INPS
Studio
e Ricerca per lo Sviluppo
delle
Attività delle Convenzioni Internazionali
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 16 Gennaio 2004 |
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periferici
dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 7 |
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e, per
conoscenza, |
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Al |
Commissario
Straordinario |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di
Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio
del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di
fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per
l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di
anzianità. Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di
anzianità e di vecchiaia. Sentenze della Corte di Cassazione n. 1821 e n.
6603 del 1998; n. 4829 e n. 4911 del 2001. Applicabilità delle
disposizioni alle pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale.
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SOMMARIO: |
Applicazione alle pensioni liquidate in regime di
convenzione internazionale delle disposizioni attineneti la trasformabilità
dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e della pensione di
invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia. |
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Con Circolare n. 91 del 15 maggio 2002 sono state
fornite disposizioni operative in ordine alla trasformazione delle pensioni
di invalidità in pensioni di vecchiaia ovvero di anzianità e degli assegni di
invalidità in pensioni di anzianità, in applicazione dei principi posti dalle
sentenze della Corte di Cassazione n. 1821 e n. 6603 del 1998 e
n. 4829 e n. 4911 del 2001. Al riguardo si precisa che le disposizioni della
predetta circolare debbono ritenersi estensibili agli assegni ed alle
pensioni di invalidità liquidati in regime di convenzione internazionale,
tenendo presente che: - le domande debbono essere istruite e definite con la
collaborazione dell'Organismo estero, pertanto deve essere attivato il
relativo collegamento attraverso l'emissione dei formulari, anche qualora le
pensioni di anzianità e di vecchiaia possano essere liquidate in regime
autonomo. - la liquidazione delle pensioni di anzianità o di
vecchiaia deve far riferimento alla normativa internazionale rispetto al
regime (comunitario o bilaterale) nel quale è stata definita la prestazione
di invalidità ovvero alla normativa nazionale ove ricorrano le condizioni per
la liquidazione in regime autonomo. - Ove la legislazione dell'altro Stato convenzionato preveda
l’analoga trasformazione delle prestazioni di invalidità in pensioni di
vecchiaia al compimento dell’età pensionabile, la domanda di trasformazione
della pensione estera è da considerarsi anche come domanda di trasformazione
ai sensi della legislazione italiana. Nel caso in cui la trasformazione
estera sia effettuata d’ufficio si potrà procedere all’esame d’ufficio
dell’eventuale diritto a pensione di vecchiaia a favore del titolare di
pensione di invalidità liquidata in regime internazionale, anche in assenza
di apposita domanda dell’interessato. Per quanto riguarda le condizioni generali di
riliquidazione, pur rimandando - anche per le pensioni in regime
internazionale - al contenuto della circolare n. 91 del 15 maggio 2002, si
conferma che: - la domanda di pensione di anzianità o di pensione di
vecchiaia non può essere presentata da eredi di pensionati deceduti; - la pensione di anzianità e la pensione di vecchiaia
derivanti dalla trasformazione hanno decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda; - l'accoglimento della domanda di trasformazione è
condizionato al miglior trattamento della pensione di vecchiaia o anzianità
rispetto agli assegni o pensioni di invalidità. Il confronto dei trattamenti
deve fare riferimento agli importi in pagamento, comprensivi di tutti gli
elementi costitutivi della prestazione.
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