INPS
Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare
8.2.2006 n° 18)
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OGGETTO: |
Determinazione per l’anno 2006
del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri
valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti . |
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SOMMARIO: |
SOMMARIO: 1. Minimali di retribuzione
per la generalità dei lavoratori; 2. Retribuzioni convenzionali
in genere; 3. Rapporti di lavoro a tempo
parziale; 4. Quota di retribuzione
soggetta nell’anno 2006 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai
sensi dell’art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438; 5.Aggiornamento del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile; 6. Limite per l’accredito dei
contributi obbligatori e figurativi; 7.Valore degli importi che non
oncorrono a formare il reddito di lavoro dipendente; 8.Regime di decontribuzione
delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art.
6, lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314); 9. Contributo apprendisti per
l’anno 2006; 10. Massimale giornaliero per
i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato. 11. Rivalutazione dell’importo
a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria; 12. Regolarizzazione relativa
al mese di gennaio 2006. |
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1. Minimali di retribuzione
per la generalità dei lavoratori. Il D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989,
n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base
per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può
essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore
a quello previsto dal contratto collettivo. Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non
aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle
citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono
obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata
disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli
scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione. Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n.
549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che: "l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta
nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per
la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo
dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria."
(1) La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389
del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera
(2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a
contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del
1997 e con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione
minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, deve
essere adeguato, se inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera
di cui alla disciplina già vigente. Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2006,
la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle
pensioni è stata pari al 1,7 % (3) nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si
riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga
in corso all’ 1.1.2006 a seguito dell'applicazione di tale aliquota. Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati,
qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 40,62 (9,5% dell'importo
del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2006, pari a € 427,58 mensili)
(4).
Inosservanza del minimale nelle ipotesi di
corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche. Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il
minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte
del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
d’importo inferiore al limite minimo. Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le
circolari di cui nota (5). 2. Retribuzioni convenzionali
in genere. Ai fini dell’individuazione del limite minimo di
retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a
quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n.
537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei
salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (6). Il limite
minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già
fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (7) é pari, per l’anno
2006, a € 22,57.
2.1. Lavoratori di società ed
organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602. Come è noto, a seguito dell’entrata
in vigore del D.Lgs. 6.11. 2001, n. 423 è iniziato, a partire dall’anno 2002,
il processo di riforma della disciplina recata dal D.P.R. n. 602 /1970
finalizzato al raggiungimento dell’equiparazione della contribuzione
previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in
argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. Conclusasi la prima fase del percorso
di adeguamento (gennaio -dicembre 2002) che ha previsto l’omogeneizzazione
del criterio di determinazione della base imponibile ai fini del versamento
della contribuzione previdenziale e assistenziale, a partire dal 1.1.2003 e
sino al 31.12.2006, si attuerà la seconda e ultima fase ossia quella del
progressivo innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi
finalizzata al graduale superamento dello speciale regime basato sulle
retribuzioni convenzionali. Le modalità di incremento della
retribuzione sono quelle previste dall’art. 3 del D.Lgs. n.
423/2001. In particolare la norma stabilisce
che, ai fini del versamento della contribuzione I.V.S. e delle contribuzioni
minori l’imponibile giornaliero, di cui all’art. 2, debba essere, a decorrere
dall’anno 2003 , annualmente aumentato nella misura percentuale
prestabilita. Poiché però il decreto prevede per le
varie forme assicurative un diverso sistema di calcolo dell’incremento
retributivo (per l’I.V.S. l’incremento è calcolato con riferimento ai minimi
contrattuali mentre per le contribuzioni minori con riferimento al minimale
giornaliero di retribuzione) per tutta la durata del processo di adeguamento
si avranno, per il versamento della contribuzione previdenziale e
assistenziale, due distinti imponibili giornalieri. Tale differenziazione verrà meno
soltanto a partire dall’ 1.1.2007 poiché come previsto dall’art. 3, comma 4
, del D.L.gs. 423/2001 da tale periodo la retribuzione
imponibile, ai fini del versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle
cooperative di cui al D.P.R. 602/1970 , dovrà essere determinata secondo le
norme previste per la generalità dei lavoratori (art.1, comma 1, del D.L. n.
338/1989) senza alcuna distinzione fra le diverse forme assicurative (8) . 2.1.1. Imponibile giornaliero
ai fini della assicurazione IVS ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 423 del
2001. Per effetto di quanto disposto
dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423 del 2001 a decorrere dal 1° gennaio
2003 e fino al 31.12.2006, per ciascun socio lavoratore, ai fini del
versamento della contribuzione I.V.S., l’imponibile giornaliero, di cui
all’art. 2, deve essere annualmente aumentato nelle misure percentuali
prestabilite. Come è noto, l'imponibile giornaliero, di cui all’art. 2
del D.Lgs n. 423/2001, non può essere inferiore al limite di retribuzione che
assicura la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (9). Tale
limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori
e figurativi è stabilito, nella misura del 40% del trattamento minimo di
pensione a carico del FPLD. Poiché detto trattamento
minimo per l'anno 2006 ammonta a € 427,58, il 40% risulta pari ad una
retribuzione settimanale di €
171,03. . Pertanto, l'imponibile
giornaliero convenzionale ex art. 2 del D.Lgs n. 423/2001, è determinato per
l'anno 2006 in € 28,51 (171,03:6).
Per quanto riguarda la percentuale di
incremento retributivo, da applicare in aggiunta all’imponibile
convenzionale, la norma stabilisce che la stessa debba essere calcolata sulla
differenza retributiva esistente tra l’importo determinato, per ogni anno, ai
sensi del predetto art. 2, e il corrispondente minimo contrattuale
giornaliero previsto per il medesimo anno dal relativo C.C.N.L., o da quello
del settore o della categoria affine (10). Per l’anno 2006 detta
percentuale è pari al 100%. In ordine al minimo contrattuale
giornaliero, da prendere a riferimento ai fini del calcolo del differenziale,
si precisa che lo stesso deve intendersi riferito agli elementi retributivi
costituiti da paga-base, indennità di contingenza e dall’elemento distinto
della retribuzione (Edr) ed è dato dalla retribuzione mensile (corrispondente
alla qualifica e/o livello di appartenenza del socio) diviso il periodo medio
di occupazione mensile, che è pari, in ogni caso, a 26 giornate. Il criterio fin qui illustrato ha,
infatti, natura convenzionale e pertanto trova applicazione anche nei casi in
cui i contratti collettivi prevedano una distribuzione del lavoro su un
diverso numero di giornate. Il contratto collettivo da applicare,
ai fini del calcolo del minimo contrattuale, è quello vigente al 1
gennaio 2006. Eventuali variazioni della
retribuzione giornaliera che dovessero intervenire nel corso dell’anno
(es. rinnovo contrattuale) non comportano una immediata
rideterminazione degli imponibili previdenziali e ciò in considerazione del
criterio convenzionale adottato ai fini del calcolo degli stessi.
I nuovi valori retributivi dovranno
essere utilizzati, ai fini del calcolo del differenziale, soltanto a partire
dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (11). Si fornisce, di seguito, un esempio
di calcolo dell’imponibile giornaliero ai fini I.V.S. ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs.n. 423/2001. C.C.N.L. X determinazione dell’imponibile
giornaliero, ai fini I.V.S., per il personale rientrante nel livello Y
* Retribuzione base + E.D.R. + indennità di
contingenza Restano salve le determinazioni, se di miglior favore,
adottate con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 602 del
1970. Qualora la retribuzione corrispondente alla classe
iniziale di contribuzione sia di importo inferiore a quello dell’imponibile
giornaliero, determinato ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 423/2001, la
contribuzione I.V.S. dovrà essere calcolata su quest’ultimo. Ciò non comporterà una rideterminazione di tutte le
classi di contribuzione poiché detto imponibile non costituisce la
retribuzione di una nuova classe iniziale di retribuzione ma un semplice
parametro retributivo di riferimento ai fini dell’individuazione delle classi
di contribuzione da applicare. In particolare, dovranno ritenersi confermate soltanto
le classi che prevedono una retribuzione superiore o uguale al predetto
imponibile. 2.1.2. Imponibile giornaliero ai fini delle
assicurazioni minori ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423 del
2001. In base alle previsioni contenute nell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 423/2001 anche l’imponibile giornaliero da assumere ai fini del
versamento delle contribuzioni minori deve essere gradualmente aumentato
nella misure e secondo le modalità temporali previste al comma 1. L’imponibile di riferimento sul quale calcolare gli
aumenti prefissati è, come per l’assicurazione I.V.S., quello previsto
dall’art. 2 , ma la percentuale di incremento retributivo, che per l’anno
2006 è pari al 100%, deve essere calcolata sul differenziale esistente
tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione giornaliera. Per l’anno 2006, pertanto, l’imponibile giornaliero ai
fini delle assicurazioni minori è pari a € 40,62.
2.1.3. Imponibile giornaliero minimo ai fini I.V.S.. L’imponibile giornaliero, da assumere ai fini I.V.S.,
calcolato secondo le modalità stabilite dall’art. 3 comma 1 del D.Lgs. n.
423/2001, non può essere inferiore a quello da assumere ai fini del
versamento delle contribuzioni minori che, come affermato al punto 2.1.2, è
pari per l’anno 2006 a € 40,62. Detto importo costituisce, pertanto, il limite minimo di
retribuzione al di sotto del quale non è possibile scendere ai fini della
determinazione dell’imponibile da utilizzare ai fini pensionistici.
2.1.4. Periodi di occupazione media mensile. L'art. 4, co.1, del D. L.gs. n. 423 del 2001 conferma,
sino al 31.12.2006, in 26 giornate lavorative il periodo di occupazione
media mensile, ai fini dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. Il
comma 2 della stessa norma ha invece modificato il percorso di graduale
elevazione alle 26 giornate lavorative (12) per i territori del Mezzogiorno e
delle regioni Campania e Basilicata prevedendo il raggiungimento di detto
numero di giornate dal 1.1.2006.
E' lasciata la possibilità agli organismi cooperativi di
optare, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, per i
periodi di occupazione stabiliti per il restante territorio nazionale. 2.2. Cooperative sociali. Come noto, in assenza dei decreti ministeriali adottati
in base all’art. 35 del T.U. approvato con D.P.R.. n. 797 del 1955,
l’obbligo contributivo deve essere assolto da tali organismi sulle
retribuzioni effettive e trova, pertanto, applicazione la normativa prevista
in materia di minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di
limiti di retribuzione giornaliera (13). 2.2.1. Imponibile giornaliero. Il D.M. 22.9.2000, ha stabilito (art. 2) che dall’
1.1.2001, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti
nell’area dei servizi socio assistenziali ed educativi, l’imponibile medio
giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale,
non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la
copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (14). Tale limite di
retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e
figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione a carico del FPLD. Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2006 ammonta
a € 427,58, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 171,03.
Pertanto il predetto imponibile giornaliero convenzionale è determinato per
l'anno 2006 in € 28,51.
Sono fatte salve le
determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi
dell'art. 35 del T.U. n. 797 del 1955. 2.2.2 Periodi di occupazione media mensile. Lo stesso D.M. 22.9.2000, ha stabilito all’art. 1 che
dall’ 1.1.2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei
contributi di previdenza e assistenza sociale, per la categoria dei
lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio
assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative. I periodi di occupazione media mensile inferiori per
effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 35 del T.U. n.
797 del 1955, sono elevati a 26 giornate. 2.3. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle
navi da pesca (legge n. 413 del 1984). Per quanto attiene alle
retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati
dalla legge 26.7.1984, n. 413, si conferma il rinvio ad apposita circolare da
emanare (15). 2.4. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola
pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250
del 1958). Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui
alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2006 è
fissata in € 564,00 mensili (22,57 x 25gg.).
2.5. Lavoratori a domicilio. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la
categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975.
Pertanto, considerato che i predetto indice è pari per l’anno 2006 al 1,7 %,
il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio già
fissato in € 20,72 è pari, per il 2006, a € 22,57 (16). Detto limite deve
essere comunque ragguagliato a € 40,62 (17). Si rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova
applicazione l’art.1, co. 1, della legge n. 389 del 1989. 3. Rapporti di lavoro a tempo parziale Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo
parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (18),
ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del
D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere
ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della
legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del
2000. Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione
oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (19). In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40
ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si
rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997. 4. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di
retribuzione soggetta nell'anno 2006 all'aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale. A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota
aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (20) in
favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a
carico del lavoratore inferiori al 10%. La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata
determinata per l'anno 2006 in € 39.297,00. Pertanto a decorrere dall’1.1.2006 l'aliquota aggiuntiva
dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite
annuo di € 39.297,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3274,00.
Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo
aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della
mensilizzazione (21). 5. Aggiornamento del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile. Il massimale annuo della base contributiva e
pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per
i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e
per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (22)
rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati calcolato nella misura del 1,7 %, è pari, per l'anno
2006, a € 80.390,96 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 85.478,00.
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il
massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97,
previsto per i dirigenti di aziende industriali . 6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e
figurativi. Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi (23) è fissato nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro rapportato al trattamento minimo di €
427,58 per l'anno 2006 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione
settimanale di € 171,03.
L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si
applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (24). La legge 29.12.2001 n. 448
(finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale
norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge
n. 638 del 1983. Per i criteri ai attuazione di tale previsione si rimanda
alla circolare n. 41 del 22.02.2002. 7. Importi che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente. Si riportano i predetti importi per l’anno 2006 (25) con
la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del
1997.
* Ove l’indennità, riferita allo stesso
trasferimento, sia materialmente corrisposta in più periodi d’imposta il regime
contributivo agevolato trova applicazione soltanto per il primo anno. Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del
24.12.1997. In particolare per il valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998
mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del 22.01.2001. 8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste
dai contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge
29.12.2001, n. 448). Per effetto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2,
lett.b) della Legge n. 448/2001 l’importo massimo della decontribuzione delle
erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, comma
2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (26) è
fissato nella misura del 3% della retribuzione annua. 9. Contributo apprendisti. Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi
fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2006:
Nota: contributo maternità + contributo INAIL = 0,11 € Per le
aziende artigiane resta fisso, a carico del datore di lavoro, il
contributo di maternità pari a € 0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a €
0,02). L'aliquota
a carico dell'apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del 5,54%. 10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e
maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma
15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a
riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità
dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato,
per l’anno 2006, in € 67,14.
11. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio
dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n.
181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di
maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto
disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, è pari, per l’anno
2006, a € 1777,53.
12. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2006. Le aziende che per il versamento dei contributi relativi
al mese di gennaio 2006 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni
illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi
della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
26.3.1993 (27). Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare. Ai fini della regolarizzazione in questione si
impartiscono le seguenti istruzioni. 12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3). Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende
si atterranno alle seguenti modalità: -
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore
all’ 1.1.2006 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; -
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle
retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione,
calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini
della regolarizzazione di cui al punto 3.1., riguardante i lavoratori soci,
provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a
debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod.
DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS " e dal
codice "M188"; nella casella "retribuzioni"
dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile
ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle
caselle "numero dipendenti" e "numero giornate". Per la regolarizzazione delle differenze contributive
diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri
"B/C" del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla
dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001 " e dal
codice "M301"; nella casella "retribuzioni"
dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile
ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere,
invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero
giornate". 12.2. regolarizzazione di cui al punto 4). L'importo della differenza contributiva a credito
dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in
bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei
codici previsti con la circolare n. 117 del 7.12.2005, in relazione alla
gestione di appartenenza del lavoratore. 12.3. regolarizzazione di cui al punto 9). Per il versamento delle eventuali differenze
contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i
datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C"
del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189"
e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere
riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero
giornate" e "retribuzioni".
Il Direttore Generale
Crecco Riferimenti normativi: (1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996. (2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati
ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito
in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo
della vita calcolato dall'Istat. (3) gli aumenti a titolo di perequazione automatica
delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante
alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si
determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno precedente il
mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno
precedente (art. 11, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). (4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge
11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989,
convertito nella legge n. 389 del 1989. (5) Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986,
cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1.. (6) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali
(in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della
legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo
della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che
risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima
volta o perché modificati). (7) Si vedano le circolari n. 100 del 22 maggio 2000, n.
33 dell’ 8 febbraio 2001 e n. 36 dell’8 febbraio 2002. (8) Si veda
la circolare n. 33 del 4.02.2002 (9) Art. 7, c. 1, primo periodo,
della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge
7/12/1989, n. 389. (10) Per l’individuazione del
C.C.N.L. da applicare si veda la circolare n. 192 del 3.8.90. (11) Ad esempio se la variazione è
intervenuta nell’anno 2005 il nuovo valore retributivo dovrà essere
utilizzato soltanto a partire dall’ 1.1.2006. (12) Già fissato dall’art. 4 del D.M. 3.12.1999. (13) Cfr. art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito
nella legge 7.12.1989, n. 389 e art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638,
modificato dall’art. 1, co. 2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella
legge n. 389 del 1989. Si veda anche la circolare n. 200 del 4.12.2000. (14) Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo periodo,
della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge
7.12.1989, n. 389. (15) Si vedano anche le circolari n. 36 dell’8.02.2002 e
26 del 6.02.2003. (16) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981. (17) Cfr.art. 7 della legge n. 638 del 1983, come
modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge
n. 389/1989. (18) In base a tale disposizione la retribuzione da
prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito
da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi
o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dal contratto collettivo. (19) Pertanto in tale settore l’esistenza di un
apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi,
del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.Per
l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del
10.4.1989. (20) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21,
comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare
n. 151 del 7.7. 1993. (21) Si veda la circolare n. 117 del 7.12.2005 punto 4. (22) Si veda la circolare n. 117 del 7.12.2005 punto 3. (23) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L.
12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989. (24) Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388. (25) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del
1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale
del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie
di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto,
supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. (26)Cfr.anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del
1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto
si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n.
178 del 12.12.2002 e circolare n. 196 del 23.12.2003 e, da ultimo, circolare
n. 117 del 7.12.2005 punto 2. (27) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292
del 23.12.1993, punto 1). |
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