando ricadono nelle zone delimitate dal decreto ministeriale
declaratorio dell’eccezionale calamità, sempre che a causa della stessa
abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile. L’esonero in questione, si ricorda, è attribuito, sia in relazione alla contribuzione dovuta, a titolo proprio,
dal titolare dell’azienda iscritto alla gestione previdenziale dei CD/CM o
IATP, sia in relazione alla contribuzione dovuta a seguito di assunzione di
manodopera dipendente, utilizzata per le esigenze lavorative dei fondi che
rappresentano l’intera consistenza aziendale. Preliminarmente si osserva che la circostanza che alcuni
fondi rientranti nella citata realtà aziendale insistano su Comuni non
calamitati è ininfluente in quanto, ai sensi dei
sopra citati artt. 3 e 5, l’esonero spetta all’azienda,
la quale è definita dall’art. 2555 del Codice Civile
come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa”. Ne consegue, pertanto, che il beneficio è esteso anche a
quei fondi, compresi nell’azienda, ma ricadenti in Comuni non presenti nel
decreto ministeriale. Diversa è la situazione che si presenta nell’ipotesi in
cui il titolare dell’azienda autonoma CD/CM o IATP sia
anche proprietario, affittuario, ecc., di altri fondi che non rientrano
nell’originaria consistenza denunciata all’atto della costituzione
dell’azienda o con successiva variazione. Ciò in quanto
il titolare dell’azienda conduce a titolo diverso i citati fondi e non come
soggetto iscritto alla gestione. Nella fattispecie viene meno il
riconoscimento dei benefici ex lege n. 185/1992 per
la manodopera assunta qualora i fondi così individuati (esclusi
dall’originaria azienda) ricadano su Comuni dichiarati calamitati. 3. ASSICURAZIONE DELLA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE L’art. 2 comma 1 del decreto legge 17 maggio 1996 n.
273, convertito dalla legge 18 luglio 1996 n. 380, ha sostituito il secondo
periodo del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 185/1992, stabilendo che: “A
decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi,
altresì, dal computo del 35% e dalle agevolazioni predette i danni alle
produzioni assicurate, relativamente agli eventi
determinati dal decreto di cui all’art. 9 comma 2”. Conseguentemente, mentre la versione originaria
dell’art. 3 della legge n. 185/1992 concedeva le agevolazioni soltanto per i
danni relativi alle produzioni non ammissibili
all’assicurazione agevolata, la legge n. 380/1996, a decorrere dalle calamità
verificatesi nel 1995, ha esteso il beneficio anche ai danni alle produzioni
che, pur essendo ammissibili all’assicurazione agevolata, non sono state però
assicurate. Come già indicato al punto 2
della circolare del 13 febbraio 2004 n. 29, il legislatore è nuovamente
intervenuto sul punto in esame con il Decreto Legge 13 settembre 2002 n. 200,
convertito dalla legge 13 novembre 2002 n. 256, il cui art. 4 comma 1 ha
abrogato il comma 1 dell’art. 2 del decreto legge n. 273/1996, facendo in tal
modo riacquistare efficacia alle disposizioni di cui al secondo periodo del
comma 1 dell’art. 3 della l. 185/1992 nel testo antecedente le modifiche
apportate dal citato decreto 273/1996. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 256/2002, le
agevolazioni tornano ad essere concesse per i danni relativi solo alle
produzioni non ammissibili all’assicurazione agevolata.
Il Direttore Generale
Crecco |