INPDAP

Istituto Nazionale di Previdenza dell’Amministrazione Pubblica

Circolare 11/3/2004  n° 17

 

 

OGGETTO: Innovazioni alla disciplina concernente la contribuzione figurativa e la contribuzione

aggiuntiva. Legge 29.7.2003, n.229 e Legge 24.11.2003 n.326.

 

 

1) Nuove modalità per il riconoscimento dell’accredito figurativo dei periodi di aspettativa

concessa ai lavoratori dipendenti eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o

all’assemblea regionale

 

La legge n.229 del 29/7/2003, pubblicata sulla G.U. n.196 del 25/8/2003, nel predisporre interventi in materia di semplificazione e riassetto normativo, reca, al Capo II, disposizioni innovative in materia di pubblico impiego.

In particolare, l’art.15 ha sostituito il comma 3 dell’art.38 della legge 23 dicembre n.488 (legge finanziaria 2000), modificando le modalità per il riconoscimento dell’accredito figurativo, ai fini pensionistici, dei periodi di aspettativa non retribuita concessa ai lavoratori dipendenti, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale.

Il novellato comma 3 testualmente dispone :” I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1,.3 presentano domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario”.

Tale il disposto normativo, si conferma l’obbligo in prima istanza della presentazione della domanda, secondo i termini già fissati dall’art.3, comma 3, del D.Lgs. n.564/96, così come modificati dall’art.3 del D.Lgs. n.278/98, per ottenere il riconoscimento del periodo di aspettativa per mandato elettivo.

A decorrere dal 9.9.2003 (data di entrata in vigore della citata legge di modifica), per i lavoratori interessati iscritti all’INPDAP, tale domanda è tacitamente rinnovata, anno per anno, per tutto il periodo del mandato elettivo.

Null’altro viene innovato in merito alla disciplina generale dell’art.38, per la quale si richiamano le circolari INPDAP n.11 del 18.2.2000, n.23 del 3.5.2000, la nota protocollo n.1524 del 2.5.2001, l’informativa n.7 del 20.2.2002.

 

2) Proroga dei termini per:

 

a) presentazione domande di accredito figurativo.

 

La legge n.326 del 24 novembre 2003, di conversione del decreto legge 30/9/2003, n.269,

pubblicata sulla G.U. n.274 del 25 novembre 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, ha previsto, all’art.44, comma 9-quinques, che i soggetti di cui all’art.3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1°gennaio 2002, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004.

Pertanto, il termine del 30.9.2002 di cui al comma 2, dell’art.3, del decreto legge 29/6/98 n.278, relativo al formale inoltro delle istanze di accredito figurativo per periodi di aspettativa per mandato elettivo (cfr. elezione al Parlamento nazionale, europeo e ai Consigli regionali) e per cariche sindacali, fruiti entro il 31/12/2001, è prorogato al 31 marzo 2004.

I lavoratori dipendenti interessati, chiamati a ricoprire le predette funzioni pubbliche elettive, i

quali, in ragione della nomina, maturano il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell’art.38 della legge n.488 del 23/12/1999, l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a proprio carico entro la medesima data del31 marzo 2004 con le stesse modalità di cui all’informativa n.11 del 25/10/2001, senza aggravio di sanzioni e con la sola corresponsione degli interessi legali.

 

b) versamento contribuzione aggiuntiva

 

La medesima disposizione di favore è altresì applicabile per la contribuzione aggiuntiva a carico

delle OO.SS. per i lavoratori collocati in aspettativa, ai sensi dell’art.31 della legge n.300 del 1970, ovvero posti in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio ente datore di lavoro.

Al riguardo si rammenta che il comma 5 del citato art.3 della Legge 29.6.1998, n.278 prevede che l’organizzazione sindacale ha facoltà di versare una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale

differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale ai lavoratori, collocati in aspettativa senza assegni, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all’art.8 della legge 23 aprile 1981 n. 155; tale facoltà può, altresì, essere esercitata per le indennità e gli emolumenti corrisposti durante il periodo di distacco sindacale.

La riapertura dei termini ha esteso quindi anche alle OO.SS. la possibilità di provvedere entro il

31/3/2004 al versamento facoltativo della contribuzione aggiuntiva con riferimento ai periodi di

aspettativa o di distacco sindacale fruiti alla data del 31/12/2001.

Il versamento avverrà senza applicazioni di eventuali sanzioni, con la sola corresponsione di

interessi legali corrispettivi.

Le Sedi provinciali INPDAP, territorialmente competenti, dovranno acquisire le comunicazioni da parte delle OO.SS. dell’avvenuto versamento della contribuzione aggiuntiva con l’indicazione dei periodi interessati, che dovranno opportunamente essere inserite nei fascicoli degli iscritti (cfr. inf. n. 13 del 12-11-2001).

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luigi Marchione)

 

 

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