INPS

(Messaggio 19.7.2006 n° 20499)

 

OGGETTO: Determinazione della retribuzione pensionabile – esclusione delle retribuzioni ridotte per malattia. Errata corrige.

 

Da parte di molte Sedi sono stati richiesti chiarimenti in ordine al comportamento da tenere in presenza di richieste di ricalcolo della retribuzione pensionabile con esclusione dei periodi di contribuzione in cui l’assicurato aveva ricevuto retribuzioni più basse per effetto del verificarsi dell’evento in oggetto (circolari n. 53408 del 3 giugno 1970, n. 53343 del 26 marzo 1971, nonché della deliberazione del C.d.A. n. 63 del 23 aprile 1976 e della conseguente circolare n. 60036 del 7 gennaio 1977).

Al riguardo, si fa presente che la citata circolare n. 53343 del 26 marzo 1971 affermava che “la facoltà di cui trattasi potrà essere validamente esercitata soltanto nelle ipotesi in cui, in dipendenza del verificarsi di uno dei suddetti eventi, risulti versata contribuzione effettiva inferiore a quella normale. Dovrà, invece, ritenersi esclusa la possibilità di operare la neutralizzazione di periodi in cui risulti accreditata contribuzione figurativa, …….., in quanto sia totalmente mancata una retribuzione assoggettabile a contribuzione.”

Con la deliberazione n. 63 del 1976, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto aveva successivamente concesso la possibilità di integrare figurativamente la contribuzione ridotta versata in corrispondenza con gli eventi in oggetto in quanto la sola neutralizzazione delle retribuzioni non eliminava del tutto le conseguenze negative per il pensionato, poiché (ancora in assenza della normativa sulla rivalutazione delle retribuzioni) determinava l’utilizzo nel calcolo della retribuzione pensionabile di retribuzioni più remote e, in genere, meno elevate.

Successivamente la possibilità di integrare le retribuzioni ridotte è stata definitivamente statuita dall’articolo 8 della legge n. 155 del 1981.

Sulla base di quanto premesso, è possibile, a richiesta dell’interessato, non utilizzare le settimane di contribuzione relative a periodi in cui il lavoratore ha percepito retribuzioni ridotte per malattia, purché non sia stata accreditata contribuzione ad integrazione.

Al riguardo, devono considerarsi neutralizzabili le retribuzioni riferite a periodi di malattia eccedenti il limite temporale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 278 del 1998.

Non sono, invece, neutralizzabili le retribuzioni ridotte riferite a periodi di malattia inferiore a 7 giorni.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Nori