INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo
e il Coordinamento dell’Area Agricola
(Circolare 23 luglio 2004 n° 117)
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OGGETTO: |
Decreto Interministeriale 21
aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione dell’art. 4,
commi 21 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004),
in materia di riduzione delle sanzioni civili e di rateizzazione dei debiti contributivi
per il settore agricolo. |
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SOMMARIO: |
1)Determinazione della misura delle sanzioni civili
(art. 1).Individuazione delle aziende destinatarie delle agevolazioni in
materia di riscossione di crediti contributivi (art.1). 2)Crediti contributivi oggetto di rideterminazione delle
sanzioni civili ai sensi dell’art. 4 comma 21 della legge 24 dicembre 2003 n.
350. 3) Pagamento rateale in venti rate trimestrali costanti.
Individuazione delle aziende destinatarie di tale pagamento rateale (art. 2). 4)Crediti contributivi oggetto di rateazione ai
sensi dell’art. 2. 5)Estensione dei benefici alle
aziende di cui all’art. 9 comma 17 della Legge 289/2002 nonché alle imprese
del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagine o altro
fenomeno naturale. |
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L’art. 4 commi 21, 22,
23, 24, 27 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 fissa nuovi criteri
riguardo la determinazione della misura delle sanzioni civili sui
mancati pagamenti totali o parziali dei contributi e premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, da applicare nei riguardi delle
aziende del settore agricolo che siano state interessate da eventi
eccezionali alla data del 30 settembre 2003. 1) Fermo restando l’integrale
pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali, la misura delle sanzioni civili è pari al tasso degli
interessi legali qualora le aziende del settore agricolo siano state
interessate, alla data del 30 settembre 2003, da: · Calamità
naturali o avversità atmosferiche dichiarate ai sensi dell’art. 2, comma 2,
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, da provvedimenti assunti ai sensi
dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero abbiano formato
oggetto di disposizioni di legge; · Emergenze
di carattere sanitario individuate con ordinanze assunte ai sensi degli
articoli 10 e 11 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 giugno 1954, n. 142; · Emergenze
fitosanitarie dichiarate da provvedimenti adottati ai sensi della legge 18
giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni. Alla data di emissione della
presente circolare il tasso degli interessi legali è pari al 2,5% in ragione
di anno. La misura delle sanzioni civili ordinarie, ai sensi dell’art. 116
della legge 388/2000, è pari al 7,50% (T.U.R. maggiorato di 5,5 punti
percentuali). Le sanzioni irrogate e
notificate in ruoli resi esecutivi ai sensi del D. Lgs. 46/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, con gli avvisi bonari emessi
dall’Istituto, o con altri atti finalizzati all’interruzione dei termini
prescrizionali saranno rideterminate, limitatamente alle aziende del settore
agricolo con le caratteristiche suindicate, nella nuova misura degli
interessi legali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto. 2) A seguito di precisazioni
fornite dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sentito anche in proposito il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, si sottolinea la necessità dell’esistenza di un nesso causale tra
evento eccezionale e relativa omissione contributiva. Pertanto, i crediti
per contributi previdenziali ed assistenziali per i quali la normativa in
argomento prevede la rideterminazione delle sanzioni civili al tasso degli
interessi legali sono quelli scaduti e non pagati a causa del
verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 1), e, nel caso di evento con
previsione di sospensione, non onorati dal debitore alla successiva ripresa
della riscossione. Rientrano, quindi, nell’operatività della norma esclusivamente
i debiti per contributi, premi ed accessori di legge, successivi
all’evento eccezionale ed a questo legati da vincolo di causalità, ed in
essere alla data del 30 settembre 2003. Il comma 2 dell’art. 1 del
Decreto Interministeriale del 21 aprile 2004 in oggetto stabilisce,
inoltre, che resta fermo quanto stabilito dall’art. 1 comma 220
della legge 662/1996 (nelle ipotesi di procedure concorsuali, in
caso di pagamento integrale di contributi e spese, la somma aggiuntiva può
essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori). 3) L’art. 2 del Decreto
Interministeriale in argomento prevede la possibilità di concedere una
rateazione fino a venti rate trimestrali costanti per il
pagamento dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, alle aziende agricole nei seguenti
casi di particolare eccezionalità, verificatisi al 30 settembre 2003: · Qualora
uno degli eventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1 (particolari
condizioni soggettive dell’azienda sopradescritte) abbia comportato danni non
inferiori al 35% della produzione lorda vendibile rispetto all’anno
precedente al verificarsi dell’evento ovvero si sia protratto per due o più
anni consecutivi; · Qualora
siano state interessate da procedure concorsuali. Il tasso di interesse di differimento,
da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale
vigente all’atto della rateizzazione (art. 4 comma 23 legge 24 dicembre 2003
n. 350). 4) La richiesta di
rateizzazione riguarda i crediti per contributi e sanzioni civili di
cui al punto 2), semprechè l’azienda agricola sia stata colpita da
uno degli eventi di cui al punto 1) “che abbia comportato danni non
inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile rispetto all’anno
precedente al verificarsi dell’evento ovvero si sia protratto per due o più
anni consecutivi”. Possono accedere al pagamento
dilazionato anche le aziende agricole interessate da procedure concorsuali. L’organo competente a decidere
sulla domanda di rateizzazione è, analogamente alle rateizzazioni ordinarie
concesse dall’Istituto, il Direttore della sede Regionale dell’INPS. La domanda di rateizzazione
può essere presentata, per i contributi previdenziali come sopra individuati
iscritti in ruoli esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.
Lgs. n.46/99 (cfr. circolare n. 224 del 21.12.1999), secondo cui “la
richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima
dell’inizio della procedura esecutiva”. Al riguardo si precisa che
l’iscrizione di ipoteca e di fermo amministrativo da parte del concessionario
rappresenta un mero atto conservativo dei beni del debitore e, di
conseguenza, non impediscono la concessione della rateizzazione. 5) Ai sensi del comma 27
dell’art. 4 Legge n. 350/2003, i benefici di cui ai commi da 17 a 26 del
medesimo art. 4 sono estesi alle aziende agricole operanti nei territori
della Sicilia orientale colpiti dal sisma 90, nonché alle “imprese del
settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni
naturali che comportino la moria della fauna marina o l’impossibilità di
svolgere attività di pesca o di allevamento”. Adempimenti delle aziende Le aziende interessate alla
riduzione delle sanzioni civili e/o alla rateizzazione dei debiti per
contributi previdenziali, dovranno produrre domanda su modello predisposto
dall’Istituto e già trasmesso alle Sedi con messaggio n. 171918 dell’8 giugno
2004. Nei casi previsti dal comma 1 lettera b) (emergenze di
carattere sanitario), lettera c) (emergenze fitosanitarie), e dal comma 27
dell’art. 4 Legge n. 350/2003 (imprese del settore ittico inquadrate nel
settore agricolo), le aziende devono allegare le certificazioni rilasciate
dalle autorità sanitarie competenti. Nel caso in cui l’azienda
chiede la rateizzazione del debito contributivo ed è interessata da procedura
concorsuale di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 1 del Decreto
Interministeriale in argomento, deve allegare la relativa certificazione. Adempimenti delle Sedi Le sedi, all’atto della
ricezione delle domande, dovranno procedere alla sospensione delle
partite debitorie iscritte a ruolo relative ai periodi di cui al punto 2),
non procedere all’invio degli avvisi bonari per i crediti in fase
amministrativa, né procedere all’infasamento dei crediti stessi. Dopo la verifica della
sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto in argomento, gli Uffici
devono provvedere a: · rideterminare
le sanzioni ai sensi dell’art. 1. La misura delle sanzioni rideterminate sarà
pari al tasso degli interessi legali vigenti alla data di entrata in
vigore del decreto in argomento. · operare
lo sgravio parziale delle sanzioni iscritte a ruolo, con notifica del
provvedimento all’azienda. · ricalcolare
le sanzioni contenute negli avvisi bonari già notificati. Per
quanto attiene le domande di rateizzazione, verificati i requisiti di cui
all’art. 2 del Decreto del 21 aprile 2004, le Sedi, dopo la sospensione delle
partite iscritte a ruolo, provvederanno, analogamente a quanto previsto
per le rateizzazioni ordinarie, alla gestione della scheda istruttoria, con
il parere del Dirigente della sede, da inviare al Direttore Regionale per le
decisioni di competenza. In
caso di accoglimento, deve essere redatto il piano di ammortamento con le
caratteristiche di cui all’art. 2 del decreto in argomento. Per quanto
attiene i criteri relativi alla misura delle rate concesse con delibera del
Direttore Regionale si rimanda alle disposizioni già impartite in merito alla
gestione delle rateizzazione dei crediti su cartella esattoriale. Per
l’eventuale rateizzazione dei crediti non oggetto di iscrizione a
ruolo, la sede provvederà ad elaborare apposito piano di ammortamento. Con
successivi messaggi saranno comunicate le variazioni procedurali. Con la
sottoscrizione del piano di ammortamento definitivo, in caso di accoglimento
della richiesta, all’azienda saranno contestualmente notificati: ·
l’importo totale da rateizzare con l’indicazione delle sanzioni
rideterminate; ·
il numero di rate trimestrali costanti posticipate concesse; ·
l’importo della singola rata. L’eventuale
mancata concessione da parte del Direttore la Sede Regionale, per mancanza
dei requisiti richiesti, sarà notificata al domicilio dell’azienda.
IL DIRETTORE GENERALE
Crecco |