INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare 8.2.2006 n° 19)
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OGGETTO: |
Importo dei contributi dovuti
per l’anno 2006 per i lavoratori domestici. Chiarimenti. |
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SOMMARIO: |
Importo dei contributi.
Coefficienti di ripartizione. Chiarimenti. |
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Importo dei contributi
dovuti per l'anno 2006 per i lavoratori domestici. L'ISTAT ha comunicato che la variazione
percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie
degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2004 - dicembre 2004
ed il periodo gennaio 2005 - dicembre 2005 è risultata dell’1,70%. Di conseguenza sono state determinate le
nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno
2006 per i lavoratori domestici. La legge finanziaria
23 dicembre 2005, n. 266, ai commi 361 e 362, riconosce ai datori di lavoro,
a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero del versamento dei contributi
sociali alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, nel limite massimo di un punto percentuale. Per quanto
riguarda i datori di lavoro domestico detto esonero, tenuto conto di quanto
stabilito dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, opera come segue: CUAF
per lo 0,48%, maternità per lo 0,24% e disoccupazione per lo 0,28%. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2006 AL 31
DICEMBRE 2006
(1)
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è
dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il
terzo grado conviventi. (2)
La cifra tra parentesi è la quota a carico del
lavoratore Coefficienti
di ripartizione
I coefficienti di ripartizione sono indicati
nella tabella che segue nella pagina successiva. LAVORATORI DOMESTICI Coefficienti di
ripartizione – Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006
Nota (1)
In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006)
commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti
al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni
per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti
contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%). (2)
L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di
lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del
contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto
in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere
sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi
di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura
inferiore a 0,8 p.p.). (3)
L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31
dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di
maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti
percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L.
28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002). (4)
A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione),
a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del
lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. (5) A seguito dell’ art. 3,
commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati
soppressi i contributi Enaoli e Tbc. (6) In base al
D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1°
gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del
10,60% non sono più riscossi. Chiarimenti
A chiarimento dei quesiti pervenuti da più sedi si
ritiene opportuno ribadire alcuni concetti di massima sui rapporti di lavoro
domestico: 1) Rapporto di lavoro domestico fra parenti
o affini entro il terzo grado. Il coniuge è escluso dall’obbligo assicurativo salvo nei
casi in cui il “coniuge datore” sia grande invalido di guerra (civile e
militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e
invalido civile o cieco civile e fruisca dell’indennità di accompagnamento. L’esistenza di altri vincoli
di parentela od affinità entro il terzo grado tra datore di lavoro e
lavoratore non esclude l’obbligo assicurativo se è provata l’esistenza
del rapporto di lavoro (art. 1 del DPR 31 dicembre
1971, n. 1403). Al momento dell’iscrizione, il rapporto di lavoro
può essere autocertificato, attraverso la dichiarazione di responsabilità
presente nella denuncia di rapporto di lavoro domestico (mod. LD09) (circ.
6 maggio 1989, n. 89), nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione il 23/06/1972. Ove sussistano dei dubbi relativi
all’autocertificazione, l’operatore può ricorrere
ad accertamenti ed alla convocazione delle parti interessate;l’onere
della prova, non è necessario, comunque, nei casi in cui l’attività venga
prestata in favore di grande invalido di guerra (civile e militare), grande
invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile,
cieco civile che fruiscono dell’indennità di accompagnamento o in favore di
ministro del culto cattolico appartenente al clero secolare. 2) Rapporto di lavoro domestico nelle
convivenze di tipo familiare. Possono essere considerate datori di lavoro domestico le
convivenze come le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze
militari (caserme, comandi, stazioni) - (circ.3.5.1973, n. 1315 CV) - che
hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi
nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani
il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei
componenti. Per rientrare
nella fattispecie del lavoro domestico, è indispensabile che si tratti, come
specificato nella circolare n. 89 del 6 maggio 1989, di una "convivenza tra persone non legate da vincoli di sangue,
che sostituiscono, sotto il profilo morale ed organizzativo, le famiglie di
coloro che vi fanno parte", e che si tratti di una "comunità
stabile, permanente e continuativa di tetto e di mensa". Perché si possano riconoscere le norme
proprie degli addetti ai servizi domestici e familiari le comunità destinatarie
delle prestazioni devono presentare la natura di "convivenza di
tipofamiliare", cioè diretta ad appagare in comune quelle consuete
esigenze di servizi domestici che sono caratteristiche della vita di famiglia
(circolare 19 giugno 1972, n. 1255). .
Il Direttore Generale
Crecco |
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