INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Direzione
Centrale
Organizzazione
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
Roma, 24 Febbraio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 39 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 2 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Art. 44 D.L. n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003.
Efficacia ai fini previdenziali dell’iscrizione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali al Registro delle
imprese |
SOMMARIO: |
A decorrere dal primo gennaio 2004 le CCIAA si configurano
come sportelli polifunzionali per artigiani e commercianti.
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L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 8, attribuisce
efficacia, anche ai fini previdenziali, alle domande di iscrizione
alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura presentate
dalle imprese artigiane e commerciali a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Dispone, conseguentemente, l’esonero per le imprese predette dall’obbligo di
presentare apposita domanda di iscrizione agli Enti
previdenziali con effetto dalla medesima data.
Si
tratta di una norma che realizza una notevole razionalizzazione del
preesistente sistema di iscrizioni plurime,
semplificando gli adempimenti dei contribuenti e degli Enti previdenziali e
realizzando, nell’ambito del sistema camerale, per i contribuenti in
argomento, uno “sportello polifunzionale” completamente informatizzato.
Dal 1° gennaio 2004, infatti, per l’imprenditore
artigiano e per l’imprenditore del commercio, del turismo e del
terziario é sufficiente l’iscrizione al Registro delle imprese per assolvere
anche l’obbligo di iscrizione alle relative gestioni
dell’Istituto, con conseguente riduzione dei tempi di riscossione dei
contributi previdenziali e della possibilità di evasione dell’obbligo
contributivo. L’iscrizione e la cancellazione degli artigiani e dei
commercianti alle rispettive Gestioni previdenziali viene
realizzata tramite la periodica trasmissione all’Istituto, dalle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, attraverso la struttura informatica di
Unioncamere, dei dati già comunicati al registro
delle imprese dai predetti soggetti, opportunamente integrati ai fini
dell’accertamento dell’obbligo assicurativo. Con riferimento alle attribuzioni delle Amministrazioni
che intervengono nel procedimento, si evidenzia che, per quanto riguarda gli esercenti attività commerciali, l’Istituto conserva
l’esclusiva potestà di accertamento della sussistenza dell’obbligo assicurativo
e, quindi, la potestà di avvalorare o meno, sulla base delle risultanze agli
atti e sulla scorta della propria attività istruttoria, le comunicazioni
provenienti dalle CCIAA relative alle iscrizioni, alle variazioni ed alle
cancellazioni che, quindi, si perfezioneranno, nell’ambito dell’ordinamento
previdenziale, soltanto a seguito dei provvedimenti emessi dall’Istituto
stesso. Per quanto concerne gli artigiani si evidenzia che la
norma in esame fa espresso riferimento alla previgente
disciplina esclusivamente per abrogare le disposizioni concernenti
l’impugnazione delle delibere adottate dalle Commissioni provinciali
dell’artigianato. In attesa della conclusione degli
approfondimenti in corso sulla portata del richiamo della norma in esame all’art.
4 del D.L. n. 6/1993, convertito nella legge n. 63/1993, appare sufficiente
evidenziare che avverso le delibere adottate dalle Commissioni provinciali
dell’artigianato le Sedi devono, sin d’ora, in caso di decisioni non conformi
alle risultanze agli atti o agli accertamenti
effettuati, proporre ricorso direttamente al Giudice del
lavoro. Nel far riserva di fornire un quadro completo del nuovo contesto normativo, anche in riferimento al sistema sanzionatorio, si illustrano, di seguito, le operazioni
tramite le quali saranno realizzati, una volta esaurita la fase transitoria
di cui al punto 2), i provvedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione
dei lavoratori in argomento. 1) Il nuovo procedimento. In sede di iscrizione alle
Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, le imprese
esercenti attività riconducibili al settore terziario e le imprese artigiane,
individuate in quanto tali sulla base di codici di attività (Ateco 02), comunicheranno al Registro delle imprese anche
le notizie concernenti la partecipazione all’attività aziendale, con i
requisiti previsti per l’insorgere dell’obbligo assicurativo, dei titolari,
dei soci e dei rispettivi coadiutori familiari. I dati in argomento, debitamente organizzati dalla
struttura informatica di Unioncamere,
saranno trasmessi, periodicamente, alla Direzione centrale tecnologia
informatica e telecomunicazioni. La procedura informatica a tal fine predisposta provvederà ad inviare la notifica del provvedimento agli
interessati, tramite “posta ibrida”, nonché all’aggiornamento dell’archivio
delle posizioni assicurative ed all’avvio della riscossione dei
contributi. 2) Il regime transitorio. Il procedimento come sopra descritto potrà essere
completamente operativo soltanto allorché saranno perfezionati gli
adempimenti prescritti dalla norma in esame in materia di integrazione
della modulistica e di acquisizione e trasmissione dei dati
“previdenziali”. Nel periodo transitorio la sostanziale attuazione del
nuovo sistema di iscrizione unificata sarà
realizzata come segue. a)
Artigiani. La nuova procedura è già in fase di avanzata
sperimentazione. In attesa del suo definitivo
rilascio, prevedibilmente entro il mese di marzo p.v.,
si opererà come per il passato, sulla scorta delle comunicazioni che le
Commissioni provinciali dell’artigianato continueranno a far pervenire
direttamente alle Sedi. b)
Commercianti Le comunicazioni che l’Istituto riceve dal sistema
informatico di Unioncamere
saranno immediatamente utilizzate per l’iscrizione o la cancellazione alla
Gestione previdenziale dei titolari ditte individuali e delle imprese
familiari. Considerato, peraltro, che allo stato il sistema
camerale non è in possesso dei dati concernenti la
partecipazione all’attività dell’impresa dei coadiutori familiari, sarà
avviato, a cura dell’Istituto, un colloquio diretto con le imprese come sopra
accertate, che verranno invitate a comunicare le notizie mancanti (all. n.
1). Similmente per i soci di S.n.c., S.a.s., S.r.l.,
sempre sulla base esclusiva delle notizie fornite da Unioncamere,
i dati concernenti la partecipazione all’attività dell’impresa saranno
richiesti agli interessati direttamente dall’Istituto (all. n. 2). Nel periodo transitorio in argomento le C.C.I.A.A.
svolgeranno la funzione di “sportello unico” soltanto in
riferimento ai provvedimenti di iscrizione e cancellazione delle
imprese. Informazioni aggiuntive o integrative che non rilevano,
neppure indirettamente, nell’ambito del sistema informativo dalle stesse
gestito (l’iscrizione o la cancellazione dei collaboratori familiari che
interverranno successivamente all’iscrizione dei titolari, per i nuovi
iscritti, o che interverranno dopo il 1° gennaio 2004, per i soggetti già
iscritti a tale data) dovranno, al momento, essere comunicate
direttamente all’Istituto dagli interessati. Le disposizioni operative saranno impartite con
successivo messaggio.
Il Direttore Generale
Crecco |
Note: I link “allegati” rimandano al sito Inps