INPS
(Messaggio
19.7.2006 n° 20499)
OGGETTO:
Determinazione della retribuzione pensionabile – esclusione delle retribuzioni
ridotte per malattia. Errata corrige.
Da parte di molte Sedi sono stati richiesti chiarimenti in
ordine al comportamento da tenere in presenza di richieste di ricalcolo della
retribuzione pensionabile con esclusione dei periodi di contribuzione in cui
l’assicurato aveva ricevuto retribuzioni più basse per effetto del verificarsi
dell’evento in oggetto (circolari n. 53408 del 3 giugno 1970, n. 53343 del 26
marzo 1971, nonché della deliberazione del C.d.A. n. 63 del 23 aprile 1976 e
della conseguente circolare n. 60036 del 7 gennaio 1977).
Al riguardo, si fa presente che la citata circolare n.
53343 del 26 marzo 1971 affermava che “la facoltà di cui trattasi potrà essere
validamente esercitata soltanto nelle ipotesi in cui, in dipendenza del
verificarsi di uno dei suddetti eventi, risulti versata contribuzione effettiva
inferiore a quella normale. Dovrà, invece, ritenersi esclusa la possibilità di
operare la neutralizzazione di periodi in cui risulti accreditata contribuzione
figurativa, …….., in quanto sia totalmente mancata una retribuzione
assoggettabile a contribuzione.”
Con la deliberazione n. 63 del 1976, il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto aveva successivamente concesso la possibilità di
integrare figurativamente la contribuzione ridotta versata in corrispondenza
con gli eventi in oggetto in quanto la sola neutralizzazione delle retribuzioni
non eliminava del tutto le conseguenze negative per il pensionato, poiché
(ancora in assenza della normativa sulla rivalutazione delle retribuzioni)
determinava l’utilizzo nel calcolo della retribuzione pensionabile di
retribuzioni più remote e, in genere, meno elevate.
Successivamente la possibilità di integrare le
retribuzioni ridotte è stata definitivamente statuita dall’articolo 8 della
legge n. 155 del 1981.
Sulla base di quanto premesso, è possibile, a richiesta
dell’interessato, non utilizzare le settimane di contribuzione relative a
periodi in cui il lavoratore ha percepito retribuzioni ridotte per malattia,
purché non sia stata accreditata contribuzione ad integrazione.
Al riguardo, devono considerarsi neutralizzabili le
retribuzioni riferite a periodi di malattia eccedenti il limite temporale di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 278
del 1998.
Non sono, invece, neutralizzabili le retribuzioni ridotte
riferite a periodi di malattia inferiore a 7 giorni.
IL
DIRETTORE CENTRALE
Nori