INPS

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

(Messaggio 4.1.2007 n° 353)

 

 

 

 

OGGETTO:

Liquidazione delle pensioni nel fondo Elettrici – abolizione del modello EL18 (denuncia di cessazione).

 

 

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

 

Ai Direttori Regionali

Ai Direttori Provinciali e Subprovinciali

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Responsabili delle U.d.P. Assicurato/Pensionato

e, p.c.,

Ai Direttori Regionali

 

 

OGGETTO: Liquidazione delle pensioni nel fondo Elettrici – abolizione del modello EL18 (denuncia di cessazione)

 

L’entrata a regime della mensilizzazione delle denunce retributive consentirà di eliminare la cosiddetta “dichiarazione di cessazione” con cui, attualmente, vengono forniti i dati necessari per liquidare le prestazioni pensionistiche.

 

Pertanto, si è convenuto di avviare un percorso che dovrà portare all’eliminazione di ogni scambio di informazioni cartacee tra le Sedi e le Aziende. Tale fase, che in un primo momento riguarda gli iscritti e le Aziende del solo Fondo Elettrici, si articolerà in tre momenti successivi:

-           da gennaio 2007 le Aziende invieranno il modello EL18-RID, di cui si riporta in allegato un esempio con le istruzioni per la compilazione e la lettura; pertanto, dalla stessa data il modello EL18 è abolito. Il modello EL18-RID è inoltre visualizzabile all’interno della transazione di visualizzazione e gestione dei conti assicurativi sotto ARCA premendo il tasto F6 dal pannello dell’estratto riepilogativo;

-           in un secondo momento, comunicato mediante apposito messaggio, le Sedi - verificata l’affidabilità delle procedure - potranno liquidare le pensioni ricavando i dati dal modello EL18-RID esposto dalla transazione ARCA, limitandosi a richiedere il modello stesso alle Aziende solo in caso di evidente errore nei dati o per effettuare controlli a campione;

-           in un terzo momento, le procedure dell’estratto conto comunicheranno le retribuzioni pensionabili, opportunamente aggregate, alle procedure UNICARPE e Pensioni senza bisogno dell’intervento degli operatori, che si limiteranno a verificare il corretto funzionamento dei programmi.

 

Come già detto, il nuovo modello riguarda per il momento il solo fondo Elettrici; si prevede tuttavia l’estensione anche ai fondi Telefonici e Autoferrotramvieri non appena superate alcune difficoltà di carattere tecnico e normativo.

 

Per ogni segnalazione o chiarimento, le sedi potranno rivolgersi:

-           per problemi di carattere normativo alla sig.ra Adele Trombini (D.C.Prestazioni) – tel. 06 5905 4270

-           per problemi di carattere tecnico ai sig.ri Pietro Magnaguagno (S.I.R Liguria) – tel. 010 5442 317 – oppure Giuseppe Perlin (D.C.S.I.T.) – tel. 06 5905 5817

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI                IL DIRETTORE CENTRALE S.I.T.

                       Nori                                                             Spadaccia       

 

 

 

ALLEGATO

 

Esempio; si riporta e si descrive di seguito il modello EL18-RID relativo ad un assicurato cessato per pensionamento il 31.03.2006; l’assicurato ha effettuato nel 2006 una giornata di assenza per la quale non era prevista la copertura contributiva ai sensi della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto di armonizzazione; analogamente, aveva effettuato una giornata di assenza nel 2000 e una nel 1997.

ROMA, 08/12/2006

FONDO SPECIALE ELETTRICI

ESTRATTO CONTO - RETRIBUZIONI PENSIONABILI

COGNOME: DI STUDIO NOME: CASO DT.NASC: 08/06/1965

COD.FISCALE: DSTCSA65H08D583O CODICE DM: ABC46DE72 FONDO: EL

ANNO GIORNI RETRIBUZIONE ANNO GIORNI RETRIBUZIONE

2006 89 7.795 *

2005 91 7.815 *

---------------------------------------

2005 269 22.845

2004 360 29.703

2003 360 28.330

2002 360 26.779

2001 360 25.855

2000 359 25.379

1999 360 25.130

1998 360 24.435

1997 359 23.287

1996 273 12.447

 

Ultimo semestre, da ragguagliare ad anno, per la quota A di pensione

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA LETTURA DEL MODELLO EL18-RID

Nella prima colonna (Anno) vengono riportati gli anni solari cui si riferiscono le retribuzioni teoriche.

Nella seconda colonna (Giorni) vengono indicati i giorni dell’anno solare coperti da contribuzione ai sensi della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto di armonizzazione e pertanto utili per il calcolo della retribuzione pensionabile per le quote A, B e C di pensione; si rammenta che per ogni giorno di assenza di copertura contributiva si dovrà effettuare la “risalita” di un giorno, aggiungendo alla retribuzione già individuata 1/30 della retribuzione del mese precedente.

Nella terza colonna (Retribuzione) viene indicata la somma delle voci retributive soggette a contribuzioni e quindi utili a pensione precedentemente all’entrata in vigore del decreto di armonizzazione (c.d. “retribuzione teorica”).

L’Azienda compilerà il modello indicando il numero di giornate utili per il calcolo della retribuzione pensionabile della quota A di pensione, partendo dall’ultimo mese di lavoro e risalendo a ritroso nel tempo fino al raggiungimento dei 6 mesi effettivi (180 giorni o 26 settimane) previsti; qualora, come nel caso esposto, ciò comportasse la risalita oltre il 6° mese antecedente il pensionamento, l’Azienda aggiungerà tanti trentesimi presi dalla retribuzione del mese precedente o dei mesi precedenti quanti ne mancano per raggiungere i 180 giorni necessari.

Successivamente, evidenziando opportunamente l’interruzione, l’Azienda continuerà l’indicazione delle retribuzioni pensionabili risalendo a ritroso negli anni precedenti per tanti giorni quanti ne


 

servono per raggiungere i 10 anni effettivi (3600 giorni o 520 settimane), comprensivi dei 180 giorni della quota A.

Nel caso di part-time negli ultimi anni di lavoro, è necessario risalire nel tempo per più di 10 anni; pertanto il modello riporta due serie di colonne.

La Sede avrà in tal modo l’indicazione della retribuzione necessaria per il calcolo della quota A di pensione; nel caso sopra esposto si dovrà sommare due importi relativi a due anni distinti, raddoppiando il totale per conoscere la retribuzione annua.

Nulla è invece mutato riguardo alla quota D, i cui metodi di calcolo sono gli stessi dell’A.G.O.; le informazioni necessarie per il calcolo di tale quota sono presenti nel conto assicurativo o possono essere ricavate dagli archivi della mensilizzazione seguendo le disposizioni contenute nel msg. 36298 del 03.11.2005.