Direzione Generale
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Coordinamento Generale Legale
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
OGGETTO: Accertamento tecnico preventivo obbligatorio - art. 445 bis del codice di procedura civile.
Premessa
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio e disposizioni organizzative
2.1 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
2.2 Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84
2.3 Ruolo delle Unità Organizzative semplici e complesse medico-legali
Attività regionali di coordinamento e controllo
Attività centrali di supporto e monitoraggio
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero n. 171
del 25 luglio 2011 è stato pubblicato il testo del decreto legge 6
luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
Tra le disposizioni che riguardano l’INPS particolare interesse assume
l’articolo 38 che, in materia di contenzioso previdenziale e
assistenziale, prevede, tra l’altro, l’accertamento tecnico preventivo
obbligatorio con l’introduzione dell’art. 445 bis del codice di
procedura civile.
Dall’applicazione della novella normativa scaturiscono per l’Istituto
innovazioni importanti dell’iter procedurale relativo al contenzioso in
materia di invalidità, sia civile sia pensionabile.
Infatti, il nuovo articolo n.445 bis del codice di procedura civile
sancisce per le controversie in materia di invalidità civile – cecità
civile – sordità civile – handicap e disabilità e per quelle relative
alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84,
l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della
verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese
che si intendono far valere in giudizio. Ne consegue che l’espletamento
del suddetto accertamento diventa condizione di procedibilità della
domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in
materia di invalidità.
La nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012, così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 38.
Con la presente circolare si illustrano gli aspetti salienti della
modifica normativa e si forniscono le prime indicazioni per
l’applicazione della stessa.
L’art. 445-bis c.p.c. prevede che l’interessato, per il riconoscimento
dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile,
sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità
e di assegno di invalidità ai sensi della legge 222/84, deve
depositare, pressola Cancelleriadel Tribunale nel cui circondario
risiede, un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva
delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far
valere davanti al giudice; tale istanza rappresenta atto interruttivo
della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini
decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
Qualora l’interessato proponga giudizio ordinario per il riconoscimento
della provvidenza senza aver preventivamente promosso l’accertamento o
senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva d’ufficio il
vizio e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la
presentazione dell’istanza di accertamento tecnico o per il
completamento dello stesso.
Sarà, comunque, cura dell’Avvocato dell’Istituto eccepirne l’eventuale
difetto, formulando, nella memoria di costituzione e - comunque - non
oltre la prima udienza, l’eccezione di improcedibilità del ricorso, al
fine di non incorrere nell’eventuale decadenza.
Il Giudice, a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento
tecnico obbligatorio preventivo, seguendo le forme e le modalità
previste dall’art. 696-bis c.p.c. (“consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite”) ne dispone la notifica
all’Istituto insieme al decreto di fissazione dell’udienza di
comparizione.
Relativamente alla suddetta istanza - in quanto atto introduttivo di un
procedimento - valgono le modalità e le norme già in essere per la
notifica degli atti all’Istituto.
L’Istituto effettua la costituzione in giudizio a mezzo di memoria
redatta e sottoscritta dai funzionari amministrativi cui è
affidata la rappresentanza e la difesa legale nei procedimenti di
invalidità civile nella sola fase di accertamento preventivo del
requisito sanitario.
E’ di competenza degli Avvocati dell’Ufficio legale della Direzione
territoriale la difesa dell’Istituto nei giudizi relativi
all’invalidità pensionabile e nei giudizi di merito relativi
all’invalidità civile.
Nonostante la natura di procedimento sommario dell’accertamento tecnico
preventivo e l’assenza di disposizioni specifiche nella norma in esame,
è opportuno che l’Istituto, pur essendo sollevato dal rispetto del
termine di cui al 1° comma, art. 416 c.p.c., si costituisca in giudizio
comunque entro il decimo giorno antecedente l’udienza.
E’, altresì, importante garantire la presenza del rappresentante
processuale dell’INPS fin dalla prima udienza, affinché il medico
dell’Ente possa essere immediatamente informato della data di inizio
delle operazioni peritali, e, quindi, ancor prima della comunicazione
obbligatoria al Direttore di Sede da parte del CTU di cui al successivo
capoverso.
Il Giudice, all’udienza di comparizione, nomina il consulente tecnico
d’ufficio, conferendogli l’incarico di espletare la visita medica. Il
comma 8 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 (convertito in legge numero
111/2011) prevede l’obbligo del consulente di inviare – almeno 15
giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali ed anche in via
telematica - apposita comunicazione al Direttore della sede provinciale
INPS competente o a un suo delegato. Il CTU deve fornire la prova di
aver inviato detta comunicazione, mediante allegazione alla relazione
peritale - a pena di nullità di quest’ultima - del riscontro di
avvenuta ricezione. Ove ne ricorrano i presupposti, l’eccezione di
nullità – peraltro rilevabile anche d’ufficio dal giudice - va
formulata nella dichiarazione di dissenso.
Per effetto dell’art. 38 comma 8 della Legge n.111/2011, alle
operazioni peritali partecipa di diritto il medico legale
dell’Istituto, in deroga al comma primo dell’art. 201 c.p.c..
Il consulente tecnico d’ufficio, quindi, ai sensi dell’art. 195, 3°
comma c.p.c. (modificato dall’art. 46 della Legge n. 69 del 19/06/2009)
deve trasmettere la bozza di relazione alle parti costituite, nel
termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui
all’articolo 193 c.p.c.. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il
termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le
proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore
alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare
in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una
sintetica valutazione sulle stesse.
Il Giudice, terminate le operazioni peritali, con decreto comunicato
alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni,
entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato
in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente
tecnico d’ufficio.
In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di
dissenso rispetto all’accertamento del CTU, deve depositare, pressola
Cancelleriadel Tribunale al quale è stata presentata l’istanza di
accertamento tecnico, entro il termine perentorio di 30 giorni dal
deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del
giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi
della contestazione.
In assenza di contestazioni il Giudice, salvo che non ritenga di
procedere alla rinnovazione della perizia ai sensi dell’art. 196
c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla
scadenza del termine previsto per il deposito dell’eventuale
dichiarazione di dissenso, omologa l’accertamento sanitario secondo le
risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle
spese.
Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti
competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole
all’interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza
degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il
riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere
al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.
Nei casi in cui, pur in presenza di accertamento sanitario favorevole
all’interessato, la competente linea di prodotto/servizio accerti che
non sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente
per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, è
necessario che la stessa comunichi alla controparte i motivi del
rigetto della domanda di prestazione o provvidenza.
Va sottolineato che l’obbligo del CTU di comunicazione al Direttore
della Sede o al suo delegato dell’inizio delle operazioni peritali,
nonché di tutti i successivi atti relativi a tale procedimento, pone
direttamente in carico al Direttore stesso la responsabilità della
regia dell’intero sistema organizzativo interessato dall’iter
procedurale previsto dal legislatore.
Pertanto, i Direttori provinciali ed in particolar modo i Direttori
provinciali di area metropolitana, dovranno porre in essere tutte le
necessarie misure organizzative per assicurare la fluidità delle
comunicazioni tra i vari attori coinvolti nel procedimento e la
tempestività delle azioni conseguenti, con particolare riferimento alla
gestione delle notifiche degli atti e di ogni altro tipo di
comunicazione che – per legge – sono a loro indirizzati nella qualità
di legale rappresentante dell’Istituto sul territorio.
Al riguardo, si fa presente che la recente legge n. 183 del 12 novembre
2011 (Legge di stabilità 2012) all’art.27, comma 1, lettera f, ha
eliminato il secondo grado del giudizio di merito successivo
all’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo per tutte le
cause di natura sanitaria Inps iniziate dopo la data del 1/1/2012,
rendendo ancora più indispensabile un costante ed autorevole
coordinamento delle diverse funzioni coinvolte.
A tale scopo, il Direttore provinciale potrà delegare la gestione delle
attività in questione soltanto a favore di altra figura dirigenziale.
In coerenza, poi, con quanto previsto dalla circolare INPS n. 132/2011
in materia di contenzioso amministrativo e giudiziario, di seguito sono
indicate le modalità di gestione dell’accertamento tecnico obbligatorio
preventivo che dovranno essere concretamente operative dal 1° gennaio
2012, data di entrata in vigore del disposto normativo
All’UO “Gestione organizzativa ricorsi amministrativi” così come
previsto nella circolare 132/2011, compete la “gestione del
procedimento giudiziario di accertamento tecnico-preventivo
obbligatorio in materia di invalidità civile, sino all’emanazione del
decreto di omologazione da parte del giudice”.
Pertanto, detta Unità Organizzativa, in relazione alle istanze di
accertamento in argomento, provvederà ad assicurare la seguente
sequenza operativa sulla procedura SISCO in corso di implementazione,
descritta graficamente nell’allegato 1:
protocollazione ed acquisizione in SISCO del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
deposito in Cancelleria della memoria redatta dal funzionario amministrativo cui è affidata la rappresentanza e la difesa legale nei procedimenti di primo grado in materia di invalidità civile per la costituzione in giudizio dell’Istituto 10 giorni prima della data fissata per l’udienza;
inserimento in SISCO del nominativo del consulente tecnico d’ufficio e della data di inizio operazioni peritali se conosciute in udienza, ovvero a seguito della comunicazione obbligatoria da parte del CTU al Direttore della Sede;
ritiro in Cancelleria della consulenza tecnica d’ufficio definitiva non appena depositata dal CTU;
inserimento in SISCO della relazione definitiva del CTU;
inserimento in SISCO della data del decreto di fissazione del termine per la dichiarazione di dissenso, della data della sua comunicazione e del termine concesso per la contestazione.
Tale sequenza prosegue diversamente a seconda che la relazione
conclusiva del CTU, a giudizio del Dirigente medico dell’UOC/UOS, debba
essere contestata o meno.
In caso di contestazione dell’accertamento tecnico del CTU, l’Unità organizzativa proseguirà con le seguenti attività:
deposito della dichiarazione di dissenso dall’accertamento del CTU, pressola Cancelleriadel Tribunale alla quale è stata presentata l’istanza di accertamento tecnico, entro il termine stabilito dal Giudice nel decreto di conclusione delle attività peritali e conseguente aggiornamento di SISCO-ATP IC (che è in corso di implementazione ed in automatico produrrà in SISCO-CO una proposta di acquisizione della pratica ed assegnazione all’avvocato);
tempestiva trasmissione degli atti (compresa la copia della dichiarazione di dissenso munita della data di deposito) all’Ufficio legale, al fine di consentire allo stesso di depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito, entro il previsto termine di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
In caso di non contestazione dell’accertamento tecnico del CTU, l’Unità
organizzativa procederà, sulla procedura SISCO opportunamente
modificata e potenziata, come segue:
inserimento in SISCO del decreto di omologazione della perizia notificato all’Istituto;
trasmissione, tramite SISCO-COM, alla competente linea di prodotto/servizio per l’esecuzione (previa verifica dei requisiti amministrativi), del decreto di omologazione e delle eventuali ulteriori disposizioni in merito (ad esempio riguardo alla decorrenza della prestazione, agli oneri accessori, alla riserva di ripetizione, ecc.);
inserimento in SISCO delle informazioni relative all’esecuzione del decreto di omologazione comunicate dalla linea di prodotto-servizio.
A tale ultimo riguardo occorre sottolineare l’importanza, tanto
nell’interesse del cittadino quanto in quello dell’Istituto, non
soltanto di una celere liquidazione della prestazione da parte della
linea di prodotto servizio, ma anche di una solerte comunicazione
all’U.O. Gestione Organizzativa dei Ricorsi Amministrativi dell’esito
finale del relativo procedimento, sia in caso di pagamento della
prestazione che in caso di rigetto per carenza dei requisiti
amministrativi.
A questo scopo la procedura WEBDOM è in fase di implementazione con le seguenti funzioni:
caricamento automatico della domanda di prestazione, attivata dalla trasmissione via SISCO-COM del decreto di omologazione,
invio automatico alla procedura SISCO dell’esito finale del procedimento .
Per le controversie nella materia delle prestazioni di cui agli artt. 1
e 2 della legge n. 222/84, la rappresentanza e la difesa dell’Istituto
durante l’iter procedurale dell’accertamento tecnico preventivo
obbligatorio sono affidate all’Ufficio legale di Sede il quale si
avvale dell’UO “Supporto area legale e gestione del contenzioso
giudiziario”.
Pertanto, detta Unità Organizzativa per le prestazioni di invalidità
pensionabile provvederà a garantire il presidio delle attività
descritte nel punto precedente.
L’Ufficio legale assicurerà con gli avvocati in forza, per le
prestazioni di invalidità pensionabile, sia la redazione della
memoria difensiva per la costituzione in giudizio dell’Istituto, sia la
predisposizione del ricorso introduttivo del giudizio di merito
in caso di contestazione delle conclusioni della CTU.
La sequenza operativa sulla procedura SISCO in corso di
implementazione, descritta graficamente nell’allegato 1, si ripete con
le medesime modalità di cui al punto 2.1 con l’eccezione relativa
al settore di riferimento, che in questo caso sarà SISCO-ATP CO.
Nell’ambito della gestione del procedimento di accertamento tecnico
preventivo obbligatorio, la funzione medico-legale è impegnata ad
assicurare una efficace e coordinata azione dei medici-legali nelle
fasi cruciali delle operazioni peritali, al fine di consentire
una valida tutela dei diritti dell’Istituto nelle cause giudiziarie per
il riconoscimento dei requisiti medico-legali in materia di prestazioni
previdenziali ed assistenziali
La centralità della funzione medico legale è presente già dall’atto
introduttivo dell’accertamento tecnico obbligatorio preventivo.
Il dirigente medico dell’UOC/UOS di Sede, infatti, ricevutane notizia
tramite la procedura COGISAN (che è in corso di implementazione con la
funzione di aggiornamento automatico da SISCO), dovrà verificare
tempestivamente rispetto al termine per la costituzione in giudizio
l’eventuale presenza di elementi che giustifichino la riforma
d’ufficio, in senso favorevole al ricorrente, dell’accertamento medico
legale impugnato, attivando la procedura di autotutela.
Laddove tale verifica dia esito negativo e risulti, pertanto,
necessario l’esperimento dell’accertamento tecnico obbligatorio
preventivo, diviene di fondamentale importanza la celere
designazione da parte del dirigente dell’UOC/UOS, del medico
incaricato alla partecipazione alle operazioni peritali.
Considerata la dislocazione territoriale degli studi professionali dei
medici CTU e la diversificazione degli orari di svolgimento delle
operazioni peritali, per garantire secondo le disposizioni di legge la
partecipazione del medico legale dell’INPS alle operazioni peritali, è
opportuno che i Direttori Regionali e i Direttori Provinciali assumano,
d’intesa con gli avvocati ed i medici responsabili rispettivamente
degli Uffici legali e dei Centri medico-legali, idonee iniziative
presso i Presidenti dei Tribunali e i Dirigenti degli Uffici
Giudiziari, soprattutto nelle realtà ove il carico di lavoro è
particolarmente consistente, finalizzate all’adozione/incremento
dell’istituto del cd “accentramento peritale”. Ciò al fine di
consentire, quanto più possibile, lo svolgimento delle operazioni
peritali in appositi locali messi a disposizione dai Tribunali stessi,
oppure presso gli ambulatori medici delle sedi dell’Istituto o in altre
sedi istituzionali pubbliche.
E’ di fondamentale importanza che il dirigente medico designato (o
altro medico in sua assenza) esprima le proprie osservazioni su tutte
le bozze di relazione inviategli dal CTU.
Analogamente indispensabile è la tempestiva e motivata formulazione
delle contestazioni ai fini della dichiarazione di dissenso
sull’accertamento tecnico conclusivo, quando il consulente tecnico
d’ufficio non abbia tenuto conto delle osservazioni formulate
dall’Istituto sulla bozza di relazione già trasmessa dal CTU ai periti
di parte, o quando non convincano le motivazioni addotte a confutazione
delle predette osservazioni.
Al fine di fornire alle UOC/UOS in tempo reale le informazioni
necessarie per l’efficace partecipazione al procedimento di
accertamento tecnico preventivo,la proceduraCOGISAN è in corso di
aggiornamento per accogliere automaticamente le seguenti informazioni
acquisite in SISCO:
dati ricorso per accertamento tecnico preventivo;
nominativo del consulente tecnico d’ufficio;
comunicazione obbligatoria da parte del CTU al Direttore della Sede o a suo delegato della data di inizio delle operazioni peritali;
decreto di fissazione del termine per la dichiarazione di dissenso.
Coerentemente, e per consentire agli uffici preposti alla difesa legale
di monitorare l’intero procedimento e di predisporre per tempo i
necessari atti di tutela delle ragioni dell’Istituto, SISCO è in corso
di adeguamento per accogliere automaticamente le seguenti informazioni
acquisite in COGISAN:
data inizio operazioni peritali;
formulazioni delle osservazioni sulla bozza di relazione del CTU;
relazione definitiva del CTU;
formulazione delle contestazioni su CTU ai fini della dichiarazione di dissenso.
Come già richiamato con circolare n. 132/2011, si sottolinea come solo
il costante e puntuale utilizzo delle specifiche procedure informatiche
possa garantire quella fluidità delle informazioni che
rappresenta la precondizione per un adeguato presidio del contenzioso
in generale e, quindi, anche delle imminenti attività legate
all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
E’ necessario pertanto che, contestualmente al compimento dell’iter
procedurale come sopradescritto, si proceda, da parte degli operatori
interessati, al continuo e completo aggiornamento dei dati, al fine di
realizzare attraverso la piena condivisione delle basi
informative fra tutte le funzioni coinvolte una efficace ed efficiente
conclusione dell’accertamento in oggetto.
A tale scopo, le Direzioni regionali dovranno garantire e coordinare
secondo le modalità ritenute più opportune, la puntuale applicazione
nel territorio di competenza delle disposizioni contenute nella
presente circolare.
Riguardo alla gestione delle attività peritali, l’Istituto sta
approntando una piattaforma informatica di servizio denominata “Il
portale del CTU” che permetterà di instaurare una comunicazione diretta
tra i medici CTU e i medici CTP dell’Inps; in questo modo il CTU
medico-legale potrà inviare direttamente all’Inps i dati relativi alle
operazioni peritali in fase di svolgimento e la bozza della relazione
peritale, ricevere le osservazioni del medico CTP Inps e verificare
anche la situazione dei pagamenti a lui dovuti secondo le disposizioni
del giudice.
Inoltre, per garantire una corretta attuazione delle disposizioni
operative contenute nella presente circolare, verrà messo a
disposizione delle Sedi uno specifico servizio di dematerializzazione
dei documenti cartacei, dimensionato sulla base dei volumi di attività.
Le competenti strutture della Direzione generale effettueranno attività
di monitoraggio e verifica delle azioni svolte, nonché di supporto e
affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali.
Le Sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di
informazioni e chiarimenti utilizzando il form denominato “Scrivi a
gestione contenzioso”, presente nell’ambiente “Estensione della
Sperimentazione del Modello Organizzativo” della pagina intranet della
DC Organizzazione.
Il Direttore Generale
Nori