INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

(Messaggio 18 naggio 2005 n° 19422)

 

 

 

 

OGGETTO:

calcolo delle pensioni liquidate con il cumulo dei contributi versati in diverse gestioni assicurative.

 

 

Da parte di alcune sedi sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri da seguire ai fini dell'applicazione delle disposizioni per il calcolo delle pensioni liquidate con il cumulo dei contributi versati in diverse gestioni assicurative.

 

Si richiama l’attenzione sul contenuto della circolare 242 del 1990 illustrativa della legge 2 agosto 1990, n. 233.

 

Le norme che disciplinano la liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi consentono il cumulo dei contributi versati nelle gestioni stesse e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione (articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613).

 

Per quanto riguarda la determinazione della misura, l'articolo 16 della legge n. 233 stabilisce, al comma 1, che per i lavoratori che liquidano la prestazione con il cumulo di contributi versati in diverse gestioni, l'importo della pensione e' determinato dalla somma della quota di pensione calcolata ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge stessa per i periodi di iscrizione alle gestioni dei lavoratori autonomi, e della quota di pensione calcolata con le norme dell'ago per i periodi di iscrizione a tale assicurazione (compresa, ad esempio, quella derivante da periodi confluiti dalla soppressa gestione INPDAI).

Gli oneri relativi alle quote di pensione determinate con i criteri ricordati sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

 

Il limite dei 40 anni di anzianita' contributiva massima (pari a 2080 settimane) deve essere osservato nell'ambito della singola gestione.

Va anche considerato che può legittimamente verificarsi per uno stesso periodo temporale che risultino versati contributi in più gestioni assicurative (ad esempio, iscrizione ad una gestione per lavoratori autonomi contemporanea a prosecuzione volontaria nell'AGO).

 

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IL DIRETTORE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

NORI

 

 

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