INPS
Direzione
Centrale
delle Entrate Contributive
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
Roma, 22 Gennaio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 9 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt.
61 e seguenti. Lavoro a progetto.Legge
24 novembre 2003, n.326. Art.44.
Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite
a domicilio |
SOMMARIO: |
Riflessi in materia previdenziale della nuova
disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.Il lavoro autonomo occasionale e le vendite a
domicilio. |
A) IL LAVORO A PROGETTO. 1) La nuova disciplina. Il capo primo del titolo settimo del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge
delega n. 30/2003, sotto il titolo “lavoro a progetto”, detta una nuova
disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. In particolare il primo comma dell’art. 61 stabilisce
che: “ Ferma restando la disciplina per gli agenti e i
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di
subordinazione, di cui all’articolo 409, n.3, del
codice di procedura civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e
gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività
lavorativa.” Sebbene sul versante previdenziale le collaborazioni coordinate
e continuative sono individuate dall’art. 50, comma
1, lettera c-bis) del TUIR, (gia 47, comma1, lettera c-bis)* la nuova
configurazione di dette collaborazioni introdotta dall’art. 61 del decreto
legislativo N.276/2003 esplica la sua efficacia anche
ai fini previdenziali. Pertanto, a decorrere dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore della norma, anche ai fini
dell’iscrizione nella Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 e del
pagamento dei relativi contributi, i rapporti in argomento devono essere
connotati dai requisiti di cui all’art. 61 citato. Le finalità antielusive che la norma persegue sono
realizzate tramite il necessario inquadramento dell’attività del lavoratore
in un progetto, programma o fasi di esso, in mancanza
dei quali non è giuridicamente configurabile il rapporto di collaborazione
quale delineato dal decreto legislativo n.276/2003. La definizione del progetto, del programma o della
fase di esso nonché i requisiti qualificanti della
fattispecie sono dettagliatamente illustrati nella circolare n.1 dell’8 gennaio 2004 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali alla quale, pertanto, si fa integrale rinvio.(all.n.1). 2) Le esclusioni. In considerazione delle finalità della nuova disciplina,
la stessa esclude dalla sua applicazione una serie di fattispecie nelle quali
il rischio di comportamenti irregolari o elusivi deve intendersi
insussistente e per le quali, quindi, non è necessario ricorrere al progetto
o al programma di lavoro o alle fasi di esso. In particolare, ai sensi del
secondo comma dell’articolo 61 in esame, le disposizioni di cui al comma uno
che precede non si applicano alle prestazioni occasionali, intendendosi per
tali quelle di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare
con lo stesso committente, a meno che il compenso complessivamente percepito
sia superiore a 5000 euro. Superati detti limiti, tornano a trovare applicazione
le disposizioni contenute nell’intero capo. A tal riguardo si precisa che i limiti dei trenta giorni
e dei cinquemila euro annui devono essere entrambi riferiti a ciascun singolo
committente. Conseguentemente il superamento di detti limiti
annui per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una
pluralità di rapporti, non rende necessaria l’esistenza del progetto o
del programma di lavoro. Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, come per le
collaborazioni occasionali e per gli stessi motivi, sono esclusi dal nuovo
regime i professionisti iscritti negli albi di categoria esistenti alla data
del 24 ottobre 2003, i pensionati di vecchiaia e le collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva
riconosciute dal CONI, nonché i componenti degli organi di amministrazione e
di controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni. Alla luce delle precisazioni contenute nella citata
circolare ministeriale tutte le predette fattispecie, sebbene escluse
dal nuovo regime, continuano ad essere disciplinate, nell’ambito
dell’ordinamento previdenziale, come per il passato. Conseguentemente, in presenza
dei requisiti già previsti dalla disciplina fiscale e previdenziale, il
versamento dei contributi previdenziali continua ad essere obbligatorio in
riferimento alle collaborazioni dei professionisti iscritti agli albi, dei
pensionati di vecchiaia, dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo delle società, dei membri dei comitati e commissioni nonché in
riferimento alle collaborazioni con le società ed associazioni sportive
dilettantistiche. Parimenti sono soggette a contribuzione previdenziale le
prestazioni “occasionali”, di durata inferiore a trenta giorni e per un
compenso non superiore a 5000 euro, in riferimento
al medesimo committente, sempre che sia configurabile un rapporto di
collaborazione coordinata di cui all’art.50,
comma1, lettera c-bis) del TUIR e non ci si trovi in presenza di un
rapporto di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 del Codice civile. In ordine alle associazioni e società sportive
dilettantistiche preme evidenziare che la nuova previsione normativa in nulla
modifica l’attuale disciplina previdenziale e che, conseguentemente, nelle
fattispecie nelle quali gli emolumenti ed i compensi conseguiti siano
fiscalmente inquadrabili nei “redditi diversi” di cui all’art.67, comma 1, lettera m, del TUIR,( già art.81, comma1, lettera m)* non è configurabile l’obbligo
contributivo nei confronti della Gestione separata di cui alla legge n.335/1995. Sempre in materia di esclusioni
si sottolinea che, ai sensi dell’art.1, comma 2,
del Decreto legislativo n. 276/2003 in argomento, le disposizioni nello
stesso contenute non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni e
per il loro personale. E ciò in attesa dei
provvedimenti che saranno adottati, in sede di determinazione dei profili di
armonizzazione conseguenti dall’entrata in vigore del decreto legislativo più
volte citato, dal Ministro per la funzione pubblica. Allo stato, pertanto, i rapporti di collaborazione
instaurati o che saranno instaurati da tutte le Amministrazioni pubbliche continueranno ad essere disciplinati, in ogni
loro aspetto, come per il passato.
3) La forma L’articolo 62 del decreto prescrive i requisiti di forma
del contratto di collaborazione a progetto. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (ai
fini della prova) e deve necessariamente indicare: ·
la durata della prestazione, determinata o determinabile; ·
il progetto o programma di lavoro o le fasi dello stesso individuati nel loro
contenuto caratterizzante; ·
il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi delle
spese; ·
le modalità nelle quali si esplica il coordinamento
del lavoratore con il committente che, in ogni caso non possono pregiudicarne
l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione;
4) Le sanzioni. L’articolo 69 dispone, in linea con le finalità della
nuova disciplina, il divieto di stipulare rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, ferme restando le
eccezioni previste dall’articolo 61 che precede, senza l’individuazione di
uno specifico progetto o programma di lavoro o fasi di esso. L’inosservanza
di tale divieto comporta che i rapporti in questione sono considerati, sin
dalla loro costituzione, quali rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La norma va intesa, sempre ad avviso del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nel senso di una presunzione iuris tantum dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, salvo la facoltà del committente di
dimostrare, con inversione dell’onere della prova, che si tratti di rapporto
di diversa natura. Inoltre, qualora in sede giudiziaria venga
accertato che un rapporto, ancorché instaurato nel rispetto formale delle
condizioni previste dall’articolo 61, venga a configurarsi quale rapporto di
lavoro subordinato, lo stesso si trasforma nella tipologia contrattuale di
fatto realizzatasi tra le parti. 5) Il periodo transitorio. Le disposizioni transitorie e finali contenute nell’art.
86 del decreto prevedono che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della previgente
disciplina, qualora non siano riconducibili ad un progetto,ad un programma di
lavoro o a fasi di esso, continuano ad esplicare i loro effetti sino alla
loro scadenza e, comunque, non oltre il 24 ottobre 2004. Periodi di vigenza ulteriori
dei rapporti in questione potranno essere stabiliti esclusivamente
nell’ambito di accordi sindacali stipulati in sede aziendale con le
istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul
piano nazionale, secondo i criteri enunciati nell’allegata circolare
ministeriale. 6) Conferma delle procedure in atto. Discende da tutto quanto precede che la nuova disciplina
civilistica delle collaborazioni coordinate e continuative non comporta modifiche in ordine alle
modalità e termini di versamento dei contributi, alla individuazione
della base imponibile, all’accredito della contribuzione ed alle prestazioni
previdenziali dei collaboratori iscritti alla Gestione separata di cui
all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335. Non sussistono, pertanto, motivi per intervenire sulle
procedure in atto. B) IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ED I VENDITORI A
DOMICILIO. L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326,
dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti
attività lavoro autonomo occasionale e gli
incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata
istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette
attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi
da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo
occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i
collaboratori coordinati e continuativi. Trattasi di disposizione, di contenuto prettamente
previdenziale e contributivo, con la quale il legislatore interviene
direttamente sull’assetto della Gestione separata di cui alla legge n.335/1995. E’ noto, a tal riguardo, che i soggetti che esercitano
attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR (già art.
49, comma 1)* ed i venditori a domicilio di cui all’art.19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 sono
già tenuti all’iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n.335/1995. Peraltro la legge istitutiva non pone alcun limite di
reddito per gli incaricati alle vendite a domicilio e non prende in
considerazione il lavoro autonomo “occasionale”. Conseguentemente, in
riferimento ai redditi da lavoro autonomo, dal primo gennaio del corrente
anno saranno assoggettati all’obbligo assicurativo e contributivo presso la
Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall’esercizio,
per professione abituale, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle
d’impresa (i c.d. “professionisti privi di cassa”), come per il passato, ma
anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente, fiscalmente classificati tra i “redditi
diversi” di cui all’ art.67, comma 1, lettera l,
del TUIR (già art. 81, comma 1, lettera l)*. Si rammenta, al riguardo, che lavoratore autonomo
occasionale può essere definito, alla luce dell’art. 2222 del Codice civile,
chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il
committente; l’esercizio della attività, peraltro,
deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della
professionalità. Per tali soggetti, come per i venditori a domicilio (ma
a differenza di quanto previsto per i “collaboratori occasionali” di cui al
punto 2 che precede), l’obbligo di iscrizione alla Gestione
separata e del pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le
diverse tipologie di assicurati, è subordinato al raggiungimento di un
reddito annuo, derivante da dette attività, superiore a 5000 euro, a
prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali. Considerato che il verificarsi di tale condizione è
accertabile soltanto a consuntivo, a chiusura dell’esercizio finanziario,
suscita talune perplessità il riferimento operato dalla disposizione in esame
alle modalità ed ai termini di versamento previsti,
non per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (responsabili
dell’intero pagamento del contributo dovuto, nei termini e con le modalità di
cui all’art.1, comma 212, della legge 23 dicembre
1996, n.662), ma a quelli vigenti per i
collaboratori coordinati e continuativi (responsabilità del pagamento a
carico dei singoli committenti, entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di corresponsione degli emolumenti). Sulla questione si fa riserva di fornire le necessarie
indicazioni dopo aver acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali.
In attesa della predisposizione
della nuova modulistica le Sedi metteranno in evidenza le domande di
iscrizione eventualmente presentate dagli interessati. IL DIRETTORE
GENERALE V. CRECCO (*) a seguito delle modifiche
introdotte dal D.L.vo 12 dicembre 2003, n. 344. Allegato n.1 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI Oggetto:Disciplina delle collaborazioni
coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo
n. 276/03. Roma. 08.01.2004 CIRCOLARE N. 1/2004
Prot. 5/25011/M/LAV.PR
I. IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA MODALITA C.D. A PROGETTO: DEFINIZIONE E
CAMPO DI APPLICAZIONE La definizione di lavoro a progetto – e la relativa
disciplina – è contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 Ai sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono essere
"riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con
la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione della attività lavorativa". L'art. 61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3,
c.p.c. bensì individua, per l'ambito di applicazione del decreto e - nello specifico - della
medesima disposizione, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro
del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel
senso della autonomia o della subordinazione. Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non
tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in
senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'articolo 61, oltre a
definire positivamente le modalità di svolgimento
delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude
infatti dalla riconducibilità a tale tipo
contrattuale:
La disciplina che emerge dall'art. 61 è, come detto,
finalizzata a impedire l'utilizzo improprio o
fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del
campo di applicazione dell'art. 61 si collocano, con
tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del
lavoro. Occorre, peraltro, ribadire che
sia l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia la
previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a
carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del d. lgs.
n. 276/03, non hanno certamente comportato
l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera di cui all'art. 2222 e
ss. del codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore
d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due
limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non
necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come
collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che
quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art.
2222 e seguenti del codice civile. L'articolo 3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha
previsto, al secondo comma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva
dell'atleta è resa nella forma del contratto di lavoro autonomo; lavoro
autonomo che può anche svolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti, in
forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Deve ritenersi che in quest'ultimo caso,
trattandosi di attività tipiche contemplate
espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la
necessità dell'indicazione di un progetto. Va precisato, altresì, che nell'espressione
"collegi e commissioni" delle società, sopra richiamati, sono
inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica. Nella esclusione dei percettori di
pensione di anzianità, è evidente che debbano essere compresi quei soggetti,
titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della
normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di età, vedono
automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia. Va peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo n. 276/03, la pubblica amministrazione può continuare a
stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti
introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all'art. 409 n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che vedano una
parte pubblica, non ha subito modificazioni in
attesa delle eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma
8 dell'art. 86 del decreto legislativo n. 276/03, da parte del Ministro per
la Funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di
armonizzazione dei profili conseguenti all'entrata in vigore del decreto
legislativo in argomento. Si deve evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione della disciplina in esame dal 24 ottobre
2003 non è più possibile porre in essere rapporti ascrivibili alla
collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla
modalità del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo
61, sopra richiamate, per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina. II. I REQUISITI QUALIFICANTI DELLA FATTISPECIE Le collaborazioni coordinate e continuative
secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del
progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità
organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate
dall'elemento qualificatorio essenziale,
rappresentato dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della
attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata
alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla
necessaria coordinazione con il committente, e dall'irrilevanza del tempo
impiegato per l'esecuzione della prestazione. Quanto a quest'ultimo
requisito, va comunque ricordato che l'art. 62,
comma 1, lett. d), del decreto legislativo, prevede che tra le forme di
coordinamento dell'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto
all'organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento
temporale. Ond'è che l'autonomia del collaboratore
a progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo
impiegato per l'esecuzione della prestazione, all'interno delle pattuizioni
intervenute tra le parti su dette forme di coordinamento. Tali requisiti costituiscono il fulcro della
differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle
riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro
autonomo (art. 2222 c.c.). Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato,
ove la prestazione è resa con vincolo di subordinazione ed il termine
delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a
disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni
contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per ciò che
la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto,
programma di lavoro o fase di esso, in regime di
totale autonomia. In tal senso, infatti, è significativo
che ai sensi dell'art. 61, comma 1, il collaboratore deve gestire il progetto
in funzione del risultato, che assume rilevanza giuridica indipendentemente
dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art.
67, comma 1, il contratto si risolve al momento della realizzazione del
progetto o del programma di lavoro o della fase di esso. IL PROGETTO Il progetto consiste in un'attività produttiva ben
identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale
cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il progetto può essere connesso all'attività principale
od accessoria dell'impresa. L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto
compete al committente. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e
produttive sottese al progetto sono insindacabili. IL PROGRAMMA O LA FASE DI ESSO Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un
risultato finale. Il programma di lavoro o la fase di esso
si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale
destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre
lavorazioni e risultati parziali. L'AUTONOMA GESTIONE DEL PROGETTO O DEL PROGRAMMA Nell'ambito del progetto o del programma la definizione
dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve
essere rimessa al collaboratore. Ciò perché l'interesse del creditore è
relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come
avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di
lavoro eterodiretta. Le collaborazioni coordinate e continuative
nella modalità a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in
funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di
lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro la
determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell'interesse
del committente alla esecuzione del progetto,
programma di lavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque
funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'an
ma non anche necessariamente nel quando. IL COORDINAMENTO Indipendentemente da ciò, pur tuttavia, il collaboratore
a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del
committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria
prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente. Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di
lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto
o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente,l'impossibilità del
committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto
o programma di lavoro originariamente convenuto. III. LA FORMA Il contratto è stipulato in forma scritta. È una forma richiesta ad probationem
e non ad substantiam. Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere, sono i seguenti elementi:
E' opportuno sottolineare che,
seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto
alla individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in
quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali
dimostrare la riconducibilità della prestazione
lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso. IV. POSSIBILITA' DI RINNOVO Analogo progetto o programma di lavoro può essere
oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore. Quest'ultimo può essere a maggior
ragione impiegato successivamente anche per diversi
progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso. Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono
costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina. Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto
presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge. V. IL CORRISPETTIVO Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità
e qualità del lavoro eseguito. Il parametro individuato dal legislatore è costituito
dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Pertanto, stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni
in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i
lavoratori subordinati. La quantificazione del compenso deve avvenire in
considerazione della natura e durata del progetto o del programma di lavoro,
e, cioè, in funzione del risultato che il
collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare
nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia
possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il
risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da
comprometterne l'utilità. VI. LE TUTELE Tra gli scopi dichiarati dal Legislatore era
espressamente individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori. L'art. 66, infatti, appronta un sistema di tutele minimo
con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio
stabilendo in primo luogo che essi non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
del corrispettivo. Malattia e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini
della prova, di idonea certificazione scritta, la
sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto,
che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il
committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando
essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di
durata determinabile. Gravidanza: fermo restando l'invio, ai fini della prova,
di idonea certificazione scritta, la durata del
rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole
disposizione del contratto individuale. Si applicano inoltre al collaboratore:
Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi
lavorativi, occorrerà naturalmente considerare che, stante la ratio del d.lgs. n. 626 - principalmente orientata alla tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori subordinati, ed alla
corrispondente responsabilizzazione dei datori di lavoro - non poche
prescrizioni di tale provvedimento (per lo più sanzionate penalmente) risultano
di problematica applicazione nei confronti di figure, come quelle dei
collaboratori, fortemente connotate da una componente di autonomia nello
svolgimento della prestazione (in funzione del risultato, ancorchè
nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente). Non a
caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto questo profilo, assai prossime
ai collaboratori) lo stesso d.lgs. 626 ha previsto
uno specifico regime di tutela (art. 7). In proposito, l'attuazione della delega (di cui all'articolo 3 della legge di semplificazione 2001,
n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un adattamento dei principi
generali di tutela prevenzionistica alle oggettive
peculiarità del lavoro a progetto. VII. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DEL
COLLABORATORE Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore
di più committenti, tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto
od in parte tale facoltà. Il collaboratore non deve svolgere attività in
concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione
di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività
dei committenti medesimi. VIII. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO In tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede
che esso si risolva al momento della realizzazione del progetto o del
programma o della fase di esso che ne costituisce
l'oggetto. Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e
modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto di lavoro
individuale. Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal
termine apposto al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto. Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il
progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione il
corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero. IX. RINUNZIE E TRANSAZIONI I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle
predette disposizioni possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le
parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro secondo lo schema dell'art. 2113 c.c. X. SANZIONI I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione che può essere
superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della
esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo. Qualora invece, in corso di rapporto, venga
accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare un
contratto di lavoro subordinato per difetto del requisito dell'autonomia,
esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in
conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase
di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al
committente. Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua
mera deduzione nel contratto. La mancata deduzione del progetto nel contratto,
infatti, preclude solo la possibilità di dimostrarne l'esistenza e la
consistenza con prova testimoniale. XI. REGIME TRANSITORIO L'art. 86, comma 1, prevede che le collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente al momento di entrata in vigore del decreto e che non
possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso, mantengono
efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ossia non oltre il 24
ottobre 2004. Sempre per le collaborazioni in atto che non possono
essere ricondotte ad un progetto o a una fase di
esso è prevista la facoltà di stabilire termini più lunghi di efficacia
transitoria, purché ciò sia stabilito nell'ambito di un accordo aziendale con
il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la transizione
di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto, così come disciplinato
dal decreto legislativo n. 276/03, o verso una forma di rapporto di lavoro
subordinato che può essere individuata fra quelle disciplinate dal
"nuovo regime" dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo d. lgs. (job on call,
job sharing, distacco, somministrazione, appalto),
ma anche già disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
a termine, a tempo parziale, ecc.).
IL MINISTRO
Firmato ROBERTO MARONI |