Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

DIREZIONE CENTRALE TFS TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE -  UFFICIO I

 

(Nota operativa 17.2.2006 n° 3)

 

Liquidazione TFS personale già dipendente da Amministrazioni iscritte e immesso nei ruoli dirigenziali dell’INPDAP perché vincitore di concorso pubblico o corso – concorso.

 

 

Alcune Sedi provinciali hanno chiesto chiarimenti sulla possibilità di accogliere le domande presentate dal personale in oggetto, dirette ad ottenere la ricongiunzione dei servizi resi presso Amministrazioni pubbliche iscritte all’ex INADEL o all’ex ENPAS con quelli prestati alle dipendenze dell’INPDAP ai fini della liquidazione di un’unica indennità di anzianità.

Si rammenta in proposito che le vigenti disposizioni di legge impongono all’Istituto di liquidare d’ufficio il TFS ai propri iscritti al verificarsi contestuale delle seguenti tre condizioni:

1) risoluzione del rapporto di lavoro;

2) almeno un anno di iscrizione all’ex INADEL o all’ex ENPAS;

3) interruzione dell’iscrizione ai fini della citata prestazione.

Tutte e tre le condizioni risultano soddisfatte nel caso di personale, già dipendente da Amministrazioni statali ovvero da Amministrazioni del Comparto EE.LL. o Sanità, che risolva il proprio rapporto di lavoro e venga successivamente assunto alle dipendenze dell’INPDAP perché vincitore di concorso pubblico o di corso – concorso.

Pertanto, secondo la predetta normativa le Sedi provinciali competenti devono liquidare a tale personale l’indennità di buonuscita o l’indennità premio servizio entro i termini di legge.

La fattispecie in esame non rientra, infatti, nei casi di mobilità tra Enti pubblici per i quali è prevista la ricongiunzione ai fini di un’unica liquidazione di tutti i servizi resi.

In considerazione di quanto sopra e in mancanza di una qualsiasi norma che disciplini il caso in questione, non è possibile accogliere le domande di ricongiunzione presentate dagli interessati, a nulla rilevando, sia la continuità di servizio – ma non già contributiva – sia la condizione di minima anzianità di servizio presso una pubblica amministrazione da considerarsi come mero requisito per poter partecipare al concorso pubblico o al corso – concorso al pari, ad esempio, del possesso di un determinato titolo di studio.

Tutte le Sedi dovranno pertanto operare in conformità a quanto sopra precisato provvedendo al recupero delle somme eventualmente trasferite alla Direzione Centrale del Personale, l’unica che potrà sottoporre all’approvazione del C.d.A. dell’Istituto un apposito atto deliberativo che consenta di ricongiungere tutti i servizi resi ai fini della liquidazione di un’unica indennità di anzianità.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Maurizio Manente

f.to Maurizio Manente