INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare
14 febbraio 2005 n° 28)
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OGGETTO: |
Legge 3 dicembre 2004 n. 291, art. 1 bis. |
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SOMMARIO: |
Estensione del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria e del trattamento di mobilità al personale,
anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a
seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. |
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PREMESSA La legge 3 dicembre 2004 n.
291 ha convertito il decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249 recante interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. La principale novità in tema
di ammortizzatori sociali contenuta nella legge di conversione è
rappresentata dall’art. 1 bis (allegato 1 ) che ha disposto, a decorrere dal
1 gennaio 2005, l’estensione del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria e del trattamento di mobilità al personale, anche
navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di
processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Infatti, la citata norma ha
previsto che in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale,
di riduzione o trasformazione di attività il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali possa concedere, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per
24 mesi. I dipendenti delle suddette imprese, inoltre, a partire dal 1
gennaio 2005 possono essere ammessi al trattamento di mobilità di cui
all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. IMPRESE DESTINATARIE E OBBLIGO
CONTRIBUTIVO Occorre precisare che la
disposizione dall’art. 1 bis, della legge n. 291/2004, in quanto
finalizzata a fronteggiare la situazione di crisi che ha investito, in
generale, il settore del trasporto aereo, anche a livello internazionale,
trova applicazione, a partire dal 1 gennaio 2005, nei confronti delle imprese
che svolgono attività di navigazione aerea (vettori aerei) che hanno alle
proprie dipendenze personale navigante, iscritto al fondo volo, e personale
impiegato nella gestione delle attività di terra connesse al traffico aereo. La norma, inoltre, si applica
anche nei confronti delle società costituite a seguito di processi di
riorganizzazione o trasformazione delle suddette imprese di navigazione
aerea. Si tratta di società costituite per lo svolgimento di attività
ausiliarie che, in genere, gestiscono le attività di terra quali la
movimentazione di bagagli, di merci etc. A decorrere dal 1 gennaio
2005, le imprese sopra individuate sono tenute al versamento della
contribuzione prevista dalla vigente legislazione in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria (0,90%) e di mobilità (0,30%)
indipendentemente dal limite dimensionale di più 15 dipendenti. In caso di ammissione al
trattamento di cigs sarà, inoltre, dovuto il contributo addizionale nella
misura pari al 4,50% o al 3,00% sulle integrazioni effettivamente
corrisposte, rispettivamente per le imprese con più 50 o fino a 50
dipendenti, da versare contestualmente alle operazioni di conguaglio relative
alle integrazioni stesse. Qualora, invece, le imprese
sopra individuate attivino procedure per la collocazione in mobilità
del personale, ai sensi dell’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n.223, le
stesse saranno tenute al versamento della tassa di ingresso di cui all’art.5,
comma 4, della citata legge. Le suddette imprese
continueranno ad essere escluse, unitamente a tutte le altre imprese la cui
attività si svolga in rapporto di ausiliarietà nei confronti di quelle di
navigazione aerea, dall’obbligo della contribuzione per la cassa
integrazione guadagni ordinaria di cui all’art. 3, del D.Lg. C.P.S. 12 agosto
1947, n.869. (vedi nota 1) CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE Le aziende rientranti nel
campo di applicazione dell’art.1 bis della legge n. 291/2004 dovranno essere
contraddistinte tempestivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2005, dal codice
di autorizzazione “2X” che, a partire dalla medesima data, avrà il
significato di “azienda destinataria della normativa di cui all’art.1 bis
della legge n.291/2004 tenuta al versamento, dal 1 gennaio 2005, della
contribuzione cigs e mobilità”. (vedi nota 2) Il predetto codice di
autorizzazione dovrà essere attribuito a tutte le posizioni aziendali dei
vettori aerei classificate con c.s.c. 1.15.04. - Istat 62.10 o 62.20
- e, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al punto 1),
a tutte le posizioni aziendali classificate con c.s.c. 1.15.05 o c.s.c.
1.15.06 – Istat 63.11.1 e 63.23.0- collegate o derivate da quelle di un
vettore aereo. Queste ultime, classificate
con c.s.c 1.15.05 o con c.s.c. 1.15.06 continueranno ad essere
contrassegnate, come precisato al precedente punto 1), dal c.a. “1D” che in
presenza del codice “2X” assumerà il significato di esclusione dalla sola
contribuzione per la cassa integrazione salariale ordinaria. ISTRUZIONI PER I DATORI DI
LAVORO Le aziende che, ai sensi della
normativa in esame, sono soggette , con effetto dal 1° gennaio 2005,
all’obbligo del versamento della contribuzione per cigs e mobilità provvederanno,
con la medesima decorrenza, ad esporre le suddette contribuzioni,
unitamente alle altre contribuzioni dovute, in corrispondenza dei codici
qualifica. Qualora le aziende non abbiano
provveduto al versamento della contribuzione per Cigs e mobilità, a partire
dal mese di gennaio 2005, le stesse potranno provvedere a regolarizzare la
citata contribuzione, in base alla delibera n. 5 del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7.10.1993,
entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della
presente circolare senza addebito di somme aggiuntive ed interessi (vedi nota
3). A tal fine, per il
versamento della contribuzione pregressa i datori di lavoro si atterranno
alle seguenti modalità: - per l’esposizione della
contribuzione CIGS, utilizzeranno nei quadri "BC" del modello
DM10/2 il già previsto codice "M210"; - per l’esposizione della
contribuzione di mobilità, utilizzeranno nei quadri
"B-C" del modello DM10/2 il già previsto codice "M211". In entrambi i casi, nessun
dato deve essere indicato nel campo "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni".
Il Direttore Generale
Crecco nota 1) circolare n. 701
R.C.V. del 5 ottobre 1981 nota 2) per il
precedente significato del codice autorizzazione “2X” si rinvia alla
circolare n.40/2004. Pertanto, le u.d.p. aziende con dipendenti dovranno
aggiornare l’archivio aziende provvedendo all’apposizione del termine di
validità (31/12/1996) dello stesso. nota 3) Il comma
13, dell'articolo 116, della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei
casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione
delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti
gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile (vedi circolare
n. 110/2001, punto 1.6). Allegato
1 Legge 3 dicembre 2004, n.291
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di
politiche del lavoro e sociali" (G.U. n.285 del 4 dicembre 2004) omissis Art.
1-bis 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale,
di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche
navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito
di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del
1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di
mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa' da questi
derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente
legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. Ai
datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in
cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita' di mobilita',
si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25,
comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici
di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di
cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro. 3. Gli oneri
derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383
milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si
provvede: 4.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio
dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di
mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici
di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo
2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per
l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per
l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per
l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del
monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da
effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi
posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3. 5. I
lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la
facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1,
comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al
periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare
la predetta facolta', fatte salve le istanze presentate fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. omissis |