INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione
Centrale
delle Prestazioni
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
Roma, 22 Gennaio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 12 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
Allegato n. 1 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Produttori di assicurazione di
terzo e quarto gruppo. |
SOMMARIO: |
La problematica concernente la tutela pensionistica
dei produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo è stata
definitivamente risolta dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003, convertito nella
legge n. 326/2003, che ne ha disposto l’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, con effetto dal 1°
gennaio 2004 |
L’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
stabilisce che dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i
produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto
collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti
all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
degli esercenti attività commerciali. Come è noto i produttori di
assicurazione di terzo e quarto gruppo sono soggetti che operano nell’ambito
delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione degli agenti e sub
agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell’agente
principale. I produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare
esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di
acquisire un determinato minimo di produzione; i produttori del quarto gruppo
sono produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare
esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato
minimo di produzione. Per entrambi il compenso é normalmente stabilito in
provvigioni. I lavoratori in argomento, già considerati quali
“cittadini non mutuati” e pertanto assoggettati al solo pagamento dei
contributi di malattia, pur trattandosi di soggetti che percepiscono redditi
d’impresa, iscritti alle Camere di commercio e titolari di partita I.V.A.
trovano ora la loro tutela previdenziale nell’ambito della Gestione degli esercenti attività commerciali, dopo anni di
incertezze circa il loro inquadramento. DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE. L’iscrizione alla Gestione, fatto salvo quanto in
seguito precisato, decorrerà dal 1° gennaio 2004 per i soggetti che a tale
data esercitavano detta attività e dalla data di
inizio della medesima, per coloro che inizieranno successivamente, con il
conseguente obbligo di presentare la prescritta domanda, con le modalità e
nei termini previsti per la generalità degli assicurati. In sede di prima attuazione della disposizione i
soggetti obbligati potranno produrre le domande di iscrizione,
senza incorrere in sanzioni, entro il 28 febbraio 2004. A tal riguardo, nel
far riserva di istruzioni in merito alla nuova
procedura di iscrizione prevista, con effetto dal 1° gennaio 2004, per la
generalità degli esercenti attività commerciali e per gli artigiani dal comma
8 dell’ articolo 44 in esame, si dispone che le Sedi acquisiscano le domande
di iscrizione in argomento attribuendo il codice identificativo “44441”. BASE IMPONIBILE E TERMINI DI VERSAMENTO. Per espressa previsione della norma in esame nei
confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo non trovano
applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233 in materia di reddito minimo imponibile. Conseguentemente i
predetti lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali
applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto, ancorché
inferiore al minimale contributivo valevole per la generalità degli
assicurati. Discende da quanto precede che i contributi in argomento,
comprensivi della somma dovuta per la tutela della maternità (€ 7,44 annui),
devono essere corrisposti alle due scadenze del 30
giugno (primo acconto) e del 30 novembre (secondo acconto)
dell’anno in corso e del 30 giugno dell’anno successivo (saldo), nei termini
e con le modalità in vigore, in riferimento alla quota parte del contributo
dovuto sul reddito eccedente il minimale, per la generalità degli iscritti e
nei limiti del previsto massimale. In riferimento al predetto
massimale si precisa che il rinvio al sistema di calcolo contributivo di cui
all’art. 1 della legge n. 335/1995, operato dalla norma in esame al fine di
riservare ai produttori esclusivamente il trattamento pensionistico
contributivo, come di seguito meglio precisato, non legittima, nei confronti
degli stessi, l’applicazione generalizzata del criterio di imposizione dei
contributi entro il massimale di cui al successivo art. 2, comma 18, della
medesima legge. Per effetto di quanto precede detto massimale
contributivo sarà applicato soltanto nei confronti dei produttori di
terzo e quarto gruppo privi di anzianità
contributiva alla data del 31 dicembre 1995. ACQUISIZIONE ALLA GESTIONE DEI
CONTRIBUTI VERSATI PER PERIODI PRECEDENTI IL 1° GENNAIO 2004. Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame i contributi comunque versati dai produttori di assicurazione alla
Gestione commercianti, rimangano acquisiti alla Gestione
stessa.
Conseguentemente le Sedi, nei casi di intervenuto
pagamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali,
per periodi antecedenti il 1° gennaio 2004, dovranno respingere
eventuali domande di rimborso, fatta eccezione per le ipotesi nelle quali il
versamento sia intervenuto previa presentazione di esplicita riserva di
ripetizione. COPERTURA DEL PERIODO 1999/2003. I produttori di 3° e di 4° gruppo sono ammessi, a
copertura del periodo 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003,
al pagamento dei contributi per i periodi in cui abbiano espletato le
attività in argomento, risultanti da atti aventi data certa (certificazione
camerale attestante l’iscrizione in qualità di intermediario, lettere
di incarico e denuncia dei redditi d’impresa). L’importo dei contributi da versare é quello dovuto alla
Gestione dei commercianti per i singoli periodi ai quali si riferisce la regolarizzazione contributiva, in relazione ai redditi
effettivamente conseguiti - senza tener conto del minimale
imponibile – ed alle aliquote in vigore nei periodi stessi. Le somme da regolarizzare vanno, quindi, maggiorate di un interesse
annuo pari al tasso ufficiale di riferimento ( attualmente pari al 2% ). La regolarizzazione può
essere chiesta anche per periodi inferiori a quelli di effettiva attività ed
é ammesso il pagamento rateale degli importi come sopra determinati, in un
numero di rate mensili non superiore a 36, con l’ulteriore applicazione del
tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 2 punti.( 4%). La domanda di regolarizzazione
deve essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione e, comunque,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 269/2003 ( 2
aprile 2004 ). Per semplificare ed uniformare gli adempimenti degli
interessati è stato predisposto l’unito modulo di domanda che dovrà essere
duplicato dalle Sedi e distribuito a richiesta degli interessati. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto.
In caso di pagamento rateale, entro il predetto termine dovrà essere corrisposta la prima rata. Si fa riserva di istruzioni in
ordine alle modalità da seguire per la concessione della rateazione e per
l’accredito dei relativi pagamenti sulle posizioni assicurative. PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Nei confronti dei produttori di 3° e 4° gruppo di cui
agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti
fra agenti e produttori di assicurazione del 25
maggio 1939 trova applicazione, indipendentemente all’anzianità contributiva
posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all’art.1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la
contribuzione versata nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali per i periodi
di svolgimento di detta attività. Pertanto, anche per i lavoratori che alla data del 31
dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni
(articolo 1, comma 1, della legge n. 35/1995), la quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite nel periodo
di iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti come produttori
di terzo e quarto gruppo deve essere calcolata in forma contributiva.
Allegato 1 All’Agenzia I.N.P.S. Di
_________________________ DOMANDA
DI REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI
COMPRESI NEL PERIODO 1 GENNAIO 1999 – 31 DICEMBRE 2003 PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DI PRODUTTORE DI 3° O 4° GRUPPO. ..l.. sottoscritt..
____________________________________________ nat…
il ________________ codice fiscale
________________________________ residente a ___________________________ via
__________________________________________ N°
_________ CAP _________________ CHIEDE Di
essere autorizzato a pagare i contributi nella gestione degli
Esercenti attività commerciali per i periodi di svolgimento di
attività di produttore di terzo o quarto gruppo in relazione ai quali
sono stati dichiarati redditi d’impresa (quadri F + G + H del modello
Unico ed eventuale quota di pertinenza del reddito d’impresa di S.r.l.
), come di seguito specificato dal
_______________ al _________________ reddito __________________________________ dal
_______________ al _________________ reddito
__________________________________ dal
_______________ al _________________ reddito
__________________________________ dal
_______________ al _________________ reddito
__________________________________ dal
_______________ al _________________ reddito
__________________________________
unica soluzione il sottoscritto
chiede di versare l’importo complessivamente dovuto in ----------------------
in N°
rate mensili Si allega la
seguente documentazione:_________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Il
sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali e civili derivanti da
false attestazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra
esposto corrisponde al vero. Data
_________________________
FIRMA ___________________________________ |