INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Presidio Unificato Previdenza Agricola

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 Gennaio 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  16

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Decreto legge 28 dicembre  2006 n. 300.  Proroga dei termini per il recupero dei contributi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria denominata “influenza aviaria”.

 

SOMMARIO:

Si illustrano le proroghe dei termini di recupero dei contributi sospesi.

 

 

 

Il Decreto Legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2006, ha modificato le modalità di recupero dei contributi sospesi disposte dalla L. 286/2006, prorogandone i termini di versamento.

 

L’art.2, comma 3, del suddetto Decreto Legge, per le aziende in crisi che si sono avvalse della sospensione contributiva (cfr. circolari n. 72 del 19 maggio 2006, n. 113 del 17 ottobre 2006 e n. 131 del 14 novembre 2006),  fissa al 29 dicembre 2006 il termine per il versamento della prima e seconda rata, senza aggravio di sanzioni ed interessi e posticipa al 30 giugno 2007,  il termine per il versamento della terza e quarta rata. Per effetto del richiamo  al Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, alla terza e quarta rata si applicano gli interessi legali vigenti. 

Si evidenzia che il termine del 30 giugno non pregiudica la facoltà di pagare anticipatamente. 

Per le modalità di versamento restano valide le disposizioni dettate nella circolare n. 131 del 14 novembre 2006 e nel messaggio n. 30432 del 15 novembre 2006.

In particolare, si ricorda l’obbligo della trasmissione telematica del mod. F24 per i titolari di partita IVA dal 1 gennaio 2007, secondo quanto disposto dall’art.37, c. 49 del DL 223/2006, convertito in L. 248/2006 e dalla circ.30/E  dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2006. 

 

 

 

                                                                           Il Direttore Generale

                                                                                     Crecco