INPDAP
Istituto Nazionale di Previdenza
dell’Amministrazione Pubblica
Circolare 11/3/2004
n° 17
OGGETTO:
Innovazioni alla disciplina concernente la contribuzione figurativa e la
contribuzione
aggiuntiva.
Legge 29.7.2003, n.229 e Legge 24.11.2003 n.326.
1)
Nuove modalità per il riconoscimento dell’accredito figurativo dei periodi di
aspettativa
concessa
ai lavoratori dipendenti eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo
o
all’assemblea
regionale
La
legge n.229 del 29/7/2003, pubblicata sulla G.U. n.196 del 25/8/2003, nel
predisporre interventi in materia di semplificazione e riassetto normativo,
reca, al Capo II, disposizioni innovative in materia di pubblico impiego.
In
particolare, l’art.15 ha sostituito il comma 3 dell’art.38 della legge 23
dicembre n.488 (legge finanziaria 2000), modificando le modalità per il
riconoscimento dell’accredito figurativo, ai fini pensionistici, dei periodi di
aspettativa non retribuita concessa ai lavoratori dipendenti, eletti membri del
Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale.
Il
novellato comma 3 testualmente dispone :” I lavoratori dipendenti di cui al
comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei
contributi di cui al medesimo comma 1,.3 presentano domanda entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l’aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata
ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario”.
Tale il
disposto normativo, si conferma l’obbligo in prima istanza della presentazione
della domanda, secondo i termini già fissati dall’art.3, comma 3, del D.Lgs.
n.564/96, così come modificati dall’art.3 del D.Lgs. n.278/98, per ottenere il
riconoscimento del periodo di aspettativa per mandato elettivo.
A
decorrere dal 9.9.2003 (data di entrata in vigore della citata legge di
modifica), per i lavoratori interessati iscritti all’INPDAP, tale domanda è
tacitamente rinnovata, anno per anno, per tutto il periodo del mandato
elettivo.
Null’altro
viene innovato in merito alla disciplina generale dell’art.38, per la quale si
richiamano le circolari INPDAP n.11 del 18.2.2000, n.23 del 3.5.2000, la nota
protocollo n.1524 del 2.5.2001, l’informativa n.7 del 20.2.2002.
2)
Proroga dei termini per:
a)
presentazione domande di accredito figurativo.
La
legge n.326 del 24 novembre 2003, di conversione del decreto legge 30/9/2003,
n.269,
pubblicata
sulla G.U. n.274 del 25 novembre 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo
a quello di pubblicazione, ha previsto, all’art.44, comma 9-quinques, che i
soggetti di cui all’art.3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, che
non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per
i periodi anteriori al 1°gennaio 2002, secondo le modalità previste dal
medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale
facoltà entro il 31 marzo 2004.
Pertanto,
il termine del 30.9.2002 di cui al comma 2, dell’art.3, del decreto legge
29/6/98 n.278, relativo al formale inoltro delle istanze di accredito
figurativo per periodi di aspettativa per mandato elettivo (cfr. elezione al
Parlamento nazionale, europeo e ai Consigli regionali) e per cariche sindacali,
fruiti entro il 31/12/2001, è prorogato al 31 marzo 2004.
I
lavoratori dipendenti interessati, chiamati a ricoprire le predette funzioni
pubbliche elettive, i
quali,
in ragione della nomina, maturano il diritto ad un vitalizio o ad un incremento
della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere, ai sensi
dell’art.38 della legge n.488 del 23/12/1999, l’equivalente dei contributi
pensionistici per la quota a proprio carico entro la medesima data del31 marzo
2004 con le stesse modalità di cui all’informativa n.11 del 25/10/2001, senza
aggravio di sanzioni e con la sola corresponsione degli interessi legali.
b)
versamento contribuzione aggiuntiva
La
medesima disposizione di favore è altresì applicabile per la contribuzione
aggiuntiva a carico
delle
OO.SS. per i lavoratori collocati in aspettativa, ai sensi dell’art.31 della
legge n.300 del 1970, ovvero posti in distacco sindacale con diritto a
retribuzione erogata dal proprio ente datore di lavoro.
Al
riguardo si rammenta che il comma 5 del citato art.3 della Legge 29.6.1998,
n.278 prevede che l’organizzazione sindacale ha facoltà di versare una
contribuzione aggiuntiva sull’eventuale
differenza
tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale ai
lavoratori, collocati in aspettativa senza assegni, e la retribuzione di
riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all’art.8 della
legge 23 aprile 1981 n. 155; tale facoltà può, altresì, essere esercitata per
le indennità e gli emolumenti corrisposti durante il periodo di distacco
sindacale.
La
riapertura dei termini ha esteso quindi anche alle OO.SS. la possibilità di
provvedere entro il
31/3/2004
al versamento facoltativo della contribuzione aggiuntiva con riferimento ai
periodi di
aspettativa
o di distacco sindacale fruiti alla data del 31/12/2001.
Il
versamento avverrà senza applicazioni di eventuali sanzioni, con la sola
corresponsione di
interessi
legali corrispettivi.
Le Sedi
provinciali INPDAP, territorialmente competenti, dovranno acquisire le
comunicazioni da parte delle OO.SS. dell’avvenuto versamento della contribuzione
aggiuntiva con l’indicazione dei periodi interessati, che dovranno
opportunamente essere inserite nei fascicoli degli iscritti (cfr. inf. n. 13
del 12-11-2001).
IL
DIRETTORE GENERALE
(Dott.
Luigi Marchione)