INPS
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento
dell’Area Agricola
(Circolare 8 febbraio 2005 numero 22)
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OGGETTO: |
Articolo 74 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276: prestazioni
di lavoro occasionale in agricoltura |
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SOMMARIO: |
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1.
PREMESSA Con il Decreto Legislativo 10
settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30”, all’articolo 74,
intitolato “Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, è stata
normativamente definita l’attività prestata a titolo occasionale in
agricoltura: “Con specifico riguardo alle
attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo
o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado
in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di
aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi,
salvo le spese di mantenimento e di esecuzione di lavori”. 2. NORMATIVA PREGRESSA Come è noto, le prestazioni in
esame erano state disciplinate dal Legislatore attraverso l’articolo 122
della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) e l’articolo 45
della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), ma si trattava
di norme sperimentali ad efficacia temporale limitata. In particolare, l’articolo 122
della legge 388/2000 era destinato a regolamentare le prestazioni in oggetto
per un periodo non superiore a due anni e riconosceva la possibilità ai
coltivatori diretti di avvalersi, per la sola raccolta dei prodotti agricoli,
di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per
un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi. Come chiarito con circolare 18
ottobre 2001 n. 184, il citato articolo 122 configurava i rapporti in esame,
purché intervenuti a titolo gratuito, come mere collaborazioni occasionali
non produttive di obbligazioni contributive, escludendone l’inquadramento sia
nello schema del lavoro subordinato, sia in quello del lavoro autonomo. L’articolo 45 della Legge
289/2002 ha regolamentato la materia limitatamente all’anno 2003,
riconoscendo ai coltivatori diretti, ancora una volta per la sola raccolta
dei prodotti agricoli, la possibilità di avvalersi di collaborazioni
occasionali di parenti entro il secondo grado per un periodo complessivo nel
corso dell’anno non superiore a 90 giorni. Tale disposizione richiedeva, ai
fini dell’applicazione, un decreto Ministeriale attuativo non ancora emanato. 3. ARTICOLO 74 Con l’articolo in argomento il
Legislatore ha individuato una nuova definizione di prestazioni occasionali,
attraverso una disciplina che, a differenza delle precedenti norme, è
diretta, cioè non richiede provvedimenti attuativi ed è, altresì, priva di
precostituiti limiti di efficacia temporale. Sotto il profilo soggettivo,
le prestazioni devono essere svolte da parenti e affini sino al terzo grado. La disposizione legislativa, a
differenza delle precedenti, non fa esplicito riferimento alla figura del
coltivatore diretto quale soggetto in relazione al quale deve sussistere il
grado di parentela o affinità. Tuttavia la norma in esame implicitamente
cristallizza una disciplina già esistente, contenuta nell’art. 122 legge
388/2000 e nell’art. 45 legge 289/2002 e che richiamava espressamente la
figura del coltivatore diretto quale soggetto destinatario delle
collaborazioni occasionali di parenti e affini. Da quanto in premessa, anche
l’articolo 74 deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di cui
trattasi devono provenire da parenti e affini, entro il terzo grado, di
coltivatori diretti. Con riguardo all’oggetto delle
prestazioni, la norma, a differenza delle precedenti discipline, non lo
limita alla sola raccolta dei prodotti agricoli, ma lo individua
genericamente nelle “...prestazioni svolte da...”. Ne consegue che, mentre in
passato le prestazioni occasionali potevano avere ad oggetto esclusivamente
attività di raccolta dei prodotti agricoli, con l’articolo 74 qualunque
attività definibile agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile
può, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, integrare
una prestazione occasionale. Le prestazioni devono avere
tre caratteri fondamentali:
Rispetto al primo punto, si
ritengono sussistere l’occasionalità o la ricorrenza di breve periodo quando
l’attività è resa senza carattere di abitualità, in via eccezionale e
straordinaria, anche ripetutamente nel corso dell’anno, ma sempre per brevi
intervalli di tempo. In mancanza di precise
indicazioni legislative sul limite temporale massimo entro cui deve
contenersi l’attività per essere considerata occasionale o di breve periodo,
si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni, in attesa della risposta in
merito ad un apposito quesito rivolto al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Con riferimento al secondo
punto, le prestazioni devono essere fornite a titolo di aiuto, unilaterale o
reciproco, o in adempimento di un dovere esclusivamente morale; qualora la
prestazione sia fornita in esecuzione di una obbligazione giuridica, non
sussistono gli estremi del lavoro occasionale. In merito al terzo punto, le
prestazioni devono essere gratuite; l’imprenditore non deve corrispondere
alcun compenso a titolo di retribuzione o corrispettivo per l’attività
prestata. Non alterano la gratuità della
prestazione i rimborsi delle spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori
(es. vitto, alloggio, spese per l’acquisto di mezzi, ecc.), che
l’imprenditore può pertanto corrispondere ai prestatori, senza che ciò
comporti modifica del titolo della prestazione. Ai sensi dell’articolo in
esame, ricorrendo tutti i requisiti sopra descritti, le attività prestate dal
parente o affine sono considerate come “prestazioni che esulano dal mercato
del lavoro”, non riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo
schema del lavoro autonomo. Ne consegue che le stesse non
fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti
Previdenziali e pertanto non sussiste obbligo di denuncia all’Istituto, come
si desume, tra l’altro, dal principio di cui alla legge delega n. 30/2003,
articolo 4 lettera f): “configurazione specifica come prestazioni che
esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni
svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto,
mutuo aiuto, obbligazione morale, senza corresponsione di compensi, salve le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo
alle attività agricole”.
Il Direttore Generale
Crecco |