INPS
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 16 Novembre 2006 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 132 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai Componenti del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 4 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
SOMMARIO: |
Il D.M. 178/2005, in attuazione dell’art. 2, co. 28 della l. 662/1996, ha istituito uno specifico fondo di solidarietà per il personale di Poste Italiane S.p.A. Si forniscono le istruzioni per il versamento del contributo ordinario di finanziamento del fondo. |
1. QUADRO NORMATIVO
Per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione e per fronteggiare situazioni di crisi di aziende ed enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (allegato 1), prevede, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
1.1) Il Decreto Ministeriale n. 477/1997
Il Decreto Ministeriale 27 novembre 1997, n. 477 (allegato 2), nel delineare i principi e i criteri generali di attuazione delle politiche previste dalla legge 662/1996, rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione di principi e criteri direttivi specifici per la costituzione, nel proprio ambito di riferimento, di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
1.2) Il contratto collettivo
Con l’accordo del 28 luglio 2001, sottoscritto da Poste italiane S.p.A. con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si è convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.”, al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale ("esuberi") nell’ambito e in connessione col processo di riorganizzazionedi Poste Italiane S.p.A.
1.3) Il Decreto di attuazione
In attuazione della previsione dell’articolo 1, comma 1 del D.M. n. 477/1997 e dell’accordo del 28 luglio 2001, con il decreto interministeriale 1 luglio 2005 n. 178 (G.U. n 208 del 7 settembre 2005), è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del suddetto Fondo (allegato 3).
1.3.1) Ambito di applicazione del Regolamento
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente da Poste italiane S.p.A. Sono in corso approfondimenti volti a stabilire se e in che misura la disciplina del Fondo si applica al personale dirigente e alle società controllate da Poste Italiane S.p.A.
2. CARATTERISTICHE DEL FONDO
2.1) Amministrazione
Il Fondo, che ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, è gestito da un "Comitato amministratore". In data 2 marzo 2006 il Comitato si è regolarmente insediato; per la sua composizione, la durata delle cariche, i compiti e quant'altro, si rimanda al Regolamento allegato.
2.2) Finalità
Il Fondo, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di fornire uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
2.3) Prestazioni a carico del Fondo
Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede: a) in via ordinaria: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale; 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa; b) in via straordinaria: all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
Il Fondo, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito versa, altresì, la correlata contribuzione figurativa, di cui all'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
2.4) Finanziamento
A decorrere dall’ 1/11/2006 le prestazioni del Fondo sono finanziate da un:
- contributo ordinario; per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti delle Poste Italiane S.p.A. con contratto a tempo indeterminato (con la riserva sopra accennata per i dirigenti); eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione;
- contributo addizionale; in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%; l’aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro; la misura effettiva del contributo addizionale sarà determinata applicando l’aliquota alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato;
- contributo straordinario; per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 2, co. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% può essere sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno.
2.5) Scadenza
Il Fondo ha durata fino al 31 agosto 2015.
3. Adempimenti procedurali
3.1) Codifica Azienda
Fino a quando non sarà sciolta la riserva di cui al par. 1.3.1) il contributo ordinario sarà versato solo da Poste italiane S.p.A. e con esclusione del personale dirigente.
Poste Italiane S.p.A. denuncerà il contributo ordinario avvalendosi della posizione contributiva già attiva presso la direzione subprovinciale di Roma Eur; tale posizione dovrà essere contraddistinta, a decorrere dal 1/11/2006, dal codice di autorizzazione "3R”, che assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A”.
3.2) Modalità di compilazione del DM10/2 Ai fini del versamento del contributo ordinario, Poste italiane S.p.A si atterrà alle seguenti modalità:
Con successive circolari verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale ed alla contribuzione figurativa correlata agli assegni straordinari per il sostegno al reddito.
4. ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà di che trattasi è stata istituita la seguente Gestione:
in seno alla quale è stata istituita la contabilità separata "PIR - Gestione assicurativa a ripartizione".
Per la rilevazione del contributo ordinario (0,50%), dovuto da Poste Italiane S.p.A. per il finanziamento di detto Fondo ed evidenziato nel DM 10/2 secondo le modalità illustrate nel precedente punto 3.2), sono stati istituiti i conti PIR 21/170 e PIR 21/110 relativi, rispettivamente, al contributo di competenza dell'anno in corso e al contributo di competenza degli anni precedenti.
Riguardo alla rilevazione contabile degli altri proventi e degli oneri, oggetto di trattazione nelle parti precedenti della presente circolare, saranno fornite le necessarie istruzioni al momento in cui saranno emanate le relative disposizioni operative.
Nell’allegato n. 4 vengono riportati i sopracitati conti PIR 21/110 e PIR 21/170.
Il Direttore Generale Crecco |
Note alla circolare
All. 1
Legge 23 dicembre 1996 n. 662. (Pubblicata sul supplemento ordinario n.
233 alla "Gazzetta Ufficiale" del 28 dicembre 1996 n. 303). – STRALCIO –
Art. 2.
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure
per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni
di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità,
nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di
ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi
finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per
cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei
relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con
determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non
superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della
contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte
quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive
nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
Allegato 2
Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477.
(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 13 gennaio 1998 n. 9).
REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI PER LE
AREE NON COPERTE DA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma
3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte
in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più
decreti misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree sprovviste
di detto sistema;
Visto l'articolo 17, commi 25 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Ritenuta l'esigenza di procedere all'emanazione di un regolamento-quadro
propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;
Sentite le organizzazioni sindacali individuate, al fine dell'adozione del
presente regolamento, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24
settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 14 luglio
1997;
Tenuto conto che nel predetto parere si sottolinea l'opportunità, essendo il
presente regolamento di carattere sperimentale, di prevedere tempi e
procedure di verifica dei risultati, al fine di un
eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 16
ottobre 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Articolo 1
1. Per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema
pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di
ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, emana i regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel momento
in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni.
2. I contratti di cui al comma 1 contengono:
a) la richiesta di emanazione di norme per fronteggiare situazioni di eccedenze
di personale, transitorie o strutturali, per gli ambiti di riferimento dei quali va
precisata la definizione;
b) l'individuazione di specifici istituti per il perseguimento, nelle predette
situazioni, di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione,
prevedendo criteri, entità e modalità di concessione degli interventi e dei
trattamenti da essi previsti;
c) la prefigurazione, sulla base di uno specifico piano pluriennale, del
finanziamento dei predetti istituti, in misura adeguata all'entità degli interventi
e dei trattamenti, comprensivi della copertura figurativa necessaria, nonché
all'entità degli oneri di amministrazione del fondo di cui all'articolo 3,
attraverso un contributo da determinarsi in misura non inferiore, nel
complesso, allo 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base
imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed
assistenza sociale. L'eventuale concorso del lavoratore a detto finanziamento
non può essere superiore al 25% del contributo prefigurato;
d) la prefigurazione di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro,
in caso di ricorso ai predetti istituti, modulato con riferimento all'entità e alla
durata dell'intervento richiesto, nonché al numero dei soggetti interessati, in
misura non superiore a tre volte quello della contribuzione ordinaria
prefigurata di cui alla lettera c);
e) la prefigurazione, per i settori caratterizzati da esubero strutturale di
addetti, di ulteriori interventi e trattamenti straordinari atti a favorire i processi
di ristrutturazione aziendale. Gli ulteriori contributi allo scopo necessari sono a
totale carico dei datori di lavoro e commisurati all'entità degli interventi e
trattamenti richiesti, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del fondo di cui
all'articolo 3, comma 1. Le richieste dei datori di lavoro sono ammesse entro la
data ultima che deve essere prevista dai regolamenti di cui al comma 1;
f) la definizione delle regole relative alla designazione degli esperti in seno al
comitato amministratore di cui all'articolo 3.
3. I contratti collettivi, depositati ai sensi del comma 1 e conformi alle
disposizioni del comma 2, costituiscono principi e criteri direttivi, validi ai fini
dell'esercizio del potere regolamentare, per il proprio ambito di riferimento.
Art. 2
1. Ai contributi di finanziamento, di cui al precedente articolo 1, si applicano le
disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
2. Gli interventi a carico dei fondi, di cui al successivo articolo 3, sono concessi
previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse
già acquisite.
Articolo 3
1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma
cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo.
2. Nello stesso regolamento sono previste le modalità di liquidazione del fondo,
con la previsione di riversare gli eventuali avanzi della gestione liquidatoria alle
gestioni o fondi pensionistici delle categorie che hanno alimentato il fondo
medesimo.
3. Costituisce organo deputato alla gestione di ciascun fondo, di cui al comma
1, un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza
dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione
stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e
compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal
regolamento;
c) fare proposte alle parti firmatarie dell'accordo, di cui all'articolo 1, comma 1,
in materia di contributi, interventi e trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e
sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
4. Il comitato è composto da esperti designati, nel rispetto delle regole poste
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nonché da due
funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Le
funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a
cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Il comitato è nominato con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rimane in carica per
la durata prevista del medesimo contratto collettivo. Il presidente del comitato
è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Le deliberazioni del comitato
vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il
voto del presidente.
Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio
sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato,
con voto consultivo.
5. Per lo svolgimento delle attività di ciascun fondo provvede l'INPS con le
proprie strutture ed i relativi oneri sono determinati dal consiglio di
amministrazione dell'istituto, sentito il comitato amministratore.
6. Le organizzazioni sindacali, come individuate nel preambolo del presente
regolamento, dopo dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, si
incontrano, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per una
verifica dei risultati, al fine di un eventuale adeguamento degli interventi e
della relativa disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 luglio 2005, n. 178
(GU n. 208 del 7-9-2005)
Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il
sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della
riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane
S.p.A.».
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17,
comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte
in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o
piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per
fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di
detto sistema;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un
regolamento quadro propedeutico all'adozione di specifici regolamenti
settoriali per la materia;
Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto l'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha
previsto che per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' applicabile a Poste
Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001 con cui, in attuazione
delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e' stato convenuto di
istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) il
«Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, della occupazione e
della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.»;
Visto il successivo accordo del 16 ottobre 2001, con il quale si e' convenuto di
modificare l'articolo 3 del sopra citato contratto collettivo nazionale del 18
luglio 2001;
Visto l'ulteriore accordo del 17 dicembre 2003, con il quale si e' convenuto di
procedere ad una diversa formulazione dell'articolo 5, comma 2, del presente
regolamento, fissando un termine massimo per la presentazione delle richieste
di erogazione delle prestazioni;
Sentite nella riunione del 9 novembre 2001 le organizzazioni individuate,
al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del citato
contratto collettivo del 18 luglio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota del 4 aprile 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Articolo 1
Costituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale
del personale della «Poste Italiane S.p.A.».
1. E' istituito presso l'I.N.P.S. il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del
reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del
personale della Poste Italiane S.p.A.», di seguito denominato: «Fondo».
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Articolo 2
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori
delle Poste Italiane S.p.A. che, nell'ambito ed in connessione con
processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione
aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalita';
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione.
Articolo 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un «Comitato amministratore» composto da sette
esperti designati da Poste Italiane S.p.A. e da sette esperti designati dalle
organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro,
maggiormente rappresentative in base alle previsioni normative vigenti, in
possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di
lavoro ed occupazione, nonche' da due rappresentanti con qualifica non
inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la
validita' delle sedute e' necessaria la presenza dei due terzi dei componenti
del comitato amministratore. Le deliberazioni vengono assunte a
maggioranza dei presenti, SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL,
SAILP-CONFSAL e UGL comunicazioni, provvederanno a designare un
elemento ciascuno. L'ulteriore esperto verra' nominato da TECSTAT-USPPI,
UNIONQUADRI e SINDIP-QUADRI, nel rispetto dei criteri di rotazione.
2. Il presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri
membri.
3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio
sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo
delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e la nomina non
puo' essere effettuata per piu' di due volte. Nel caso in cui durante il
mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu'
componenti del Comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il
periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al
comma 1.
Articolo 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e
vigilanza dell'I.N.P.S., i bilanci annuali della gestione, preventivo e
consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi
alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e
compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal
regolamento;
c) deliberare, sentite le parti firmatarie dell'accordo, la misura del
contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' la
misura espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui
all'articolo 6, comma 3;
d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione del Fondo, adottando i
provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la
massima economicita' e trasparenza;
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e
prestazioni;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti;
h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui all'articolo 10.
Articolo 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi
fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori
interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea
dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di
sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in
forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai
lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica
soluzione, l'assegno straordinario sara' pari ad un importo corrispondente al
60 per cento del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto
vigente alla data della stipula dell'accordo del 18 luglio 2001, di quanto
sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non
verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo
2, per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal
Fondo, per un massimo di sessanta mesi nell'ambito del periodo di cui al
comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a
pensione di anzianita' o vecchiaia a carico della assicurazione generale
obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un
periodo massimo di sessanta mesi, o inferiore a sessanta mesi, dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tenere
conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita
certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al comma 1, lettera b),
dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Articolo 6
Finanziamento
1. Per la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e' dovuto al
Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50 per cento (di cui lo 0,375 per cento a
carico del datore di lavoro e lo 0,125 per cento a carico dei lavoratori)
calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di
fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2,
nella misura non superiore all'1,50 per cento, calcolato sulla retribuzione
imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo
pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai
dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in
carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50 per cento)
sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui
ammontare e' determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori
interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e
della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50 per
cento e' sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), in relazione al conseguimento di
dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni
corrispondenti al fabbisogno necessario.
5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla
data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.
6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti,
vengono effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del
Fondo, con cadenza annuale.
7. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria
del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri
derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente
regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere a tale
momento presso la Societa', in conto contribuzione ordinaria.
8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilita' di pertinenza della Societa'
e' determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto
complessivamente versato dalla stessa, a titolo di contributo ordinario ai
sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni
ordinarie erogate dal Fondo.
9. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore
del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle
predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non
oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di
cui al comma 9, la stessa e' assunta dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il Comitato amministratore del
Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di
assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro
tale data il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi
inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri
documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo
all'ultimo bilancio approvato.
Articolo 7
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1),
all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2),
all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la
riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove
espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge, previste
per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato alla condizione
che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con un accordo
aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al
comma 1, lettere b) e c) una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato
dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di
lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli
occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali,
ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle
prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e
lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, puo' accedere
tutto il personale dipendente, ferme restando le norme di legge e di
contratto applicabili alle diverse categorie.
Articolo 8
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai fini del presente regolamento, l'individuazione dei lavoratori in
esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del
complesso aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in
possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento della pensione di
anzianita' o vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di
lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e,
subordinatamente, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla
prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene
adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimita' alla
maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore eta'.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori
in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi,
si favorisce, in via preliminare, la volontarieta', che e' esercitata dagli
interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove
ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti
di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di
famiglia.
Articolo 9
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al
finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla
corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto
dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea
dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2),
superiore a 36 ore annue pro-capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite,
eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito,
ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno
previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la
cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il
lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di
sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attivita'
lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto
previsto dalle normative vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro in
essere tra le parti.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno
ordinario e' calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda
mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con
un limite massimo mensile pari ad un importo lordo di euro 775, per
retribuzioni lorde mensili fino a euro 1549, ovvero con un limite massimo
mensile pari ad un importo lordo di euro 930, per retribuzioni lorde mensili di
importo superiore a euro 1549. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli
relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno
2001 e sono adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni
successivi, nella misura dell'80 per cento dell'indice ISTAT, in conformita' con
quanto stabilito per la cassa integrazione guadagni per l'industria.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato
nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un
importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata
sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato
nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro. Resta fermo
che per accedere alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori
complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo,
di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi
nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel residuo periodo.
6. La retribuzione mensile dell'interessato, utile per la determinazione
dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, e' quella
individuata in base alle disposizioni del contratto collettivo in vigore, e
cioe' la retribuzione di cui all'articolo 56 del contratto nazionale di lavoro
dell'11 gennaio 2001, integrata dall'eventuale indennita' di funzione nella
misura in godimento, secondo il criterio contrattuale di 1/312 della
retribuzione annua per ogni giornata.
7. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario
viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della
prestazione lavorativa.
8. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un
assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianita'
prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianita';
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario,
cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma
1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia
prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia;
2) l'importo netto delle ritenute di legge sull'assegno straordinario,
cosi' come stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 5, comma
1, lettera d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
9. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata e'
effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e
la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di
anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta
contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a
quello previsto per la decorrenza della pensione.
10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a
favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione
temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2,
e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del
reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione
del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o
anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di
anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il
conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per
la determinazione della sua misura.
11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di
erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata
sulla base della retribuzione di cui al comma 6.
12. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata,
nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea
dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno
straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di
finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dell'ente previdenziale di
appartenenza tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo, per
ciascun trimestre, entro il trimestre successivo.
13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono
corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita'
sostitutiva.
14. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia
superiore all'importo complessivo dell'assegno straordinario, spettante, la
societa' corrispondera' al lavoratore, sempreche' abbia formalmente
effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta all'assegno suindicato una
indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra
indicati.
15. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Articolo 10
Cumulabilita' della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili,
in quanto incompatibili, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di altri soggetti
che svolgano attivita' in concorrenza con le attivita' di cui al gruppo Poste
Italiane.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la
corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il
versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il
limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno,
percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 9,
con i redditi da lavoro dipendente eventualmente acquisiti durante il periodo di
fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a
favore di datori di lavoro diversi dalla Poste Italiane S.p.A.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse
superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione
dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo,
derivanti da attivita' prestata a favore di datori di lavoro diversi dalla Poste
Italiane S.p.A., compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su
autorizzazione della societa' stessa, in costanza di lavoro nell'importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione dell'equivalente Fondo di
previdenza lavoro dipendente e per il 50 per cento dell'importo eccedente il
predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione
correlata nei casi di cui sopra, sara' ridotta in misura pari all'importo dei
redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti
correlati.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione
correlata, nei casi di cui sopra sara' ridotta nei casi di redditi da lavoro
autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione
complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario
di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di
lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare
tempestiva comunicazione alla societa' e al Fondo, dell'instaurazione di
successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione
del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore
decade dal diritto alla prestazione con ripetizione delle somme indebitamente
percepite oltre gli interessi e la rivalutazione capitale nonche' la cancellazione
della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662
del 1996.
Articolo 11
Trasferimento dei rapporti attivi e passivi
Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e
passivi derivanti dagli accordi stipulati in applicazione di quanto previsto
dall'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
trasferita secondo le modalita' concordate tra le parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale del 18 luglio 2001, al «Fondo di solidarieta' per il
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale della Poste Italiane S.p.A.», il quale assume in carico le residue
prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne
anticipatamente, con cadenza mensile, l'importo da Poste Italiane S.p.A.
Articolo 12
Contributi sindacali
Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di
sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a
favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il
contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, con cui e' stata convenuta
l'istituzione del Fondo, e' salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto
di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di
rinuncia di cui all'articolo 9, comma 13.
Articolo 13
Scadenza
Il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale della Poste italiane
S.p.a.», disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed e' liquidato secondo
la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.
Art. 14.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 27 novembre 1997, n. 477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° luglio 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 122
Note tecniche e codifiche
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto PIR 21/110
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione professionale
dovuto da Poste Italiane S.p.A. mediante denuncia e
versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969,
di competenza degli anni precedenti - Art. 6, comma 1,
lett. a) del D.I. n. 178/2005
Denominazione abbreviata CTR.ORD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.A) D.I.178/05-A.P.
Tipo variazione I
Codice conto PIR 21/170
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione professionale
dovuto da Poste Italiane S.p.A. mediante denuncia e
versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969,
di competenza dell‘anno in corso - Art. 6, comma 1, lett.
a) del D.I. n. 178/2005
Denominazione abbreviata CTR.ORD.DM 5.2.69 ART.6 C.1 LETT.A) D.I.178/05 -A.C.