INPS

Coordinamento Generale Legale

(Messaggio 11.10.2006 n° 27225)

 

 

 

 

OGGETTO:

Pretesa restituzione contributi non utili a pensione in favore di ex dipendenti AGENSUD ex art. 14bis d.lgs. n. 96/1993 (modificato dal D.L. n. 32/1995 conv. in L. n. 104/1995) – Esclusione - Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 13/2006 depositata il 15 settembre 2006 -

 

 

 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AGLI AVVOCATI COORDINATORI REGIONALI
AGLI AVVOCATI COORDINATORI PERIFERICI

LORO SEDI



L’Adunanza Plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, a seguito di ordinanza di rimessione della sesta sezione dello stesso Consiglio di Stato n. 877/2006, si è pronunciata con la sentenza n. 13 del 15 settembre 2006 in ordine al preteso diritto, azionato da ex dipendenti dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno (Agensud), inquadrati nei ruoli del personale di vari Ministeri, nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.P.D.A.P., relativo alla restituzione di una quota dei contributi corrisposti e non utili a pensione, in applicazione dell’art. 14 bis, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (come modificato dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. 7 aprile 1995, n. 104).
Le fattispecie in ordine alle quali si è pronunciata l’Adunanza Plenaria sono tutte relative a personale non rientrante tra quello previsto dal comma 4 del citato art. 14 bis, poiché nessuno dei ricorrenti è cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data del 9 febbraio 1995 (o al massimo del 15 marzo 1995).
Con la pronuncia in oggetto l’Adunanza Plenaria, rigettando le domande azionate dai ricorrenti lavoratori, ha –tra l’altro- testualmente riaffermato che “…(omissis)…Non sussiste, pertanto, un principio generale dell’ordinamento previdenziale per cui il versamento dei contributi si porrebbe in nesso sinallagmatico rispetto alle prestazioni pensionistiche, con preclusione del versamento di contributi eccedenti a quelli rilevanti per le medesime prestazioni.…(omissis)…”
E’ evidente che la pronuncia è di notevole importanza atteso che i giudizi instaurati dagli ex dipendenti dell’Agensud –di numero non esiguo- hanno coinvolto anche l’I.N.P.S., quale ente previdenziale destinatario della contribuzione in precedenza corrisposta dalla stessa soppressa Agensud.
Il testo integrale della sentenza è reperibile sul sito internet giustizia-amministrativa.it.

L’AVVOCATO COORDINATORE GENERALE
(Antonio Todaro)