INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 29 Marzo 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 55 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Art. 4, comma 2,
D.M. 2 maggio 1996, n. 282. |
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SOMMARIO: |
La facoltà di chiedere il rimborso dei contributi, esercitabile nel periodo 1996/2001 da parte degli ultra
sessantenni iscritti alla Gestione separata, sussiste, secondo il recente
orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del diritto ad una pensione supplementare |
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Con circolari n.
83 del 28 marzo 1997, n.
193 del 26 agosto 1998 e n.
104 del 12 maggio 1999 sono stati forniti i criteri di attuazione delle disposizioni transitorie contenute
nell’art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, con particolare
riferimento alla facoltà di chiedere il rimborso dei contributi prevista, dal
secondo comma, in favore degli ultra sessantenni iscritti alla Gestione
separata di cui alla legge n. 335/1995.
A tal riguardo veniva precisato, su conforme parere
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la facoltà di
chiedere il rimborso, pur in presenza delle condizioni prescritte in
riferimento all’età, alla cessazione dell’attività, al periodo di vigenza
della norma, non poteva essere esercitata qualora i contributi corrisposti
risultassero utili per il conseguimento della pensione supplementare a carico
della Gestione separata. Modificando
l’originario orientamento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha di recente comunicato che l’Istituto, in luogo della
corresponsione della pensione supplementare, può operare la
restituzione dei contributi versati, a domanda degli interessati, ove, sulla
base del testo letterale della norma, ne ricorrano le condizioni.
In attuazione delle determinazioni assunte dal predetto Ministero, deve ora ritenersi che anche gli ultra sessantenni
titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio hanno acquisito titolo
al rimborso dei contributi, qualora, cessata l’attività entro il quinquennio,
ne abbiano fatto richiesta entro tale periodo, sempre che non sussistano i
requisiti per ottenere la pensione autonoma nella Gestione separata.
Per quanto precede le Agenzie provvederanno al riesame delle richieste di
rimborso in argomento, purchè presentate entro la scadenza del quinquennio e le definiranno alla luce del
parere ministeriale citato. Similmente,
i ricorsi amministrativi proposti in materia e giacenti presso la scrivente
Direzione saranno restituiti alle competenti strutture periferiche che
procederanno alla loro definizione nell’esercizio della potestà di autotutela..
Resta fermo, in ogni caso, che i contributi finora valorizzati con
l’erogazione della pensione supplementare non possono formare oggetto di
rimborso.
Il Direttore Generale
Crecco Note: i link
rimandano al sito Inps |