|
1. Minimali di retribuzione per la
generalità dei lavoratori.
Il D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989,
n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero
da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione d'importo superiore a quello previsto
dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche
i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva
posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della
predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle
contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti
retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli
scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, co. 25
della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa
precisando che:
"l'art. 1 del D.L.
9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta
nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per
la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo
dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (1)
La norma di cui all'art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di
retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro
dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi
dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia
alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989, sia ai minimali di retribuzione giornaliera
di cui alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato dall'Istat
che, nell'anno 2003, la variazione percentuale ai fini della perequazione
automatica delle pensioni è stata pari al 2,5 % nelle tabelle A) e B) (v.
allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal
periodo di paga in corso all’ 1.1.2004 a seguito
dell'applicazione di tale aliquota.
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati,
qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 39,16 (9,5%
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore all’ 1.1.2004,
pari a € 412,18 mensili) (3).
|
anno 2004
|
Euro
|
|
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
|
412,18
|
|
Minimale giornaliero (9,5%)
|
39,16
|
2. Retribuzioni convenzionali in genere.
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in
argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del
1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una
retribuzione minima di € 5,16 (5). Il limite minimo di retribuzione
giornaliera per le retribuzioni in argomento, fissato a seguito degli
adeguamenti annuali in € 20,72 (5) é pari, per l’anno 2004, a €
21,75 .
|
anno 2004: retribuzioni convenzionali
in genere
|
Euro
|
|
Retribuzione giornaliera minima
|
21,75
|
2.1. Lavoratori di società ed
organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.
Come è noto, a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6.11.
2001, n. 423 è iniziato, a partire dall’anno 2002, il processo di
riforma della disciplina recata dal D.P.R. n. 602 /1970 finalizzato al
raggiungimento dell’equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative
in argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.
Conclusasi la prima
fase del percorso di adeguamento (gennaio -dicembre 2002) che ha previsto
l’omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile ai
fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, a
partire dall’ 1.1.2003 e sino al 31.12.2006, si attuerà la seconda e ultima
fase ossia quella del progressivo innalzamento della retribuzione imponibile
ai fini contributivi finalizzata al graduale superamento dello speciale
regime basato sulle retribuzioni convenzionali.
Le modalità
di incremento della retribuzione sono quelle previste dall’art. 3 del D.Lgs. n.
423/2001.
In particolare la norma stabilisce
che, ai fini del versamento della contribuzione I.V.S.
e delle contribuzioni minori l’imponibile giornaliero, di cui all’art. 2, debba essere, a decorrere dall’anno 2003 , annualmente
aumentato nella misura percentuale prestabilita.
Poiché però il decreto prevede per le
varie forme assicurative un diverso sistema di calcolo dell’incremento
retributivo (per l’I.V.S. l’incremento è calcolato con riferimento ai minimi
contrattuali mentre per le contribuzioni minori con riferimento al minimale
giornaliero di retribuzione) per tutta la durata del processo di adeguamento
si avranno, per il versamento della contribuzione previdenziale e
assistenziale, due distinti imponibili giornalieri.
Tale differenziazione verrà meno
soltanto a partire dall’ 1.1.2007 poiché come
previsto dall’art. 3, comma 4 , del D.L.gs.
423/2001 da tale periodo la retribuzione imponibile, ai fini del
versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle cooperative di cui al
D.P.R. 602/1970 , dovrà essere determinata secondo le norme previste per la
generalità dei lavoratori (art.1, comma 1, del D.L.
n. 338/1989) senza alcuna distinzione fra le diverse forme assicurative (6).
2.1.1. Imponibile giornaliero ai fini della
assicurazione IVS ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs.n. 423 del 2001.
Per effetto
di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423 del 2001 a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al
31.12.2006, per ciascun socio lavoratore, ai fini del versamento della
contribuzione I.V.S., l’imponibile giornaliero, di
cui all’art. 2, deve essere annualmente aumentato nelle misure percentuali
prestabilite.
Come è noto, l'imponibile giornaliero,
di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 423/2001, non può
essere inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52
settimane utili ai fini pensionistici (7). Tale limite di retribuzione
settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è
stabilito, nella misura del 40% del trattamento minimo di
pensione a carico del FPLD.
Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2004 ammonta
a € 412,18, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di €
164,87. .
Pertanto, l'imponibile giornaliero convenzionale ex art.
2 del D.Lgs n. 423/2001, è determinato per l'anno
2004 in € 27,48 (164,87:
6).
Per quanto riguarda la percentuale di incremento retributivo, da applicare in aggiunta
all’imponibile convenzionale, la norma stabilisce che la stessa debba essere
calcolata sulla differenza retributiva esistente tra l’importo determinato,
per ogni anno, ai sensi del predetto art. 2, e il corrispondente minimo
contrattuale giornaliero previsto per il medesimo anno dal relativo C.C.N.L., o da quello del settore o della categoria
affine (8).
Per l’anno 2004 detta
percentuale è pari al 50%.
In ordine al minimo
contrattuale giornaliero, da prendere a riferimento ai fini del calcolo del
differenziale, si precisa che lo stesso deve intendersi riferito agli
elementi retributivi costituiti da paga-base, indennità di contingenza e
dall’elemento distinto della retribuzione (Edr) ed
è dato dalla retribuzione mensile (corrispondente alla qualifica e/o livello
di appartenenza del socio) diviso il periodo medio di occupazione mensile,
che è pari, in ogni caso, a 26 giornate.
Il criterio fin qui illustrato ha,
infatti, natura convenzionale e pertanto trova applicazione anche nei casi in
cui i contratti collettivi prevedano una
distribuzione del lavoro su un diverso numero di giornate.
Il contratto collettivo da applicare,
ai fini del calcolo del minimo contrattuale, è quello vigente al 1°
gennaio 2004.
Eventuali variazioni della
retribuzione giornaliera che dovessero intervenire
nel corso dell’anno (es. rinnovo contrattuale) non comportano una
immediata rideterminazione degli imponibili
previdenziali e ciò in considerazione del criterio convenzionale adottato ai
fini del calcolo degli stessi.
I nuovi valori retributivi dovranno
essere utilizzati, ai fini del calcolo del differenziale, soltanto a partire
dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (9).
Si fornisce, di seguito, un esempio
di calcolo dell’imponibile giornaliero ai fini I.V.S.
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 423/2001.
C.C.N.L. di riferimento: PULIZIA del 26/06/2003
determinazione dell’imponibile giornaliero, ai
fini I.V.S., per il personale rientrante nel 5°
livello
|
1. Imponibile giornaliero utile
all’accredito delle
52 settimane
|
€ 27,48
|
|
2. Retribuzione contrattuale
mensile 5° livello
|
€
1113,47*
|
|
3. Retribuzione contrattuale
giornaliera
(importo di cui al punto 2 : 26)
|
€ 42,82
|
|
4. Differenza retributiva
(importo di cui al punto 3 – importo di cui al punto 1)
|
€ 15,34
|
|
5. Incremento retributivo
anno 2004
(50% dell’importo di cui al punto 4)
|
€ 7,67
|
|
6. Imponibile giornaliero ai fini
I.V.S.
(somma degli importi di cui ai punti 1 e 5)
|
€ 35,15
|
|
7. Imponibile mensile (26 x
importo di cui al punto 6)
|
€ 914,00
|
|
8. Imponibile mensile per il
Mezzogiorno (22 x importo di
cui al punto 6)
|
€ 773,00
|
*
Retribuzione base + E.D.R.
Restano salve le determinazioni, se di miglior favore,
adottate con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 602 del
1970.
Qualora la retribuzione corrispondente alla classe
iniziale di contribuzione sia di importo inferiore a
quello dell’imponibile giornaliero, determinato ai sensi dell’art. 3 comma 1
del D.Lgs. 423/2001, la contribuzione I.V.S. dovrà essere calcolata su quest’ultimo.
Ciò non comporterà una rideterminazione
di tutte le classi di contribuzione poiché detto imponibile non costituisce la retribuzione di una nuova classe iniziale
di retribuzione ma un semplice parametro retributivo di riferimento ai fini
dell’individuazione delle classi di contribuzione da applicare.
In particolare, dovranno ritenersi confermate
soltanto le classi che prevedono una retribuzione superiore o uguale al
predetto imponibile.
2.1.2. Imponibile giornaliero ai fini
delle assicurazioni minori ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423 del 2001.
In base alle previsioni
contenute nell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.
423/2001 anche l’imponibile giornaliero da assumere ai fini del versamento
delle contribuzioni minori deve essere gradualmente aumentato nella misura e
secondo le modalità temporali previste al comma 1.
L’imponibile di riferimento sul quale calcolare gli
aumenti prefissati è, come per l’assicurazione I.V.S., quello previsto dall’art. 2 , ma la percentuale di
incremento retributivo, che per l’anno 2004 è pari al 50%, deve essere
calcolata sul differenziale esistente tra il predetto imponibile e il
limite minimo di retribuzione giornaliera.
Per l’anno 2004 l’imponibile giornaliero ai fini delle
assicurazioni minori è pari a € 33,32.
|
1. Imponibile giornaliero utile
all’accredito delle
52 settimane
|
€ 27,48
|
|
2. limite minimo di retribuzione giornaliera
|
€ 39,16
|
|
3. Differenza retributiva
(importo di cui al punto 2 – importo di cui al punto 1)
|
€ 11,68
|
|
4. Incremento retributivo
anno 2004
(50% dell’importo di cui al punto 3)
|
€ 5,84
|
|
5. Imponibile giornaliero minimo
ai fini I.V.S.
(somma degli importi di cui ai punti 1 e 4)
|
€ 33,32
|
|
Anno 2004
|
Euro
|
|
Imponibile giornaliero convenzionale ai fini delle
assicurazioni minori
|
33,32
|
|
Imponibile mensile convenzionale (26gg)
|
866,00
|
|
Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno
(22gg)
|
733,00
|
2.1.3. Imponibile minimo giornaliero ai fini I.V.S..
L’imponibile giornaliero da assumere ai fini I.V.S., calcolato secondo le
modalità stabilite dall’art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 423/2001, non può essere inferiore a quello da assumere
ai fini del versamento delle contribuzioni minori che come affermato al punto
2.1.2 è pari per l’anno 2004 a € 33,32.
Detto importo costituisce, pertanto, il limite minimo di
retribuzione al di sotto del quale non è possibile
scendere ai fini della determinazione dell’imponibile da utilizzare ai fini
pensionistici.
|
Anno 2004
|
Euro
|
|
Imponibile giornaliero
convenzionale ai fini I.V.S. (comma 3 art. 3 D.Lgs.423/2001)
|
33,32
|
|
Imponibile mensile convenzionale (26gg)
|
866,00
|
|
Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno (22
gg)
|
733,00
|
2.1.4. Periodi di occupazione
media mensile.
L'art. 4, co.1, del D. L.gs. n. 423 del 2001 conferma,
sino al 31.12.2006, in 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale. Il comma 2 della stessa norma ha invece
modificato il percorso di graduale elevazione alle 26 giornate lavorative
(10) per i territori del Mezzogiorno e delle regioni Campania e Basilicata.
|
Anno
|
Numero giornate
|
|
2004
|
22
|
|
2005
|
24
|
|
2006
|
26
|
E' lasciata la possibilità agli organismi cooperativi di
optare, in presenza di condizioni socio-economiche
più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per il restante
territorio nazionale.
2.2. Cooperative sociali.
Come noto, in assenza dei decreti ministeriali adottati
in base all’art. 35 del T.U. approvato con D.P.R.. n. 797 del 1955, l’obbligo contributivo deve essere
assolto da tali organismi sulle retribuzioni effettive e trova, pertanto,
applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per
la generalità dei lavoratori e di limiti di
retribuzione giornaliera (11).
Si fa riserva di istruzioni in
merito all’incidenza delle disposizioni contenute nella L. 3 aprile 2001 n. 142 per le cooperative sociali.
2.2.1. Imponibile giornaliero.
Il D.M. 22.9.2000, ha stabilito (art. 2) che dall’ 1.1.2001, per la categoria dei lavoratori soci delle
cooperative operanti nell’area dei servizi socio assistenziali ed educativi,
l’imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di
assistenza sociale, non può essere inferiore al limite di retribuzione per
assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (12).
Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto,
nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.
Poiché detto trattamento minimo per
l'anno 2004 ammonta a € 412,18, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale
di € 164,87. Pertanto il predetto imponibile giornaliero convenzionale è
determinato per l'anno 2004 in € 27,48.
|
anno 2004: retribuzione giornaliera ex
art. 2 D.M. 22/9/2000
|
Euro
|
|
limite settimanale per l'accredito
dei contributi
|
164,87
|
|
imponibile giornaliero convenzionale
|
27,48
|
|
imponibile mensile convenzionale (26 gg)
|
715,00
|
Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore
adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 797 del
1955.
2.2.2 Periodi di occupazione
media mensile.
Lo stesso D.M. 22.9.2000, ha stabilito all’art. 1 che dall’ 1.1.2001 il periodo di occupazione media mensile, ai
fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la categoria dei
lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio
assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative.
I periodi di occupazione media
mensile inferiori per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi
dell’art. 35 del T.U. n. 797 del 1955, sono elevati a 26 giornate.
2.3. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle
navi da pesca (legge n. 413 del 1984).
Per quanto
attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca
disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si conferma il
rinvio ad apposita circolare da emanare (13).
2.4. Retribuzione convenzionale per i pescatori
della piccola pesca marittima e delle acque interne
associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).
Per i soci delle cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione
convenzionale per l'anno 2004 è fissata in € 544,00 mensili
(21,75 x 25gg.).
|
anno 2004: soci delle cooperative della
piccola pesca
|
|
retribuzione convenzionale mensile
|
Euro
|
544,00
|
2.5. Lavoratori a domicilio.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la
categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento
dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della
legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che i
predetto indice è pari per l’anno 2004 al 2,5 %, il limite minimo di
retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio già fissato in € 21,22
è pari, per il 2004, a € 21,75 (14). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 39,16 (15).
Si rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova
applicazione l’art.1, co.
1, della legge n. 389 del 1989.
3. Rapporti di lavoro a tempo parziale.
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo
parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della
legge n. 389 del 1989 (16), ferma restando la nozione di retribuzione
imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro fissati in tale settore
degli appositi minimali ai quali comunque la
retribuzione così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella
stabilita dal citato art. 1, co. 1 della legge n.
389 del 1989, deve adeguarsi, se a tali minimali inferiore (17).
L’art. 1, co. 4 del D.L. n.
338 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000 stabilisce, il criterio per la
determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini
contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere
dall’1.1.1989 (18).
In linea generale, nell’ipotesi di orario
normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:
|
(€ 39,16) x (6) / (40) = €
5,87
|
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si
rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.
4. Art. 3-ter
della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione
soggetta nell'anno 2003 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta
un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (19) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano
aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata
determinata per l'anno 2004 in € 37.883,00.
Pertanto a decorrere dall’1.1.2004
l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di
retribuzione eccedente il limite annuo di € 37.883,00 che, rapportato a
dodici mesi, è pari a € 3157,00.
|
anno 2004
|
Euro
|
|
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
|
37.883,00
|
|
Importo mensilizzato
|
3157,00
|
Si ribadisce che ai fini del
versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il
criterio della mensilizzazione (20).
5. Aggiornamento del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co.
18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano
per la pensione con il sistema contributivo (21) rivalutato in base
all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato nella misura del 2,5 %, è pari, per l'anno 2004, a €
82.400,74 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 82.401,00.
|
anno 2004
|
Euro
|
|
Massimale annuo della base contributiva
|
82.401,00
|
Si rammenta che dall’1.1.2003 è
stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art.3,
comma 7, del D.Lgs. n.
181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
6. Limite per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi (22) è fissato nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno
di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di €
412,18 per l'anno 2004 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione
settimanale di € 164,87.
|
anno 2004
|
Euro
|
|
trattamento minimo di pensione
|
412,18
|
|
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
|
164,87
|
|
Limite annuale per l’accredito dei contributi
|
8573,24
|
L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si
applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne
soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (23). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto
retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983.
Per i criteri ai attuazione di tale previsione si
rimanda alla circolare n. 41 del 22.02.2002.
7. Importi che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2004 (24) con
la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
|
anno 2004
|
Euro
|
|
Erogazioni liberali (tetto)
|
258,23
|
|
Valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa
|
5,29
|
|
Fringe
benefit (tetto)
|
258,23
|
|
Indennità di trasferta intera Italia
|
46,48
|
|
Indennità di trasferta 2/3 Italia
|
30,99
|
|
Indennità di trasferta 1/3 Italia
|
15,49
|
|
Indennità di trasferta intera estero
|
77,47
|
|
Indennità di trasferta 2/3 estero
|
51,65
|
|
Indennità di trasferta 1/3 estero
|
25,82
|
|
Indennità di trasferimento Italia (tetto)
|
1549,37
|
|
Indennità di trasferimento estero (tetto)
|
4648,11
|
|
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)
|
2065,83
|
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del
24.12.1997.
In particolare per il valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998
mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare
n. 11 del 22.01.2001.
8. Regime di decontribuzione
delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b)
legge 29.12.2001, n. 448).
Per effetto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2, lett.b) della Legge n. 448/2001 l’importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L.
25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (25) è fissato nella
misura del 3% della retribuzione annua.
9. Contributo apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi
fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2004:
|
Apprendisti
|
|
FPLD
|
|
a) contributo settimanale base
|
Euro
|
0,0816
|
|
b) contributo settimanale adeguamento
|
Euro
|
2,66
|
|
CUAF
|
|
contributo settimanale
|
Euro
|
0,0334
|
|
Maternità
|
|
contributo settimanale
|
Euro
|
0,0165
|
|
INAIL
|
|
contributo settimanale
|
Euro
|
0,0930
|
|
|
|
TOTALE contributo settimanale
|
|
esclusa INAIL
|
Euro
|
2,79
|
|
Compresa INAIL
|
Euro
|
2,88
|
Nota: contributo maternità + contributo INAIL = € 0,11
Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del
datore di lavoro, il contributo di maternità
pari a € 0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a € 0,02).
L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD è
fissata nella misura del 5,54%.
10. Massimale
giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto dall’art.
6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del
calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello
spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2004,
in € 67,14.
|
anno 2004
|
Euro
|
|
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e
maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato
|
67,14
|
11. Rivalutazione
dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
obbligatoria.
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n.
181 del 16.12.2002 si comunica che l’importo dell’indennità di
maternità obbligatoria a carico del bilancio dello
Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs.
26.03.2001 n. 151, è pari, per l’anno 2004, a €
1713,55.
|
anno 2004
|
Euro
|
|
Importo a carico del bilancio dello Stato per
prestazioni di maternità obbligatoria
|
1713,55
|
12. Regolarizzazione
relativa al mese di gennaio 2004.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2004 non hanno potuto tenere
conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono
regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio
di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (26).
Detta regolarizzazione deve essere
effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione
in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui
ai punti da 1) a 3).
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende
si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2004 e quelle assoggettate a contribuzione per lo
stesso mese;
-
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili del mese in cui è effettuata la
regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini
della regolarizzazione di cui al punto 2.1.,
riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle
differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri
"B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS " e dal codice "M188";
nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo
della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici;
nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero
dipendenti" e "numero giornate".
Per la regolarizzazione delle
differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei
righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, facendo
precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001 " e dal codice "M301";
nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo
della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni
diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle
"numero dipendenti" e "numero giornate".
12.2. regolarizzazione di cui
al punto 4).
L'importo della differenza contributiva a credito
dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in
bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei
codici previsti con la circolare n. 196 del 23.12.2003, in
relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.
12.3. regolarizzazione di cui
al punto 9).
Per il versamento delle eventuali differenze
contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i
datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C"
del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189"
e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle
caselle "numero dipendenti", "numero giornate"
e "retribuzioni".
|
|
IL Direttore Generale
Crecco
|
|
Note:
Riferimenti normativi:
(1)Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.
(2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai
sensi del co. 2 dell'art. 1 del
D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della
vita calcolato dall'Istat.
(3) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638,
modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del
1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
(4) La misura giornaliera dei salari medi
convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai
sensi dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in
relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato
dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che
risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima
volta o perché modificati).
(5) Si vedano le circolari n. 100 del 22 maggio 2000, n. 33 dell’ 8 febbraio 2001 e n. 36 dell’8 febbraio 2002.
(6) Si veda la circolare n. 33 del 4.2.2002.
(7) Art. 7, c. 1, primo periodo, della
legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge
7/12/1989, n. 389.
(8) Per l’individuazione del C.C.N.L. da applicare si veda la circolare
n. 192 del 3.8.90.
(9) Ad esempio se la variazione è intervenuta nel corso dell’anno 2004
il nuovo valore retributivo dovrà essere utilizzato
soltanto a partire dall’ 1.1.2005.
(10) Già fissato dall’art. 4 del D.M. 3.12.1999.
(11) Cfr. art. 1 del
D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito nella legge 7.12.1989, n. 389 e art. 7
della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co.
2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989. Si veda
anche la circolare n. 200 del 4.12.2000.
(12) Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo
periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge 7.12.1989, n. 389.
(13) Si veda anche la circolare n. 36 dell’8.02.2002
e 26 del 6.02.2003
(14) Cfr. art. 1
della legge n. 537 del 1981.
(15) Cfr.art.
7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.
(16) In base a tale disposizione la
retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero
da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(17) Pertanto in tale settore l’esistenza di appositi
minimali non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del
disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del
1989.
(18) Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n.
68 del 10.4.1989.
(19) Determinata ai fini
dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988,
n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7.
1993.
(20) Si veda la circolare n. 178 del 12.12.2002 e circ. n.
196 del 23.12.2003
(21) Vedere nota 20
(22) Vedi l'art. 7, co. 1, primo periodo, del
D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co.
2, della legge n. 389 del 1989.
(23) Cfr.art. 69, co.
7 della legge 23.12.2000, n. 388.
(24) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R.
22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs.
n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del
valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il
2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno 1998.
(25)Cfr.anche
art. 6, lett. e) del D.Lgs. n.
314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità
di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del
20/1/2000 e circolare n. 178 del 12.12.2002 e circ. n. 196 del 23.12.2003
(26) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
Allegato 1
Tabella
A (valori espressi in euro)
|
Settore
|
Qualifiche
|
|
Industria
|
Dirigente
|
Impiegato
|
Operaio
|
|
108,33
|
32,73
|
30,56
|
|
|
(1)
|
(1)
|
|
Amministrazioni dello Stato ed
altre Pubbliche Amministrazioni
|
82,36
|
39,22
|
34,87
|
|
|
|
(1)
|
|
Artigianato
|
|
34,87
|
30,56
|
|
|
(1)
|
(1)
|
|
Agricoltura
|
86,69
|
45,72
|
34,84
|
|
|
|
(2)
|
|
Credito assicurazioni e servizi
|
108,33
|
37,05
|
34,87
|
|
|
(1)
|
(1)
|
|
Commercio
|
108,33
|
30,56
|
30,56
|
|
|
(1)
|
(1)
|
(1) Da adeguare a euro 39,16 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983,
n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2)
Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983,
ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.
Tabella
B (valori espressi in euro)
|
|
Qualifiche
|
|
Settore
|
Impiegati
|
Operai
|
|
Istruzione
pre-scolare svolta dalle
|
Docenti e non
|
Docenti e non
|
|
|
|
Scuole
materne autonome o da
|
docenti con
|
docenti
|
|
|
|
altre
istituzioni ivi comprese
|
funzioni direttive
|
|
|
|
|
|
le
IPAB
|
41,41
|
19,15
|
15,31
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
(1)
|
|
Istruzione
ed educazione
|
42,47
|
19,15
|
19,15
|
|
scolare non statale
|
|
|
(1)
|
|
(1)
|
|
Assist.za sociale svolta da
|
|
|
istituzioni sociali assistenziali
|
41,41
|
17,19
|
13,41
|
|
ivi
comprese le IPAB
|
|
|
|
(1)
|
|
(1)
|
|
Attività
di culto, formazione
|
41,41
|
17,19
|
13,41
|
|
religiosa ed attività similari
|
|
|
|
(1)
|
|
(1)
|
|
|
Dirigente
|
Impiegato
|
Operaio
|
|
Spettacolo
|
88,88
|
26,73
|
21,02
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
(1)
|
|
Attività
circensi e dello
|
74,80
|
22,93
|
17,19
|
|
spettacolo viaggiante
|
|
|
|
(1)
|
|
(1)
|
|
|
Capo Ufficio
|
Impiegati
|
|
|
|
Agenti di assicurazione in
|
Imp. 1^ cat.
|
2^ e 3^ cat.
|
|
|
|
gestione libera
|
26,73
|
19,15
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agricoltura
|
Impiegati
|
|
|
|
(per il
solo personale impiegatizio
|
di concetto
|
d’ordine
|
|
|
|
a
prestazione ridotta a servizio
|
30,56
|
24,85
|
|
|
|
di
più aziende)
|
|
(1)
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personale docente
|
|
|
|
|
|
Amministrazione
statale
|
e non docente
|
|
|
|
|
|
|
19,15
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assicurazioni
|
Ispettori
|
|
(per il
solo personale addetto alla
organizzazione produttiva e alla
|
di organizzazione
Produttiva
|
Produzione
Cat. A
|
Produzione
Cat. B/C
|
|
Produzione)
|
69,38
|
34,87
|
22,93
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segue
tabella B
|
Assistenza
domiciliare svolta
|
11,50
|
|
|
|
|
|
In forma
cooperativa
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personale fatica,
|
|
|
|
|
|
Credito
|
custodia, pulizia
|
|
|
|
|
|
(per il
solo personale ausiliario)
|
15,31
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operai
|
|
Servizio
di pulizia disinfezione e
|
3 livello
|
4 livello
|
5 livello
|
|
disinfestazione
|
19,15
|
17,19
|
15,31
|
|
|
|
(1)
|
|
(1)
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proprietari
di fabbricati (per il
|
Pulitori
|
|
|
|
|
|
solo
personale addetto alla pulizia
|
|
|
|
|
|
negli
stabili adibiti ad uso di
|
15,31
|
|
|
|
|
|
abitazione od altro uso)
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capo barca
|
Capo pesca
|
Marinaio
|
|
Pesca
costiera e mediterranea
|
Motorista
|
|
|
24,85
|
22,93
|
19,15
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comandante,
|
1° ufficiale coperta,
|
2° ufficiale coperta,
|
|
|
Direttore macchina
|
macchinista
|
macchinista
|
|
|
47,96
|
35,07
|
29,54
|
|
Pesca
oltre gli stretti
|
Nostromo, capo
|
Marinaio,
|
Mozzo
|
|
|
mac.na, capo pes.
|
cuoco, ecc.
|
|
|
25,87
|
20,32
|
19,15
|
|
|
|
|
(2)
|
|
(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Redattore
|
Praticante
|
Collab./Corrisp.
|
|
Giornalisti
|
64,42
|
45,72
|
11,50
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Da adeguare a euro 39,16 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983,
n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) Da adeguare a euro 21,75 ai sensi dell'art. 22 della legge n.
160/1975.
|