INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 24 Febbraio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 38 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Importo dei contributi dovuti
per l’anno 2004 per i lavoratori domestici. |
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SOMMARIO: |
Importo dei
contributi Coefficienti di ripartizione |
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Importo dei contributi dovuti per l'anno 2004 per
i lavoratori domestici
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice
dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il
periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 ed il periodo gennaio 2003 - dicembre
2003 è risultata del 2,5%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui
calcolare i contributi dovuti per l'anno 2004 per i lavoratori domestici. DECORRENZA DAL 1
GENNAIO 2004 AL 31 DICEMBRE 2004
(1)
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è
dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o
affini entro il terzo grado conviventi. (2)
La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 3)
Coefficienti di ripartizione I
coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue alla
pagina successiva. LAVORATORI DOMESTICI Coefficienti di ripartizione
- Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
LAVORATORI DOMESTICI
LAVORATORI DOMESTICI GESTIONE
CON
CUAF
SENZA CUAF
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
F.P.L.D.
17,1275%
0,790378
15,4075%
0,807944
D.S.
2,3125%
0,106714
2,1525%
0,112874
C.U.A.F.
0,4800%
0,022151
MATERNITA' 0,2400%
0,011075
0,0000%
0,000000
INAIL
1,31%
0,060452
1,31%
0,068694
Fondo garanzia
trattamento
fine
rapporto
0,20%
0,009230
0,20%
0,010488
TOTALE
21,6700%
1,000000
19,0700% 1,000000
Nota: in base al D.Lgs. 446/1997,
per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il
contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più dovuti. A seguito dell'art. 3, c.1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dall'1/1/2000
sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
A seguito dell'art. 45 c. 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a
decorrere dall'1/1/2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a
carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della L. n. 488/1999 dispone, dal 1° luglio
2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo
dell'indennità economica di maternità a carico dei
datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'art. 43 della L. 28/12/2001 n. 448 (Legge finanziaria
2002). L'art.120 della L. 23/12/1999
n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a
decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF
pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura
superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui
versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di
maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura
inferiore a 0,8 p.p.).
Il Direttore Generale
Crecco |
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Note: I link nel corpo del testo rimandano al sito Inps