INPS

Direzione Struttura Tecnico-Amministrativa del C.I.V

(Messaggio 5 maggio 2005 n° 17715)

 

 

 

 

OGGETTO:

Ordine del Giorno CIV del 3 maggio 2005

 

 

        Si trasmette, in allegato al presente messaggio, l'Ordine del Giorno avente ad oggetto "Accesso al pensionamento di anzianità per i lavoratori collocati in mobilità e per i lavoratori destinatari di fondi di solidarietà di settore", adottato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella seduta dal 3 maggio 2005.

 

 

                                                       IL DIRETTORE

                                                       G. Giangrande

 

 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

 

OGGETTO: accesso al pensionamento di anzianità per i lavoratori collocati in mobilità

e per i lavoratori destinatari di fondi di solidarietà di settore.

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 3 maggio 2005)

 

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 243, avente ad oggetto “norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”;

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 18 della citata legge, in riferimento ai lavoratori collocati in mobilità ed ai lavoratori destinatari di fondi di solidarietà di settore – di cui ai punti a) e b) -, prevede che le previgenti disposizioni in materia di pensionamento di anzianità continuino ad applicarsi nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari;

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 19, in collegamento con il comma precedente, prevede che l’INPS debba provvedere all’attività di monitoraggio delle domande  presentate dai lavoratori che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla previgente normativa e che, qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, lo stesso INPS non debba prendere in esame ulteriori domande;

 

VISTO l’Ordine del Giorno del’8 febbraio 2005, con cui il CIV ha sollecitato i Ministeri Vigilanti a definire con urgenza, in raccordo con l’INPS, i criteri per una corretta ed univoca applicazione della normativa in esame, al fine di fornire nell’immediato elementi di certezza ai lavoratori, di evitare eventuali disparità di trattamento e discriminazioni territoriali per i lavoratori interessati nonché, in prospettiva, di scongiurare l’insorgere di un rilevante contenzioso;

 

VISTO l’articolo 7 quaterdecies della legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 19, della legge 243/2004, stabilendo che l’attività di monitoraggio effettuata dall’INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

 

CONSIDERATO che, con i messaggi n. 14952 dell’11 aprile 2005 e n. 15774 del 18 aprile 2005, l’INPS ha dichiarato già esaurito il numero dei 10.000 soggetti che potranno usufruire a decorrere dal 1° gennaio 2008, della normativa previgente la riforma per l’accesso al pensionamento di anzianità, sulla base:

- del numero di coloro che, alla data del 31 marzo 2005, avevano cessato l’attività lavorativa ed erano in godimento dell’indennità ordinaria di mobilità nelle sole aree del Mezzogiorno,

- del numero di coloro che, destinatari degli assegni straordinari di sostegno al reddito, hanno presentato la relativa domanda entro la stessa data;

 

TENUTO CONTO che, allo stato attuale, si è creata una disparità di trattamento per coloro che sono in godimento dell’indennità ordinaria di mobilità, disparità di trattamento che è legata alla mera collocazione territoriale dei lavoratori;

 

CONSIDERATO che, per tenere conto del numero fissato di 10.000 unità, si lasciano privi di copertura previdenziale numerosi lavoratori che, nelle more delle procedure per l’inserimento nelle liste di mobilità, cesseranno dal lavoro successivamente alla

data del 31 marzo 2005;

 

CONSIDERATO inoltre che, per i destinatari dei fondi di solidarietà, le domande sono veicolate all’Istituto dai datori di lavoro e che pertanto sussiste il rischio che le domande stesse non siano state considerate, pur in presenza della cessazione del rapporto di lavoro,

 

IMPEGNA

l’Istituto a proseguire nel monitoraggio dei potenziali beneficiari della norma, anche al

di là del numero dei 10.000 lavoratori già rilevati,

 

SOLLECITA

gli Organi istituzionali ed i Ministeri interessati ad estendere la deroga per l’accesso alla pensione di anzianità a tutti i lavoratori che, essendo destinatari, alla cessazione dell’attività lavorativa, di specifici ammortizzatori sociali collegati al raggiungimento del diritto a pensione, rischiano di rimanere per un certo periodo di tempo privi dell’assegno temporaneo e della pensione, a seguito dell’intervenuta modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2008, delle norme concernenti l’accesso alla pensione di anzianità.

 

Visto: Visto:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(L. Neroni) (F. Lotito)