INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare
4 febbraio 2005 numero 21)
OGGETTO: |
Determinazione per l’anno 2005 del limite minimo di
retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo
di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti . |
SOMMARIO: |
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1. Minimali di retribuzione per la generalità dei
lavoratori Il D.L. 9.10.1989, n. 338,
convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero
da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Come più volte precisato,
anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina
collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza
della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle
contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti
retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si
devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti
sulla misura della retribuzione. Inoltre, l'art. 2, co. 25
della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa
precisando che: "L'art. 1 del D.L.
9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n.
389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti
collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è
quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative nella categoria." (1) La norma di cui all'art. 1,
co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di
retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da
assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.
n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione
minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, sia
ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente. Poiché è stato accertato
dall'Istat che, nell'anno 2005, la variazione percentuale ai fini della
perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,0 % nelle tabelle A)
e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da
valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2005 a seguito dell'applicazione
di tale aliquota. Si ricorda che tali limiti
devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a €
39,94 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all’ 1.1.2005, pari a €
420,43 mensili) (3) (4).
Inosservanza del minimale
nelle ipotesi di corresponsione da parte de datore di lavoro di trattamenti integrativi
di prestazioni mutualistiche. Si rammenta che non sussiste
l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in
caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi
di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo. Si richiamano le istruzioni
impartite al riguardo con le circolari di cui nota (5). 2. Retribuzioni convenzionali in genere. Ai fini dell’individuazione
del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in
argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del
1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una
retribuzione minima di € 5,16 (6). Il limite minimo di retribuzione
giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli
adeguamenti annuali in € 20,72 (7) é pari, per l’anno 2005, a € 22,19 .
2.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di
cui al DPR 30.4.1970, n. 602. Come è noto, a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6.11. 2001, n. 423 è iniziato, a partire
dall’anno 2002, il processo di riforma della disciplina recata dal
D.P.R. n. 602 /1970 finalizzato al raggiungimento dell’equiparazione della
contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori delle
cooperative in argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. Conclusasi la prima fase del
percorso di adeguamento (gennaio -dicembre 2002) che ha previsto
l’omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile ai
fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, a
partire dall’ 1.1.2003 e sino al 31.12.2006, si attuerà la seconda e ultima
fase ossia quella del progressivo innalzamento della retribuzione imponibile
ai fini contributivi finalizzata al graduale superamento dello speciale
regime basato sulle retribuzioni convenzionali. Le modalità di incremento
della retribuzione sono quelle previste dall’art. 3 del D.Lgs. n.
423/2001. In particolare la norma
stabilisce che, ai fini del versamento della contribuzione I.V.S. e delle
contribuzioni minori l’imponibile giornaliero, di cui all’art. 2, debba
essere, a decorrere dall’anno 2003 , annualmente aumentato nella misura
percentuale prestabilita. Poiché però il decreto prevede
per le varie forme assicurative un diverso sistema di calcolo dell’incremento
retributivo (per l’I.V.S. l’incremento è calcolato con riferimento ai minimi
contrattuali mentre per le contribuzioni minori con riferimento al minimale
giornaliero di retribuzione) per tutta la durata del processo di adeguamento
si avranno, per il versamento della contribuzione previdenziale e
assistenziale, due distinti imponibili giornalieri. Tale differenziazione verrà
meno soltanto a partire dall’ 1.1.2007 poiché come previsto dall’art. 3,
comma 4 , del D.L.gs. 423/2001 da tale periodo la retribuzione
imponibile, ai fini del versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle
cooperative di cui al D.P.R. 602/1970 , dovrà essere determinata secondo le
norme previste per la generalità dei lavoratori (art.1, comma 1, del D.L. n.
338/1989 convertito con la legge 389/89) senza alcuna distinzione fra le
diverse forme assicurative (8). 2.1.1. Imponibile giornaliero
ai fini della assicurazione IVS ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs.n.
423 del 2001. Per effetto di quanto disposto
dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423 del 2001 a decorrere dal 1° gennaio
2003 e fino al 31.12.2006, per ciascun socio lavoratore, ai fini del
versamento della contribuzione I.V.S., l’imponibile giornaliero, di cui
all’art. 2, deve essere annualmente aumentato nelle misure percentuali
prestabilite. Come è noto, l'imponibile
giornaliero, di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 423/2001, non può essere
inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52 settimane
utili ai fini pensionistici (9). Tale limite di retribuzione settimanale per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito nella misura
del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD. Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2005 ammonta
a € 420,43, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di €
168,17. . Pertanto, l'imponibile giornaliero convenzionale ex art.
2 del D.Lgs n. 423/2001, è determinato per l'anno 2005 in € 28,03
(168,17: 6). Per quanto riguarda la
percentuale di incremento retributivo, da applicare in aggiunta
all’imponibile convenzionale, la norma stabilisce che la stessa debba essere
calcolata sulla differenza retributiva esistente tra l’importo determinato,
per ogni anno, ai sensi del predetto art. 2, e il corrispondente minimo
contrattuale giornaliero previsto per il medesimo anno dal relativo C.C.N.L.,
o da quello del settore o della categoria affine (10). Per l’anno 2005 detta
percentuale è pari al 75%. In ordine al minimo
contrattuale giornaliero, da prendere a riferimento ai fini del calcolo del
differenziale, si precisa che lo stesso deve intendersi riferito agli
elementi retributivi costituiti da paga-base, indennità di contingenza e
dall’elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) ed è dato dalla retribuzione
mensile (corrispondente alla qualifica e/o livello di appartenenza del socio)
diviso il periodo medio di occupazione mensile, che è pari, in ogni caso, a
26 giornate. Il criterio fin qui illustrato
ha, infatti, natura convenzionale e pertanto trova applicazione anche nei
casi in cui i contratti collettivi prevedano una distribuzione del lavoro su
un diverso numero di giornate. Il contratto collettivo da
applicare, ai fini del calcolo del minimo contrattuale, è quello
vigente al 1° gennaio 2005. Eventuali variazioni della
retribuzione giornaliera che dovessero intervenire nel corso dell’anno
(es. rinnovo contrattuale) non comportano una immediata rideterminazione
degli imponibili previdenziali e ciò in considerazione del criterio convenzionale
adottato ai fini del calcolo degli stessi. I nuovi valori retributivi
dovranno essere utilizzati, ai fini del calcolo del differenziale, soltanto a
partire dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione
(11). Si fornisce, di seguito, un
esempio di calcolo dell’imponibile giornaliero ai fini I.V.S. ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs.n. 423/2001. C.C.N.L. di riferimento:
PULIZIA del 26/06/2003 determinazione dell’imponibile
giornaliero, ai fini I.V.S., per il personale rientrante nel 5° livello
* Retribuzione base + E.D.R. Restano salve le
determinazioni, se di miglior favore, adottate con decreto ministeriale ai
sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970. Qualora la retribuzione
corrispondente alla classe iniziale di contribuzione sia di importo inferiore
a quello dell’imponibile giornaliero, determinato ai sensi dell’art. 3 comma
1 del D.Lgs. 423/2001, la contribuzione I.V.S. dovrà essere calcolata su
quest’ultimo. Ciò non comporterà una
rideterminazione di tutte le classi di contribuzione poiché detto
imponibile non costituisce la retribuzione di una nuova classe iniziale
di retribuzione ma un semplice parametro retributivo di riferimento ai fini
dell’individuazione delle classi di contribuzione da applicare. In particolare, dovranno
ritenersi confermate soltanto le classi che prevedono una retribuzione
superiore o uguale al predetto imponibile. 2.1.2. Imponibile giornaliero ai fini delle
assicurazioni minori ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423 del
2001. In base alle previsioni
contenute nell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423/2001 anche l’imponibile
giornaliero da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni minori
deve essere gradualmente aumentato nella misura e secondo le modalità
temporali previste al comma 1. L’imponibile di riferimento
sul quale calcolare gli aumenti prefissati è, come per l’assicurazione I.V.S.,
quello previsto dall’art. 2 , ma la percentuale di incremento retributivo,
che per l’anno 2005 è pari al 75%, deve essere calcolata sul differenziale
esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione
giornaliera. Per l’anno 2005 l’imponibile
giornaliero ai fini delle assicurazioni minori è pari a € 28,03 .
2.1.3. Imponibile minimo giornaliero ai fini
I.V.S.. L’imponibile giornaliero da
assumere ai fini I.V.S., calcolato secondo le modalità stabilite dall’art. 3
comma 1 del D.Lgs. n. 423/2001, non può essere inferiore a quello da assumere
ai fini del versamento delle contribuzioni minori che, come affermato al punto
2.1.2, è pari per l’anno 2005 a € 36,96. Detto importo costituisce,
pertanto, il limite minimo di retribuzione al di sotto del quale non è
possibile scendere ai fini della determinazione dell’imponibile da utilizzare
ai fini pensionistici.
2.1.4. Periodi di occupazione media mensile. L'art. 4, co.1, del D. L.gs.
n. 423 del 2001 conferma, sino al 31.12.2006, in 26 giornate lavorative
il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza
ed assistenza sociale. Il comma 2 della stessa norma ha invece modificato il
percorso di graduale elevazione alle 26 giornate lavorative (12) per i
territori del Mezzogiorno e delle regioni Campania e Basilicata.
E' lasciata la possibilità
agli organismi cooperativi di optare, in presenza di condizioni
socio-economiche più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per
il restante territorio nazionale. 2.2. Cooperative sociali. Come noto, in assenza dei
decreti ministeriali adottati in base all’art. 35 del T.U. approvato
con D.P.R.. n. 797 del 1955, l’obbligo contributivo deve essere assolto
da tali organismi sulle retribuzioni effettive e trova, pertanto,
applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per
la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera (13). Si fa riserva di istruzioni in
merito all’incidenza delle disposizioni contenute nella L. 3 aprile
2001 n. 142 per le cooperative sociali. 2.2.1. Imponibile giornaliero. Il D.M. 22.9.2000, ha stabilito
(art. 2) che dall’ 1.1.2001, per la categoria dei lavoratori soci delle
cooperative operanti nell’area dei servizi socio assistenziali ed educativi,
l’imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di
assistenza sociale, non può essere inferiore al limite di retribuzione per
assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (14).
Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del
trattamento minimo di pensione a carico del FPLD. Poiché detto trattamento
minimo per l'anno 2005 ammonta a € 420,43, il 40% risulta pari ad una
retribuzione settimanale di € 164,17. Pertanto il predetto imponibile
giornaliero convenzionale è determinato per l'anno 2005 in €
28,03.
Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore
adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 797 del
1955. 2.2.2 Periodi di occupazione media mensile. Lo stesso D.M. 22.9.2000, ha
stabilito all’art. 1 che dall’ 1.1.2001 il periodo di occupazione media
mensile, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la
categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei
servizi socio assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative. I periodi di occupazione media
mensile inferiori per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi
dell’art. 35 del T.U. n. 797 del 1955, sono elevati a 26 giornate. 2.3. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle
navi da pesca (legge n. 413 del 1984). Per
quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da
pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si conferma il rinvio ad
apposita circolare da emanare (15). 2.4. Retribuzione convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge
n. 250 del 1958). Per i soci delle cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione
convenzionale per l'anno 2005 è fissata in € 555,00 mensili (22,19 x
25gg.).
2.5. Lavoratori a domicilio. Il limite minimo di
retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione
all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art.
22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice
è pari per l’anno 2005 al 2,0%, il limite minimo di retribuzione giornaliera
per i lavoratori a domicilio già fissato in € 21,75 è pari, per il 2005, a €
22,18 (16). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 39,94 (17). Si rammenta che anche per i
lavoranti a domicilio trova applicazione l’art.1, co. 1, della legge n. 389
del 1989. 3. Rapporti di lavoro a tempo parziale. Si rammenta che anche per i
rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della
legge n. 389 del 1989 (18), ferma restando la nozione di retribuzione
imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro
fissati in tale settore degli appositi minimali ai quali comunque la
retribuzione così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella
stabilita dal citato art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, deve
adeguarsi, se a tali minimali inferiore (19). L’art. 1, co. 4 del D.L. n.
338 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000, stabilisce il
criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria
applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a
decorrere dall’1.1.1989 (20). In linea generale,
nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del
calcolo è il seguente:
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si
rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997. 4. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di
retribuzione soggetta nell'anno 2003 all'aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale. A decorrere dall’1.1.1993, è
dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle
quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (21) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano
aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. La prima fascia di
retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2005 in € 38.641,00. Pertanto a decorrere
dall’1.1.2005 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota
di retribuzione eccedente il limite annuo di € 38.641,00 che, rapportato a
dodici mesi, è pari a € 3220,00.
Si ribadisce che ai fini del
versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il
criterio della mensilizzazione (22). 5. Aggiornamento del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge
8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il
sistema contributivo (23) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,0%,
è pari, per l'anno 2005, a € 84.049,00.
Si rammenta che dall’1.1.2003
è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del
D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali. 6. Limite per l'accredito dei
contributi obbligatori e figurativi. Il limite di retribuzione per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (24) è fissato nella
misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio
dell'anno di riferimento. Detto parametro rapportato al
trattamento minimo di € 420,43 per l'anno 2005 risulta, pertanto, pari ad una
retribuzione settimanale di € 168,17.
L'art. 7 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca
marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250
(25). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art.
43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere
dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai
attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare n. 41 del 22.02.2002. 7. Importi che non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente. Si riportano i predetti
importi per l’anno 2005 (26) con la precisazione che si tratta degli stessi
già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
Per la materia si rinvia alla
circolare n. 263 del 24.12.1997. In particolare per il valore
delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la
circolare n. 104 del 14.05.1998 mentre per l’azionariato dei dipendenti
circolare n. 11 del 22.01.2001. 8. Regime di decontribuzione
delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art.
43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448). Per effetto di quanto disposto
dall’art. 43, comma 2, lett.b) della legge n. 448/2001 l’importo massimo
della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo
livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in
legge 23.5.1997, n. 135 (27) è fissato nella misura del 3% della retribuzione
annua. 9. Contributo apprendisti. Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi
fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2005:
Nota: contributo maternità +
contributo INAIL = € 0,11 Per le aziende artigiane resta
fisso, a carico del datore di lavoro, il contributo di maternità pari a
€ 0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a € 0,02). L'aliquota a carico
dell'apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del 5,54%. 10. Massimale giornaliero per
i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato. Il massimale giornaliero,
previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L.
29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della
contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2005, in € 67,14.
11. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio
dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. Con riferimento alle
istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica
che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico
del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs.
26.03.2001 n. 151, è pari, per l’anno 2005, a € 1747,82.
12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2005. Le aziende che per il
versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2005 non hanno potuto
tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono
regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio
di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (28). Detta regolarizzazione deve
essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare. Ai fini della regolarizzazione
in questione si impartiscono le seguenti istruzioni. 12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a
3). Ai fini della compilazione del
modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità: -
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’
1.1.2005 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; -
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i
contributi dovuti sui totali ottenuti. Gli organismi cooperativi ex
D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2.1.,
riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle
differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri
"B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff.
IVS " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni"
dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile
ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle
caselle "numero dipendenti" e "numero giornate". Per la regolarizzazione delle
differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei
righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, facendo
precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n.
423/2001 " e dal codice "M301"; nella casella
"retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della
differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse
dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero
dipendenti" e "numero giornate". 12.2. regolarizzazione di cui
al punto 4). L'importo della differenza
contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà
riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 166 del 21.12.2004,
in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore. 12.3. regolarizzazione di cui
al punto 9). Per il versamento delle
eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli
apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei
quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da
versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff.
Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Il Direttore Generale
Crecco Riferimenti normativi: (1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996. (2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati
ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito
in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita calcolato dall'Istat. (3)L’indice del 2,0% è utilizzato agli effetti della
determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine
di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in
seguito all’emanazione del previsto D.M. (4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge
11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989,
convertito nella legge n. 389 del 1989. (5) Cir. 9674 del 06.05.78, Cir. n. 806 del 21.07.1986,
Cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo Cir. n.33 dell’8.02.2002 punto 1.1.. (6) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali
(in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della
legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo
della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che
risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima
volta o perché modificati). (7) Si vedano le circolari n. 100 del 22 maggio 2000, n.
33 dell’ 8 febbraio 2001 e n. 36 dell’8 febbraio 2002. (8) Si veda la circolare n. 33 del 4.2.2002. (9) Art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983,
n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389. (10) Per l’individuazione del C.C.N.L. da applicare si
veda la circolare n. 192 del 3.8.90. (11) Ad esempio se la variazione è intervenuta nel corso
dell’anno 2004 il nuovo valore retributivo dovrà essere utilizzato soltanto a
partire dall’ 1.1.2005. (12) Già fissato dall’art. 4 del D.M. 3.12.1999. (13) Cfr. art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito
nella legge 7.12.1989, n. 389 e art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638,
modificato dall’art. 1, co. 2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella
legge n. 389 del 1989. Si veda anche la circolare n. 200 del 4.12.2000. (14) Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo periodo,
della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge
7.12.1989, n. 389. (15)Si vedano anche le circolari n. 36 dell’8.02.2002 e
26 del 6.02.2003 (16) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981. (17) Cfr.art. 7 della legge n. 638 del 1983, come
modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge
n. 389/1989. (18) In base a tale disposizione la retribuzione da
prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito
da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi
o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dal contratto collettivo. (19) Pertanto in tale settore l’esistenza di appositi
minimali non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del
disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989. (20) Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia
alla circolare n. 68 del 10.4.1989. (21)Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21,
comma 6, della L.11.03.1988, n. 67; circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare
n. 151 del 7.7. 1993. (22)Si veda la circolare n. 166 del 2004. (23)Si veda nota precedente. (24) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L.
12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989. (25)Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388. (26) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del
1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale
del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il
2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno 1998. (27)Cfr.anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del
1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto
si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n.
178 del 12.12.2002 e circ. n. 196 del 23.12.2003 (28) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292
del 23.12.1993, punto 1). Tabella A Anno 2005 (valori espressi in euro)
(1) Da adeguare a euro 39,94 ai
sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n.
389. (2) Non soggetto all’adeguamento
di cui all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello
stesso articolo. Tabella B Anno 2005 (valori espressi in euro)
Segue tabella B
(1) Da adeguare a euro 39,94 ai sensi
dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389. (2) Da
adeguare a euro 22,19 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975 |