INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
(Circolare 27 gennaio 2005 numero 10)
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OGGETTO: |
Sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali
per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, c. 10,
della legge n. 289/2002). Variazione della misura percentuale del beneficio. |
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SOMMARIO: |
Modalità operative per la fruizione dello sgravio, per
gli anni 2004 e 2005, a favore delle imprese armatoriali che esercitano
attività di cabotaggio. |
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Premessa. L’art. 21, c. 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(allegato 1) riconosce, per gli anni dal 2003 al 2005, uno sgravio
contributivo nella misura del 25% (1) alle imprese armatoriali per le navi
che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio,
ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in
vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L’art. 14 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (allegato 2)
ha successivamente previsto che “i benefici… possono essere accordati
anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli
stanziamenti allo scopo previsti”. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha di
recente comunicato all’Istituto (2) che, in applicazione di tale ultima
disposizione, risulta possibile corrispondere, per gli anni 2004 e 2005, una
percentuale di sgravio degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali
nella misura del 50% anziché del 25%. Rinviando integralmente alle disposizioni già fornite
con le precedenti circolari (3) per ogni diverso aspetto (ad es., navi
rientranti nello sgravio, lavoratori interessati dallo stesso, codifica delle
aziende), con la presente circolare si forniscono esclusivamente le
disposizioni per l’effettiva fruizione dello sgravio da parte delle imprese
nella nuova misura del 50%. 1. Modalità operative. Per le operazioni di conguaglio dell’agevolazione
contributiva in oggetto, i datori di lavoro opereranno come segue: -
esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C”
del modello DM10/2, secondo le modalità comuni (4); -
calcoleranno mensilmente l’importo complessivo del beneficio
contributivo spettante, pari al 50% della contribuzione (sia la quota a
carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore), e lo
esporranno nel quadro “D” del mod. DM10/2 con il già previsto codice “C930”,
avente il significato di “sgravio cabot. ex art. 21 L.289/2002”. Ai fini, inoltre, del recupero delle somme spettanti a
titolo di maggior sgravio, i datori di lavoro: -
determineranno la differenza tra l’ammontare dello sgravio già
fruito - a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2004” - e quello
spettante secondo la nuova misura; -
indicheranno tale importo nel quadro “D” del modello DM10/2 con il
codice “C931”, avente il significato di “arr. sgravio cabot. ex art. art. 21
L.289/2002”. Tale operazione dovrà essere effettuata entro il giorno
16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare
(delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26/3/1993). 1.1. Chiarimenti per la
regolarizzazione dei periodi pregressi. Si ricorda che l’eventuale credito maturato potrà essere
recuperato dalle aziende interessate con una delle seguenti procedure: 1) Compensazione su modello F24, nel limite massimo di
€. 516.456,90, come stabilito dal 1 gennaio 2001 dall’art. 34 della legge n.
388/2000. 2) Richiesta di rimborso del credito (o dell'eccedenza
dello stesso) alla competente Sede dell’Istituto. 3) Richiesta di compensazione del credito mediante
utilizzo della procedura ordinaria. Si rammenta, al riguardo, che i crediti risultanti dalle
denunce di modello DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il
sopracitato limite complessivo, a partire dalla denuncia da cui emerge il
credito contributivo ed entro i dodici mesi successivi, a condizione che il
soggetto contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia
stessa.
(1) La norma citata opera attraverso l’estensione dei
benefici - di cui peraltro fissa una diversa misura - previsti dall'articolo
6, c. 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Tale ultima disposizione
recita: “Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di
mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici per il personale
avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione ed
imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale di cui all’art. 1 (della
stessa legge n. 30/1998), nonché lo stesso personale suindicato sono
esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
per legge”. (2) Nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno -
prot. N01289 del 21 dicembre 2004. Con detta nota il Ministero comunica anche
che la facoltà prevista dall’art. 14 della legge 8 luglio 2003, n. 172 “ha
ricevuto il prescritto assenso comunitario”. (3) In particolare, si veda la circolare n. 150 del 13
settembre 2002, la circolare n. 48 del 10 marzo 2003, la circolare n. 75 del
10 aprile 2003. (4) Si
richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una puntuale
utilizzazione, secondo le modalità dettate nelle circolari n. 160/1992 e n.
162/1998, dei previsti codici statistici “C000”, “X000”, e “N000”. Allegato 1 Legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge finanziaria 2003) (Gazzetta Ufficiale n.
305 del 31 dicembre 2002 - Suppl. Ord.
n. 240) STRALCIO Art. 21, comma 10 I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel
limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano,
anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad
esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in
vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. Allegato 2 Legge 8 luglio 2003, n.
172 (Gazzetta Ufficiale n.
161 del 14 luglio 2003) STRALCIO Art. 14 (Sgravi contributivi) 1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura
superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo
previsti. |