INPS
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
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Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 9 Marzo 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 43 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Art. 41 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003) comma 9 e comma 12. Disposizioni in
materia di integrazioni salariali e finanziamento. Modalità di compilazione delle denunce contributive
aziendali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
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SOMMARIO: |
Finanziamento
del trattamento. Periodi
di autorizzazione non consecutivi. Imprese
destinatarie e loro codifica. Procedure
informatiche per l’acquisizione delle autorizzazioni. Modalità operative per il conguaglio: 1.Operazioni di
conguaglio 2. Sistemazione di somme già conguagliate per
l’anno 2003 e per il mese di gennaio 2004. Istruzioni contabili. |
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Con i messaggi n. 00040 del 13.1.03, n. 000256
del 25.3.03, n. 000284 del 9.4.03 e n. 000357 del 5.5.03 sono state impartite
istruzioni circa l’applicazione dei commi 9, 10 ed 11 dell’art. 41 della
legge n. 289/02 (finanziaria 2003) relativamente al
trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20.5.1975,
n. 164, che, fino al 31.12.2003, può essere concesso alle imprese industriali
operanti nel settore dell’indotto automobilistico, per periodi non superiori
a 24 mesi consecutivi, ovvero, per più periodi non consecutivi, per un
massimo di 24 mesi in un triennio. Per l’individuazione delle aziende destinatarie
della predetta disposizione si rinvia al successivo punto A. Nel richiamare l’attualità dei criteri impartiti
con i messaggi sopra citati ed in particolare con il messaggio 000357 del
5.5.03 si sottolinea alle Sedi che condizione
necessaria e sufficiente per le aziende destinatarie della normativa in
argomento per fruire dell’ampliamento dei limiti temporali di beneficio della
CIG di cui all’art. 6 della legge 164/75, è che il periodo iniziale della
richiesta vada a collocarsi tra il 1.1 ed il 31.12.03. Con l’occasione si evidenzia che il menzionato
messaggio n. 000357 del 5.5.03 contiene un refuso all’ultimo rigo per cui la locuzione ‘’ovvero per più periodi consecutivi
24 mesi in un triennio‘’ deve intendersi corretta
in ‘’ ovvero per più periodi non consecutivi di 24 mesi in un triennio
‘’. Si chiarisce che per dimostrare di aver diritto
all’agevolazione dell’ampliamento dei limiti temporali di intervento
CIG le aziende di cui al comma 9 dell’art. 41 della legge 289/02 dovranno
presentare una dichiarazione di responsabilità attestante che il fatturato
relativo al settore automobilistico non sia inferiore, indicativamente, al
30% del loro fatturato globale. Il comma 12 del più volte
richiamato art. 41 della legge n. 289/02 stabilisce che per gli interventi di
cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 64 milioni di Euro per
l’anno 2003 e 106,5 milioni di Euro per l’anno 2004. All’onere per l’anno
2004 si provvede a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, mentre per
il 2003 l’onere è a carico di uno specifico capitolo di bilancio assegnato al
Ministero del lavoro. Nel far seguito al messaggio n. 934 del 4.11.03
affinché l’Istituto possa procedere alla rilevazione contabile delle somme
che il predetto comma 12 pone a carico del Bilancio dello Stato si forniscono
ai successivi punti B) e C) le istruzioni relative alle
procedure informatiche necessarie per la gestione delle autorizzazioni
concesse ai sensi dell’art.41, comma 9 ed alle
relative operazioni di conguaglio. Relativamente alle
richieste riguardanti periodi non consecutivi, anche sulla base del parere
espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si ritiene
corretto tenere presenti i seguenti elementi: 1)
la prima autorizzazione del trattamento CIGO ex art. 41
comma 9, deve aver riguardato un arco temporale ricadente nell’anno
2003. 2)
Eventuali periodi di autorizzazione non consecutivi
relativi all’anno 2004 devono essere riconducibili alla causale che ha
originato la disposizione legislativa in questione. Ciò vuol dire che le
difficoltà aziendali devono essere diretta
conseguenza della crisi del settore automobilistico, manifestandosi la
correlazione tra le richieste del trattamento CIGO con l’azienda
automobilistica di riferimento. Il criterio sul quale basare ogni valutazione
dovrebbe quindi rimanere il citato principio di causa ed effetto della
richiesta, da valutare specificatamente in ogni singola istanza. Ferma restando la competenza a decidere delle locali Commissioni Provinciali, si evidenzia che
sulle autorizzazioni per periodi che eccedano il 31/12/2004 dovrà essere
precisato che le stesse potranno trovare pratica attuazione solo ove i
Ministeri vigilanti dispongano il finanziamento dell’onere relativo anche per
l’anno 2005. A) IMPRESE DESTINATARIE E LORO CODIFICA. In considerazione delle problematiche collegate
all’individuazione del campo di applicazione della
disposizione contenuta nel comma 9, dell’art.41,
della Legge n. 289/2002 si forniscono le seguenti precisazioni. L’intervento normativo è diretto a fronteggiare gli
effetti della crisi che ha colpito il settore automobilistico. In
particolare, il legislatore ha inteso considerare gli effetti che tale crisi
ha prodotto sul cosiddetto indotto, inteso come l’insieme di
imprese sorte in connessione allo sviluppo di una grande impresa
industriale per fornire ad essa gli elementi necessari (materie prime,
semi-lavorati, componenti, servizi) alla realizzazione del processo produttivo.
La complessità del settore automobilistico ha sviluppato
una articolazione dell’indotto in più livelli
operativi di fornitura. L’impresa automobilistica committente ha rapporti
diretti solo con i fornitori del primo livello che, a loro volta, gestiscono in successione i contratti con i sub-fornitori,
così come definiti e specificati dall’art.1 e
dall’art.2 della Legge 18 giugno 1998 n.192 (allegato n.1), che
integrano le varie fasi della filiera automobilistica. Il legislatore ha, pertanto, provveduto, ai fini della
previsione dell’ampliamento del limite temporale dell’intervento di C.I.G., alla loro individuazione
specificando che si tratta di “imprese industriali che svolgono attività
produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di
servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico”. La
predetta disposizione, pertanto, non ha ampliato la platea dei soggetti
destinatari dell’intervento di cassa integrazione che, comunque,
resta rivolto alle sole imprese industriali. Ha
disciplinato, invece, fino al 31 dicembre 2003 la possibilità per le imprese
in trattazione di richiedere la concessione dell’intervento, in deroga ai
limiti temporali di cui alla legge n. 164/75, purché almeno il 30% del loro
fatturato globale derivi dall’attività di fornitura
o sub-fornitura di componenti alle imprese del settore automobilistico (ad
es. fabbricazione apparecchi elettrici per motori e veicoli; fabbricazione di
carrozzerie; fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro
motori; fabbricazione di pneumatici e camere d’aria; fabbricazione di
accumulatori elettrici; fabbricazione di vernici e smalti; fabbricazione di
sedili per autoveicoli; fabbricazione di materie plastiche e di articoli in
materie plastiche; fabbricazione di sistemi informatici; elaborazione,
produzione e fornitura di software etc.). Data la complessa articolazione
dell’indotto del settore in trattazione la suddetta elencazione va
considerata a titolo esemplificativo. Le U.d.P. aziende con dipendenti operando in diretto
coordinamento con le U.d.P. prestazioni a sostegno
del reddito, verificata la concorrenza delle predette condizioni, provvederanno ad attribuire alle aziende di cui sopra,
classificate nel settore 1.xx.xx, il codice di autorizzazione “2H”,
che assume il nuovo significato di “posizione relativa ad impresa
industriale operante nel settore dell’indotto automobilistico,
destinataria delle disposizioni di cui all’art.41,
co.9 della legge n.289/2002”
indicando il periodo di validità dello stesso in relazione alla durata
dell’integrazione salariale autorizzata, in deroga ai limiti di legge. B)
PROCEDURE INFORMATICHE PER L’ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ex art. 41,
comma 9 della legge n. 289/2002 Le fasi di acquisizione
delle domande sono quelle già in uso per i modd. Igi 15, sui quali le aziende dovranno indicare che
intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 9 dell’art. 41 della L. 27.12.2002 n. 289. I codici di intervento
da utilizzare sono i seguenti: -
per richieste riferite all’anno 2003: 141 -
per richieste riferite all’anno 2004: 142 I codici evento compatibili sono
i seguenti: -
007 : sospensione del lavoro per ordine
del committente -
011 : crisi temporanea di mercato -
012 : mancanza di ordini, commesse e
lavoro I periodi interessati alla richiesta devono
essere compresi : -
per il codice intervento 141, tra il 30/12/2002 e il 03/01/2004 -
per il codice di intervento 142, tra il 05/01/2004 e
il 01/01/2005 Si precisa che i codici di intervento
141 e 142 devono essere attribuiti solo in caso di domanda da parte di
azienda dell’indotto automobilistico che abbia diritto alle agevolazioni
previste dalla norma in oggetto e richieda periodi eccedenti in
deroga ai limiti temporali di cui alla legge n. 164/75. C) MODALITÀ OPERATIVE PER IL CONGUAGLIO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
ORDINARIE EX ART. 41, COMMA 9 DELLA LEGGE 289/02. 1.
Operazioni di conguaglio. Per
le operazioni di conguaglio delle integrazioni salariali relative agli anni
2003 e 2004, autorizzate ai sensi dell’art. 41 co.
9 della legge n. 289/2003 e per i periodi eccedenti i limiti temporali
di cui alla legge n.164/75, le imprese opereranno
come segue: Conguaglio integrazioni salariali anno
2003: -
determineranno l’ammontare del trattamento CIG non ancora conguagliato relativamente all’anno 2003; -
esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D”
del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione “G830”
avente il significato di “conguaglio CIG anno 2003, ex art. 41 co. 9 L.289/2002, soggetto al contributo addizionale; -
indicheranno l’importo relativo agli assegni per il
nucleo familiare connessi al trattamento salariale in argomento, in uno dei
righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 facendolo precedere dal
codice di nuova istituzione “G831” avente il significato di “conguaglio
ANF anno 2003, ex art. 41 co. 9 L.289/2002” ; -
determineranno l’importo del contributo addizionale calcolato sulle
integrazioni salariali “per interventi ordinari” poste a conguaglio nel
quadro “D” del modello DM10/2, con il codice
G830; -
esporranno il relativo importo nei quadri “B/C” del
modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “E330” avente il
significato “contributo addizionale su trattamenti CIG anno 2003, ex art.
41 co. 9 L.289/2002”. Nessun
dato dovrà essere esposto nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate”
e “retribuzioni”. Conguaglio integrazioni salariali anno 2004 -
determineranno l’ammontare di trattamenti CIG per l’anno 2004; -
esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D”
del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione “G834”
avente il significato di “conguaglio CIG anno 2004, ex art. 41 co. 9 L.289/2002, soggetto al contributo addizionale; -
indicheranno l’importo relativo agli assegni per il
nucleo familiare connessi al trattamento salariale in argomento, in uno dei
righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 facendolo precedere dal
codice di nuova istituzione “G835” avente il significato di “conguaglio
ANF anno 2004, ex art. 41 co. 9 L.289/2002” ; -
determineranno l’importo del contributo addizionale calcolato sulle
integrazioni salariali “per interventi ordinari” poste a conguaglio nel
quadro “D” del modello DM10/2, con il codice
G834; -
esporranno il relativo importo nei quadri “B/C” del
modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione “E334” avente il
significato “contributo addizionale su trattamenti CIG anno 2004, ex art.
41 co. 9 L.289/2002”. Nessun
dato dovrà essere esposto nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate”
e “retribuzioni”. 2. Sistemazione
delle somme già conguagliate per l’anno 2003 e per il mese di gennaio
2004 ex art.41,
co.9, L.289/2002 Ai fini della corretta
imputazione contabile delle somme (trattamenti CIG e connessi ANF) riferite
ad autorizzazioni concesse ai sensi della normativa in argomento per l’anno
2003 e per il mese di gennaio 2004, già conguagliate secondo le modalità ordinarie, i datori di lavoro provvederanno
alle relative sistemazioni.
Dette sistemazioni, ai
sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292
del 23/12/1993, punto 1), dovranno essere effettuate entro il giorno 16
del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
A tal fine i datori di lavoro opereranno come segue: -
determineranno l’ammontare del trattamento CIG già conguagliato al rigo
39 relativamente all’anno 2003 ed al mese di
gennaio 2004. L’importo così determinato deve essere depurato del
contributo addizionale versato; -
riporteranno
l’importo di cui sopra, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod.
DM10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione “G030” avente il
significato di “restituzione CIG ordinaria”.Nessun
dato dovrà essere indicato nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e
“retribuzioni”; -
determineranno l’ammontare degli assegni per il nucleo familiare già
conguagliati al rigo 35, relativamente ai
trattamenti salariali oggetto di restituzione; -
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C”
del mod. DM10/2 facendolo precedere dal già previsto codice “F110”
avente il significato di “restituzione ANF”; -
indicheranno le medesime somme (CIG e ANF) nel quadro “D” del mod.
DM10/2 utilizzando i già citati codici “G830”e “G831” per l’anno
2003 ed i codici “G834” e “G835” per l’anno 2004. 3. Restano ferme le modalità
in uso per le operazioni di conguaglio riferite a trattamenti CIG autorizzati
in forza della disciplina ordinaria (L.164/1975). D)
ISTRUZIONI CONTABILI. Per l’esigenza di questa Direzione Generale di rendicontare allo Stato gli oneri sostenuti per gli
interventi, di cui all’art. 41, comma 9, della già citata legge n. 289/2002,
distintamente per gli esercizi 2003 e 2004, i conguagli per le integrazioni
salariali e connessi assegni per il nucleo familiare, effettuati dalle
aziende industriali dell’indotto automobilistico mediante modelli DM 10/2
secondo le modalità previste nel precedente punto C), devono essere rilevati
contabilmente come appresso specificato. 1.
Conguagli integrazioni salariali del 2003 Gli importi per i trattamenti di
integrazione salariale, evidenziati con il codice “G830”, devono
essere imputati al conto GAU 30/111. Gli assegni per il nucleo familiare connessi con le integrazioni salariali in argomento,
indicati con il codice “G831”, devono essere imputati al conto GAT 30/111. Per la rilevazione del contributo addizionale,
relativo alle integrazioni salariali di cui sopra è cenno, indicato con il
codice “E330”, è stato istituito il conto GAU 21/111. 2.
Conguagli integrazioni salariali dal 2004 Le somme per conguagli di integrazioni
salariali, esposte con il codice “G834”, devono essere imputate ai conti GAU
30/172 (per la competenza dell’anno in corso) e GAU 30/112 (per la competenza
degli anni precedenti). Gli assegni per il nucleo familiare connessi a questi ultimi trattamenti di integrazione
salariale, evidenziati con il codice “G835”, devono essere rilevati ai conti
GAT 30/172 (se di competenza dell’anno in corso) e GAT 30/112 (se di
competenza degli anni precedenti). Per la rilevazione del contributo
addizionale, relativo alle integrazioni salariali conguagliate
dal 2004 (codice “E334”), sono stati istituiti i conti GAU 21/172
(competenza anno in corso) e GAU 21/112 (competenza anni precedenti). I conti GAU 21/112, GAU 30/112 e GAT 30/112,
riferiti alla competenza degli anni precedenti, devono essere movimentati a
partire dall’esercizio 2005. 3.
Sistemazione delle somme già conguagliate per l’anno 2003 e per il mese di
gennaio 2004 ex art. 41, comma 9, della legge n. 289/2002 I recuperi di eventuali
conguagli delle indennità in questione, effettuati dalle aziende per l’anno
2003 e per il mese di gennaio 2004 con le modalità previste per le indennità
ordinarie di cui alla legge n.164/1975, e dei
connessi assegni per il nucleo familiare da evidenziare nei modelli DM 10/2,
rispettivamente, con i codici “G030”e “F110”, devono essere imputati ai già
esistenti conto PTH 24/030 (per le indennità) e PTD 24/030 (per gli ANF). I conti GAT 30/111, GAT 30/112, GAT 30/172, GAU 21/111,
GAU 21/112, GAU 21/172, GAU 30/111, GAU 30/112 e GAU 30/172, tutti di nuova
istituzione, vengono riportati nell’allegato n.
2.
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Note: gli allegati e i link nel testo rimandano al sito dell’Inps