INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 20.4.2006 n° 12002)
|
OGGETTO: |
Sentenza della Corte Costituzionale n. 264 del 1994 |
|
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
AI
DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE Oggetto: Sentenza
della Corte Costituzionale n. 264 del 1994 Da parte di alcune
strutture periferiche sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità
di applicazione della sentenza n.264 del 1994 della Corte Costituzionale,
anche a seguito di alcuni comportamenti difformi che si sarebbero evidenziati
sul territorio. In particolare è
stato chiesto se, in presenza di una riduzione della retribuzione
nell’ultimo quinquennio, sia possibile neutralizzare, ai fini del calcolo
della pensione, escusivamente i periodi di attività lavorativa meno
retribuiti che abbassano la retribuzione media settimanale di riferimento, e
calcolare la pensione prendendo in considerazione, ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile, unicamente i periodi durante
i quali siano state percepite retribuzioni superiori. Al riguardo si
richiama il punto 2 della circolare n. 133 del 1997, con la quale è stato
precisato che “ai fini del calcolo della pensione in applicazione della
sentenza n.264 deve essere escluso dal computo della retribuzione
pensionabile e dell'anzianità contributiva tutto il periodo di lavoro svolto
a partire dal cambiamento di attività, ovvero, in caso di riduzione
retributiva avvenuta nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, tutto il
periodo di lavoro svolto a partire dall'anno solare in cui è iniziata tale riduzione”.
Si ribadisce
pertanto l’impossibilità di procedere alla neutralizzazione di singoli
periodi, e la necessità di escludere dal calcolo della pensione anche tutti i
periodi di lavoro successivi alla riduzione retributiva. Il presente
messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet
dell'Istituto.
IL
DIRETTORE CENTRALE
NORI |