INPS

Direzione Centrale Entrate Contributive

Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 Novembre 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  132

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 4

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Il D.M. 178/2005, in attuazione dell’art. 2, co. 28 della l. 662/1996, ha istituito uno specifico fondo di solidarietà per il personale di Poste Italiane S.p.A. Si forniscono le istruzioni per il versamento del contributo ordinario di finanziamento del fondo.

 

 

 

1.           QUADRO NORMATIVO

 

Per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione e per fronteggiare situazioni di crisi di aziende ed enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (allegato 1), prevede, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

 

 

1.1)      Il Decreto Ministeriale n. 477/1997

 

Il Decreto Ministeriale 27 novembre 1997, n. 477 (allegato 2), nel delineare i principi e i criteri generali di attuazione delle politiche previste dalla legge 662/1996, rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione di principi e criteri direttivi specifici per la costituzione, nel proprio ambito di riferimento, di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

 

 

1.2)      Il contratto collettivo

 

Con l’accordo del 28 luglio 2001, sottoscritto da Poste italiane S.p.A. con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si è convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.”,

al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale ("esuberi") nell’ambito e in connessione col processo di riorganizzazionedi Poste Italiane S.p.A.

 

 

1.3)      Il Decreto di attuazione

 

In attuazione della previsione dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 477/1997 e dell’accordo del 28 luglio 2001, con il decreto interministeriale 1 luglio 2005 n. 178 (G.U. n 208 del 7 settembre 2005), è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del suddetto Fondo (allegato 3).

 

 

1.3.1) Ambito di applicazione del Regolamento

 

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente da Poste italiane S.p.A.

Sono in corso approfondimenti volti a stabilire se e in che misura la disciplina del Fondo si applica al personale dirigente e alle società controllate da Poste Italiane S.p.A.

 

2.           CARATTERISTICHE DEL FONDO

 

2.1)      Amministrazione

 

Il Fondo, che ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, è gestito da un "Comitato amministratore".

In data 2 marzo 2006 il Comitato si è regolarmente insediato; per la sua

composizione, la durata delle cariche, i compiti e quant'altro, si rimanda al Regolamento allegato.

 

 

2.2)      Finalità

 

Il Fondo, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di fornire uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

 

 

2.3)      Prestazioni a carico del Fondo

 

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa;

b) in via straordinaria:

all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

 

Il Fondo, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito versa, altresì, la correlata contribuzione figurativa, di cui all'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

 

 

2.4)      Finanziamento

 

A decorrere dall’ 1/11/2006 le prestazioni del Fondo sono finanziate da un:

 

 

-         contributo ordinario;

per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti delle Poste Italiane S.p.A. con contratto a tempo indeterminato (con la riserva sopra accennata per i dirigenti); eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione;

 

-         contributo addizionale;

in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%; l’aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro; la misura effettiva del contributo addizionale sarà determinata applicando l’aliquota alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato;

 

-        contributo straordinario;

per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.

 

In virtù di quanto stabilito dall’art. 2, co. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

 

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% può essere sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno.

 

 

2.5)      Scadenza

 

Il Fondo ha durata fino al 31 agosto 2015.

 

 

 

3.           Adempimenti procedurali

 

3.1)      Codifica Azienda

 

Fino a quando non sarà sciolta la riserva di cui al par. 1.3.1) il contributo ordinario sarà versato solo da Poste italiane S.p.A. e con esclusione del personale dirigente.

 

Poste Italiane S.p.A. denuncerà il contributo ordinario avvalendosi della posizione contributiva già attiva presso la direzione subprovinciale di Roma Eur; tale posizione dovrà essere contraddistinta, a decorrere dal 1/11/2006, dal codice di autorizzazione "3R”, che assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A”.

 

3.2)      Modalità di compilazione del DM10/2

Ai fini del versamento del contributo ordinario, Poste italiane S.p.A si atterrà alle seguenti modalità:

  • calcolerà, secondo le modalità illustrate al punto 2.4), l’ammontare del contributo ordinario dovuto;
  • riporterà il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "contr. ord. DM Fondo di solidarietà Poste italiane" e dal codice di nuova istituzione "M111";
  • nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" indicherà rispettivamente il numero e le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato;
  • nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate".

Con successive circolari verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale ed alla contribuzione figurativa correlata agli assegni straordinari per il sostegno al reddito.

 

 

4.           ISTRUZIONI CONTABILI

 

Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di  solidarietà di che trattasi è stata istituita la seguente Gestione:

 

PI  - 

Fondo  di solidarietà  per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale di “Poste Italiane S.p.A.” – Art. 1, comma 1, del D.I. n. 178/2005

 

in seno alla quale è stata istituita la contabilità separata "PIR - Gestione assicurativa a ripartizione".

 

Per la rilevazione del contributo ordinario (0,50%), dovuto da Poste Italiane S.p.A. per il finanziamento di detto Fondo ed evidenziato nel DM 10/2 secondo le modalità illustrate nel precedente punto  3.2), sono stati istituiti i conti PIR 21/170 e PIR 21/110 relativi, rispettivamente, al contributo di competenza dell'anno in corso e al  contributo di competenza degli anni precedenti.

 

Riguardo alla rilevazione contabile degli altri proventi e degli oneri, oggetto di trattazione nelle parti precedenti della presente circolare, saranno fornite le necessarie istruzioni al momento in cui saranno emanate le relative disposizioni operative.

 

Nell’allegato n. 4 vengono riportati i sopracitati conti PIR 21/110 e PIR 21/170.

 

Il Direttore Generale

Crecco

 

Note alla circolare

 

All. 1

Legge 23 dicembre 1996 n. 662. (Pubblicata sul supplemento ordinario n.

233 alla "Gazzetta Ufficiale" del 28 dicembre 1996 n. 303). – STRALCIO –

 

Art. 2.

28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o

più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle

competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure

per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione

nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni

di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità,

nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di

ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi

finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per

cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei

relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con

determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non

superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della

contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte

quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive

nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.

 

 

Allegato 2

Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477.

(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 13 gennaio 1998 n. 9).

 

REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI PER LE

AREE NON COPERTE DA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma

3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte

in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli

ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più

decreti misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree sprovviste

di detto sistema;

Visto l'articolo 17, commi 25 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ritenuta l'esigenza di procedere all'emanazione di un regolamento-quadro

propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;

Sentite le organizzazioni sindacali individuate, al fine dell'adozione del

presente regolamento, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24

settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14 luglio

1997;

Tenuto conto che nel predetto parere si sottolinea l'opportunità, essendo il

presente regolamento di carattere sperimentale, di prevedere tempi e

procedure di verifica dei risultati, al fine di un

eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 16

ottobre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Articolo 1

1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica

utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema

pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di

ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui

all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel momento

in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9

ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre

1989, n. 389, e successive modificazioni.

2. I contratti di cui al comma 1 contengono:

a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze

di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va

precisata la definizione;

b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento, nelle predette

situazioni, di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione,

prevedendo criteri, entità e modalità di concessione degli interventi e dei

trattamenti da essi previsti;

c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del

finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entità degli interventi

e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché

all'entità degli oneri di amministrazione del fondo di cui all'articolo 3,

attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel

complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base

imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed

assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento

non può essere superiore al 25% del contributo prefigurato;

d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro,

in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entità e alla

durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati, in

misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria

prefigurata di cui alla lettera c);

e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di

addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi

di ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a

totale carico dei datori di lavoro e commisurati all'entità degli interventi e

trattamenti richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui

all'articolo 3, comma 1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la

data ultima che deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1;

f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al

comitato amministratore di cui all'articolo 3.

3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1 e conformi alle

disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini

dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento.

Art. 2

1. Ai contributi di finanziamento, di cui al precedente articolo 1, si applicano le

disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad

eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

2. Gli interventi a carico dei fondi, di cui al successivo articolo 3, sono concessi

previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse

già acquisite.

 

Articolo 3

1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della

previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma

cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo.

2. Nello stesso regolamento sono previste le modalità di liquidazione del fondo,

con la previsione di riversare gli eventuali avanzi della gestione liquidatoria alle

gestioni o fondi pensionistici delle categorie che hanno alimentato il fondo

medesimo.

3. Costituisce organo deputato alla gestione di ciascun fondo, di cui al comma

1, un comitato amministratore con i seguenti compiti:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza

dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati

da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione

stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e

compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal

regolamento;

c) fare proposte alle parti firmatarie dell'accordo, di cui all'articolo 1, comma 1,

in materia di contributi, interventi e trattamenti;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e

sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

4. Il comitato è composto da esperti designati, nel rispetto delle regole poste

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), dalle organizzazioni sindacali dei

datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nonché da due

funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Le

funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a

cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Il comitato è nominato con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rimane in carica per

la durata prevista del medesimo contratto collettivo. Il presidente del comitato

è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Le deliberazioni del comitato

vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il

voto del presidente.

Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio

sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato,

con voto consultivo.

5. Per lo svolgimento delle attività di ciascun fondo provvede l'INPS con le

proprie strutture ed i relativi oneri sono determinati dal consiglio di

amministrazione dell'istituto, sentito il comitato amministratore.

6. Le organizzazioni sindacali, come individuate nel preambolo del presente

regolamento, dopo dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, si

incontrano, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per una

verifica dei risultati, al fine di un eventuale adeguamento degli interventi e

della relativa disciplina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 luglio 2005, n. 178

(GU n. 208 del 7-9-2005)

Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il

sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della

riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane

S.p.A.».

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17,

comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte

in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli

ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o

piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e

dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per

fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di

detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un

regolamento quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti

settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che

prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o

riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto l'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha

previsto che per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2,

comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' applicabile a Poste

Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma

dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo

1997, n. 59;

Visto il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001 con cui, in attuazione

delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e' stato convenuto di

istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) il

«Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, della occupazione e

della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.»;

Visto il successivo accordo del 16 ottobre 2001, con il quale si e' convenuto di

modificare l'articolo 3 del sopra citato contratto collettivo nazionale del 18

luglio 2001;

Visto l'ulteriore accordo del 17 dicembre 2003, con il quale si e' convenuto di

procedere ad una diversa formulazione dell'articolo 5, comma 2, del presente

regolamento, fissando un termine massimo per la presentazione delle richieste

di erogazione delle prestazioni;

Sentite nella riunione del 9 novembre 2001 le organizzazioni individuate,

al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del citato

contratto collettivo del 18 luglio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per

gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con

nota del 4 aprile 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

 

Articolo 1

Costituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,

dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale

del personale della «Poste Italiane S.p.A.».

1. E' istituito presso l'I.N.P.S. il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del

reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del

personale della Poste Italiane S.p.A.», di seguito denominato: «Fondo».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

 

Articolo 2

Finalita' del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori

delle Poste Italiane S.p.A. che, nell'ambito ed in connessione con

processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2,

comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione

aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle

professionalita';

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e

dell'occupazione.

 

Articolo 3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un «Comitato amministratore» composto da sette

esperti designati da Poste Italiane S.p.A. e da sette esperti designati dalle

organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro,

maggiormente rappresentative in base alle previsioni normative vigenti, in

possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di

lavoro ed occupazione, nonche' da due rappresentanti con qualifica non

inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la

validita' delle sedute e' necessaria la presenza dei due terzi dei componenti

del comitato amministratore. Le deliberazioni vengono assunte a

maggioranza dei presenti, SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL,

SAILP-CONFSAL e UGL comunicazioni, provvederanno a designare un

elemento ciascuno. L'ulteriore esperto verra' nominato da TECSTAT-USPPI,

UNIONQUADRI e SINDIP-QUADRI, nel rispetto dei criteri di rotazione.

2. Il presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri

membri.

3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio

sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo

delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e la nomina non

puo' essere effettuata per piu' di due volte. Nel caso in cui durante il

mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu'

componenti del Comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il

periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al

comma 1.

 

Articolo 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e

vigilanza dell'I.N.P.S., i bilanci annuali della gestione, preventivo e

consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi

alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e

compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal

regolamento;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo, la misura del

contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' la

misura espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui

all'articolo 6, comma 3;

d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle

prestazioni nonche' sull'andamento della gestione del Fondo, adottando i

provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la

massima economicita' e trasparenza;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e

prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o

regolamenti;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non

cumulabilita' di cui all'articolo 10.

 

Articolo 5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di

riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi

fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori

interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea

dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di

sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in

forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata di cui

all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai

lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica

soluzione, l'assegno straordinario sara' pari ad un importo corrispondente al

60 per cento del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto

vigente alla data della stipula dell'accordo del 18 luglio 2001, di quanto

sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non

verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo

2, per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dalla data di entrata

in vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal

Fondo, per un massimo di sessanta mesi nell'ambito del periodo di cui al

comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a

pensione di anzianita' o vecchiaia a carico della assicurazione generale

obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un

periodo massimo di sessanta mesi, o inferiore a sessanta mesi, dalla

data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tenere

conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita

certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al comma 1, lettera b),

dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

 

Articolo 6

Finanziamento

1. Per la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e' dovuto al

Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50 per cento (di cui lo 0,375 per cento a

carico del datore di lavoro e lo 0,125 per cento a carico dei lavoratori)

calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori

dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di

fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2,

nella misura non superiore all'1,50 per cento, calcolato sulla retribuzione

imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo

pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai

dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in

carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50 per cento)

sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi

criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),

e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui

ammontare e' determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori

interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura

corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e

della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50 per

cento e' sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), in relazione al conseguimento di

dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni

corrispondenti al fabbisogno necessario.

5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla

data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti,

vengono effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del

Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria

del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri

derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente

regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere a tale

momento presso la Societa', in conto contribuzione ordinaria.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilita' di pertinenza della Societa'

e' determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto

complessivamente versato dalla stessa, a titolo di contributo ordinario ai

sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni

ordinarie erogate dal Fondo.

9. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore

del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle

predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non

oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di

cui al comma 9, la stessa e' assunta dal Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato

generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il Comitato amministratore del

Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di

assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro

tale data il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato

generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi

inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri

documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo

all'ultimo bilancio approvato.

 

Articolo 7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1),

all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che

modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2),

all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che

modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la

riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove

espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),

all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge, previste

per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato alla condizione

che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con un accordo

aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al

comma 1, lettere b) e c) una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato

dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di

lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli

occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali,

ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle

prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e

lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, puo' accedere

tutto il personale dipendente, ferme restando le norme di legge e di

contratto applicabili alle diverse categorie.

 

Articolo 8

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai fini del presente regolamento, l'individuazione dei lavoratori in

esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del

complesso aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in

possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento della pensione di

anzianita' o vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di

lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e,

subordinatamente, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della

legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla

prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene

adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimita' alla

maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore eta'.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori

in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi,

si favorisce, in via preliminare, la volontarieta', che e' esercitata dagli

interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove

ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti

di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di

famiglia.

 

Articolo 9

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al

finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi

di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla

corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto

dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea

dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2),

superiore a 36 ore annue pro-capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite,

eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito,

ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno

previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la

cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il

lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di

sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attivita'

lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto

previsto dalle normative vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro in

essere tra le parti.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno

ordinario e' calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda

mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con

un limite massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 775, per

retribuzioni lorde mensili fino a euro 1549, ovvero con un limite massimo

mensile pari ad un importo lordo di euro 930, per retribuzioni lorde mensili di

importo superiore a euro 1549. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli

relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno

2001 e sono adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni

successivi, nella misura dell'80 per cento dell'indice ISTAT, in conformita' con

quanto stabilito per la cassa integrazione guadagni per l'industria.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato

nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe

spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un

importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata

sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato

nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro. Resta fermo

che per accedere alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni

temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori

complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo,

di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi

nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel residuo periodo.

6. La retribuzione mensile dell'interessato, utile per la determinazione

dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, e' quella

individuata in base alle disposizioni del contratto collettivo in vigore, e

cioe' la retribuzione di cui all'articolo 56 del contratto nazionale di lavoro

dell'11 gennaio 2001, integrata dall'eventuale indennita' di funzione nella

misura in godimento, secondo il criterio contrattuale di 1/312 della

retribuzione annua per ogni giornata.

7. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario

viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della

prestazione lavorativa.

8. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un

assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianita'

prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante

nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione

dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianita';

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario,

cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma

1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia

prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante

nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione

dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di

vecchiaia;

2) l'importo netto delle ritenute di legge sull'assegno straordinario,

cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma

1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

9. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata e'

effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e

la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di

anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta

contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a

quello previsto per la decorrenza della pensione.

10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a

favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione

temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2,

e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del

reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione

del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o

anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di

anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il

conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per

la determinazione della sua misura.

11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di

sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di

erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata

sulla base della retribuzione di cui al comma 6.

12. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata,

nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea

dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno

straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di

finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dell'ente previdenziale di

appartenenza tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo, per

ciascun trimestre, entro il trimestre successivo.

13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono

corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita'

sostitutiva.

14. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia

superiore all'importo complessivo dell'assegno straordinario, spettante, la

societa' corrispondera' al lavoratore, sempreche' abbia formalmente

effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta all'assegno suindicato una

indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra

indicati.

15. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

 

Articolo 10

Cumulabilita' della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili,

in quanto incompatibili, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,

eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni

medesimi derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di altri soggetti

che svolgano attivita' in concorrenza con le attivita' di cui al gruppo Poste

Italiane.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la

corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il

versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il

limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno,

percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 9,

con i redditi da lavoro dipendente eventualmente acquisiti durante il periodo di

fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a

favore di datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse

superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione

dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo,

derivanti da attivita' prestata a favore di datori di lavoro diversi dalla Poste

Italiane S.p.A., compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su

autorizzazione della societa' stessa, in costanza di lavoro nell'importo

corrispondente al trattamento minimo di pensione dell'equivalente Fondo di

previdenza lavoro dipendente e per il 50 per cento dell'importo eccedente il

predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione

correlata nei casi di cui sopra, sara' ridotta in misura pari all'importo dei

redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti

correlati.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione

correlata, nei casi di cui sopra sara' ridotta nei casi di redditi da lavoro

autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione

complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario

di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di

lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare

tempestiva comunicazione alla societa' e al Fondo, dell'instaurazione di

successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione

del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno

stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore

decade dal diritto alla prestazione con ripetizione delle somme indebitamente

percepite oltre gli interessi e la rivalutazione capitale nonche' la cancellazione

della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662

del 1996.

 

Articolo 11

Trasferimento dei rapporti attivi e passivi

Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e

passivi derivanti dagli accordi stipulati in applicazione di quanto previsto

dall'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'

trasferita secondo le modalita' concordate tra le parti stipulanti il contratto

collettivo nazionale del 18 luglio 2001, al «Fondo di solidarieta' per il

sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione

professionale della Poste Italiane S.p.A.», il quale assume in carico le residue

prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne

anticipatamente, con cadenza mensile, l'importo da Poste Italiane S.p.A.

 

Articolo 12

Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di

sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a

favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il

contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, con cui e' stata convenuta

l'istituzione del Fondo, e' salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto

di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di

rinuncia di cui all'articolo 9, comma 13.

 

Articolo 13

Scadenza

Il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e

della riconversione e riqualificazione professionale della Poste italiane

S.p.a.», disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed e' liquidato secondo

la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 14.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si

applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 122

 

 

Note tecniche e codifiche

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione I

Codice conto PIR 21/110

Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento di programmi

formativi di riconversione o riqualificazione professionale

dovuto da Poste Italiane S.p.A. mediante denuncia e

versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969,

di competenza degli anni precedenti - Art. 6, comma 1,

lett. a) del D.I. n. 178/2005

Denominazione abbreviata CTR.ORD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.A) D.I.178/05-A.P.

Tipo variazione I

Codice conto PIR 21/170

Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento di programmi

formativi di riconversione o riqualificazione professionale

dovuto da Poste Italiane S.p.A. mediante denuncia e

versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969,

di competenza dell‘anno in corso - Art. 6, comma 1, lett.

a) del D.I. n. 178/2005

Denominazione abbreviata CTR.ORD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.A) D.I.178/05 -A.C.