Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica
DIREZIONE
CENTRALE TFS TFR
E PREVIDENZA
COMPLEMENTARE - UFFICIO
I
(Nota operativa 17.2.2006 n° 3)
Liquidazione TFS personale già
dipendente da Amministrazioni iscritte e immesso nei ruoli dirigenziali
dell’INPDAP perché vincitore di concorso pubblico o corso – concorso.
Alcune Sedi provinciali hanno
chiesto chiarimenti sulla possibilità di accogliere le domande presentate dal
personale in oggetto, dirette ad ottenere la ricongiunzione dei servizi resi
presso Amministrazioni pubbliche iscritte all’ex INADEL o all’ex ENPAS con
quelli prestati alle dipendenze dell’INPDAP ai fini della liquidazione di
un’unica indennità di anzianità.
Si rammenta in proposito che le
vigenti disposizioni di legge impongono all’Istituto di liquidare d’ufficio il
TFS ai propri iscritti al verificarsi contestuale delle seguenti tre
condizioni:
1) risoluzione del rapporto di
lavoro;
2) almeno un anno di iscrizione
all’ex INADEL o all’ex ENPAS;
3) interruzione dell’iscrizione
ai fini della citata prestazione.
Tutte e tre le condizioni
risultano soddisfatte nel caso di personale, già dipendente da Amministrazioni
statali ovvero da Amministrazioni del Comparto EE.LL. o Sanità, che risolva il
proprio rapporto di lavoro e venga successivamente assunto alle dipendenze
dell’INPDAP perché vincitore di concorso pubblico o di corso – concorso.
Pertanto, secondo la predetta
normativa le Sedi provinciali competenti devono liquidare a tale personale
l’indennità di buonuscita o l’indennità premio servizio entro i termini di
legge.
La fattispecie in esame non
rientra, infatti, nei casi di mobilità tra Enti pubblici per i quali è prevista
la ricongiunzione ai fini di un’unica liquidazione di tutti i servizi resi.
In considerazione di quanto
sopra e in mancanza di una qualsiasi norma che disciplini il caso in questione,
non è possibile accogliere le domande di ricongiunzione presentate dagli
interessati, a nulla rilevando, sia la continuità di servizio – ma non già
contributiva – sia la condizione di minima anzianità di servizio presso una
pubblica amministrazione da considerarsi come mero requisito per poter
partecipare al concorso pubblico o al corso – concorso al pari, ad esempio, del
possesso di un determinato titolo di studio.
Tutte le Sedi dovranno pertanto
operare in conformità a quanto sopra precisato provvedendo al recupero delle
somme eventualmente trasferite alla Direzione Centrale del Personale, l’unica
che potrà sottoporre all’approvazione del C.d.A. dell’Istituto un apposito atto
deliberativo che consenta di ricongiungere tutti i servizi resi ai fini della
liquidazione di un’unica indennità di anzianità.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Maurizio Manente
f.to Maurizio Manente