INPS

Circolare 27 febbraio 2004 n°12


 

 

 

 

Oggetto: Personale delle aziende di credito ammesso a fruire degli assegni straordinari per il sostegno al reddito a seguito di processi di agevolazione all’esodo.

 

Sommario: 1. Premessa; 2. Aspetti procedurali; 3. Modalità di determinazione dell’importo teorico di pensione finalizzato all’erogazione dell’assegno straordinario; 4. Liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico.

 

istituto nazionale di previdenza

per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici

Ufficio I – Normativa

 

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

 

                                      E, p.c.     Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali

Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle

Consulenze Professionali

All’INPS –

Direzione Centrale delle Prestazioni

All’INPS –

Direzione Centrale Entrate Contributive

All’INPS –

Progetto Interventi in favore dell’occupazione

 

                                                    LORO SEDI

1.Premessa

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 158/2000, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 139 del 16 giugno 2000, è stato adottato il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

Il Fondo di solidarietà istituito presso l’Inps provvede ad erogare, in favore di tale personale, prestazioni ordinarie e straordinarie assimilabili sostanzialmente a pensionamenti anticipati e a indennità da corrispondere ai lavoratori sospesi dal lavoro o per i quali sia stata disposta una riduzione dell’orario di lavoro (art.5 del decreto).

In particolare il Fondo eroga, su richiesta del datore di lavoro, un assegno straordinario per il sostegno al reddito nei confronti di quei dipendenti, compresi i dirigenti, delle aziende di credito che sono stati dichiarati in esubero per effetto di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi e che maturano i requisiti della pensione di anzianità o vecchiaia entro un periodo massimo di 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

L’assegno in parola, concesso per un massimo di 60 mesi, è pari a:

- l’importo netto del trattamento pensionistico spettante determinato secondo le regole previste dall’ordinamento previdenziale cui risulta essere iscritto l’interessato considerando anche la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;

- l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

Per i periodi di erogazione del beneficio, compresi tra la cessazione dal rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o di anzianità contributiva richiesti per la maturazione del relativo diritto a pensione, il Fondo versa alla competente gestione assicurativa obbligatoria una contribuzione correlata.

Sono interessati alle prestazioni di cui all’articolo 5 del D.M. 158/2000, oltre i lavoratori a favore dei quali le aziende di credito versano la contribuzione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, anche quei dipendenti che hanno mantenuto l’iscrizione all’INPDAP.

Al fine di disciplinare il trasferimento dei dati indispensabili, per consentire l’erogazione dell’assegno e il trasferimento della correlata contribuzione dall’Inps all’Inpdap, è stata stipulata un’apposita convenzione.

 

2.Aspetti procedurali

Le aziende di credito, espletate tutte le procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, per i dipendenti iscritti all’ INPDAP coinvolti nei processi di agevolazione all’esodo, sono tenute a presentare alla Sede provinciale o territoriale dell’ INPDAP, competente in base alla residenza dell’iscritto, apposita domanda di accesso all’assegno straordinario per il sostegno al reddito.

Le medesime aziende devono corredare tale istanza con la documentazione attestante la posizione giuridica ed economica del personale in oggetto inerente il periodo di attività lavorativa (mod.98.2 o, per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° giugno 2004, mod.PA04), la dichiarazione di periodi riscattati o ricongiunti, nonché la data di decorrenza e di cessazione dell’assegno.

Nel prospetto informativo devono essere, pertanto, indicati i servizi e/o periodi utili a pensione, compresi quelli eventualmente già oggetto di computo, riscatto e ricongiunzione e la partita debitoria con la data di inizio e fine ritenuta, la tipologia della trattenuta e l’ente beneficiario.

Devono essere certificate, inoltre, tutte le retribuzioni, espresse in ragione annua per tredici mensilità, nonché gli importi dei compensi accessori percepiti dal 1° gennaio 1996.

 

3.Modalità di determinazione dell’importo teorico di pensione finalizzato all’erogazione dell’assegno straordinario.

Una volta ricevuta la domanda di accesso ai benefici di cui al D.M. n.158/2000 e la documentazione indicata nel precedente paragrafo, la Sede deve preliminarmente verificare la sussistenza del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità in base ai requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente all’atto della decorrenza dell’assegno considerando, a tal fine, tutti i periodi prestati presso l’azienda, gli eventuali periodi oggetto di riscatto, computo e/o ricongiunzione nonché il periodo di fruizione del beneficio che, si rammenta, può essere erogato fino ad un massimo di 60 mesi.

Qualora ricorrano tali condizioni, si deve calcolare l’importo “teorico” di pensione, espresso in 13 mensilità, sulla base dell’anzianità contributiva comprensiva del periodo di percezione dell’assegno straordinario e tenendo presente che:

- per la quota A) si considera la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio così come specificata nel prospetto informativo trasmesso dalle aziende di credito con riferimento ai soli emolumenti fissi e ricorrenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

- per la quota B) viene presa a base la retribuzione contributiva media annua percepita nel periodo di riferimento (articolo 7 del decreto legislativo n. 503/1992 e successive modificazioni e integrazioni) fino alla data di cessazione dal servizio, comprensiva degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996.

Se agli atti risulta una domanda di ricongiunzione e/o riscatto non ancora definita, la Sede è tenuta ad emettere il relativo provvedimento; in tal caso l’interessato dovrà pagare l’onere, nei termini previsti, in unica soluzione in quanto, pur avendo risolto il rapporto di lavoro, lo stesso non ha assunto lo status di pensionato.

Analogamente, qualora l’iscritto abbia in corso il pagamento rateale del contributo di riscatto, di ricongiunzione e/o di una sovvenzione contro cessione di quota della retribuzione con l’INPDAP, la Sede deve provvedere a recuperare il residuo debito in unica soluzione.

Si precisa che la procedura di cui al presente paragrafo non comporta l’emanazione di una determinazione di pensione e della relativa messa in pagamento, in quanto il calcolo della pensione “teorica” è solamente propedeutico alla definizione dell’importo dell’assegno straordinario che il Fondo deve erogare.

Sarà cura della Sede trasmettere, anche via fax, all’INPS – Direzione Centrale Prestazioni – Via Ciro il Grande n. 21 00144 Roma fax 06 59054485 - la richiesta di erogazione dell’assegno straordinario corredata della relativa documentazione nonché l’importo del trattamento pensionistico teorico, comunicato nella nota di accompagnamento. Contestualmente, si dovrà predisporre un apposito scadenzario in relazione alla data di maturazione dei requisiti prescritti per l’accesso al pensionamento.

Gli Uffici Inps comunicheranno alla Sede territoriale o provinciale dell’INPDAP competente la cessazione della corresponsione del beneficio ovvero l’eventuale revoca totale o parziale dello stesso e della contribuzione correlata, a seguito di instaurazione, da parte dell’interessato, di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi.

4. Liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico

Alla maturazione dei requisiti prescritti per l’accesso al pensionamento, gli Uffici Inps che gestiscono l’attività del Fondo trasmettono alla Sede INPDAP competente la certificazione attestante l’anzianità contributiva maturata presso il medesimo Fondo.

Qualora dalla suddetta certificazione non risultino elencati tutti i periodi utili alla maturazione del diritto alla pensione, la Sede è tenuta a richiedere all’ex datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva con l’indicazione analitica dei periodi per i quali ha versato contribuzione correlata all’assegno straordinario.

La Sede INPDAP competente, ricevuta la domanda di pensione da parte dell’interessato nonché l’eventuale dichiarazione sostitutiva di cui sopra, liquida il trattamento pensionistico valutando, nell’anzianità contributiva, anche il periodo di iscrizione al Fondo e tenendo presente che:

- per la quota A) si considera la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio così come specificata nel prospetto informativo già trasmesso dalle aziende di credito con riferimento ai soli emolumenti fissi e ricorrenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

- per la quota B) viene presa a base la retribuzione contributiva media annua percepita nel periodo di riferimento (articolo 7 del decreto legislativo n. 503/1992 e successive modificazioni e integrazioni) fino alla data di decorrenza della pensione, comprensiva degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996, considerando che per gli anni di iscrizione al Fondo andrà presa a riferimento la stessa retribuzione annua contributiva percepita all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il relativo trattamento di pensione decorre dal primo giorno successivo alla data di cancellazione dal Fondo, in caso di pensione di vecchiaia, ovvero dalle date di decorrenza fissate dall’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449 (c.d. “finestre”) nell’ipotesi di trattamento pensionistico di anzianità.

Considerato che i lavoratori interessati alla corresponsione dei benefici di cui all’oggetto si trovano nella particolare situazione di aver risolto il rapporto di lavoro, si invitano le aziende di credito coinvolte a trasmettere con largo anticipo la relativa istanza con la documentazione prescritta e le Sedi ad adottare una procedura d’urgenza per il calcolo dell’importo “teorico” di pensione finalizzato all’erogazione dell’assegno in esame da parte del Fondo.

Per gli aspetti connessi alla contribuzione correlata all’assegno straordinario , versata al “Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle aziende di credito” istituito presso l’Inps, si precisa che questa sarà trasferita al regime previdenziale Inpdap mediante versamento sulla contabilità speciale 4056 di Tesoreria provinciale (c/c T.C. 29821) intestata a:

INPDAP – GESTIONE AUTONOMA D – CPDEL e con l’applicazione dell’aliquota contributiva dal 32,35%, in base alle modalità che saranno fissate direttamente dalle gestioni previdenziali interessate.

La presente Circolare viene diramata d’intesa con l’Inps.

 

                                             Il Direttore Generale

Dr. Luigi Marchione

F.to Dr. Marchione

 

 

 

 

 


 

                                                                                      Allegato 2

INPS

SEDE/AGENZIA di ………………

 

 

 

                                                      

ALL’INPDAP

SEDE PROVINCIALE

               Via

 

 

 

 

Oggetto

Fondo per il sostegno al Reddito di cui al Decreto Ministeriale 28 aprile 2000, n.158 –

Certificazione dell’anzianità contributiva

 

 

 

Per consentire la liquidazione del trattamento pensionistico a favore dell’interessato, si comunica che il sig./la sig.ra

(cognome/nome)………………………………………………………………, nato/a a (luogo di nascita)……………… il (data di nascita)…………………………,

ha percepito l’assegno straordinario a sostegno del reddito n. ……………., in carico a questa struttura INPS, per il periodo dal…………………….. al …………………..

 

La contribuzione correlata in favore del signor…………………………………………………... è stata versata per il periodo dal…………..al……………

                                              

                                              

Il responsabile del processo assicurato/pensionato

 

 

 

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