INPDAP
(Circolare 23 marzo 2005 n° 7)
Applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) e dell’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più pensioni).
L’art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con effetto dal 1° gennaio 1998 ha, come è noto, introdotto nella normativa del Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS, contenuta nell’articolo unico del D.P.R. n. 1388/1971, come modificato dall’art. 6 della legge n. 85/1995, un nuovo sistema di applicazione della ritenuta IRPEF in caso di concorso di due o più trattamenti pensionistici, assoggettabili ad IRPEF, erogati dallo stesso o da Enti diversi, volto a consentire, fra l’altro, l’esonero dei titolari dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
L’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, disciplina, a far data dal 1° gennaio 1999, i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici.
Ricordato che, a decorrere dall’anno 2004, in applicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate in data 22 dicembre 2003 n. 57, la tassazione IRPEF sulle pensioni per i titolari di più trattamenti avviene in misura proporzionale agli imponibili delle singole pensioni (circolare INPDAP n. 13 del 27/2/2004), si informa che l’INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a comunicare alla Funzione Sviluppo Sistemi Informativi le risultanze delle proprie elaborazioni, sulla base delle quali, con effetto dalla rata scadente nel prossimo mese di aprile 2005, il Centro Calcolo Pensioni darà corso, con procedura automatizzata, agli adempimenti di competenza delle Sedi provinciali e territoriali INPDAP.
Detta elaborazione anche quest’anno è stata anticipata per corrispondere alle esigenze dei pensionati, al fine di evitare e/o limitare eventuali disagi conseguenti all’applicazione del secondo modulo della riforma fiscale introdotto dall’art. 1, commi da 349 a 385, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Ciò premesso, per le pensioni suindicate verranno conservati in banca dati gli importi dei redditi derivanti dagli altri trattamenti tenendo distinti quelli corrisposti dalle stesse Sedi provinciali e territoriali INPDAP da quelli erogati dall’INPS o da altri Enti.
Per tutti i trattamenti elaborati sarà infine aggiornata l’aliquota media presente in banca dati, qualora risulti inferiore a quella comunicata dal Casellario.
In dipendenza dei cennati adempimenti, il Centro Calcolo Pensioni provvederà a regolarizzare, con effetto dal 1° gennaio 2005, i pagamenti eseguiti sulle partite in argomento e quindi a rideterminare la rata continuativa di pensione a decorrere dal prossimo mese di aprile. Le differenze tra l’IRPEF gravante sulla pensione e quella ricalcolata saranno regolarizzate nel modo seguente:
a) le somme a credito eventualmente risultanti dalla lavorazione saranno corrisposte unitamente alle competenze dello stesso mese di aprile, qualora di ammontare inferiore a € 1.500,00; gli importi superiori a tale limite dovranno viceversa essere corrisposti direttamente dalle Sedi provinciali e territoriali, previo accertamento del diritto al rimborso e conseguente rettifica dei dati già presenti in banca dati, ai fini della corretta emissione della certificazione fiscale (CUD);
b) le differenze a debito di importo inferiore a € 15,00 saranno recuperate in unica soluzione sulla rata di aprile, mentre quelle di ammontare superiore saranno recuperate in cinque rate, fino alla concorrenza dell’importo mensile della pensione, a partire dallo stesso mese di aprile fino al mese di agosto 2005.
Verranno infine escluse dalla lavorazione le pensioni rispetto alle quali la situazione di cumulo comunicata dall’INPS non coincida con quella effettiva e attuale risultante in banca dati.
I casi della specie saranno quindi segnalati all’INPS per la regolarizzazione della tassazione sulla scorta della reale situazione di cumulo accertata.
Nei casi in cui la pensione abbia subito una variazione numerica nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005, non si terrà conto dei codici relativi alle deduzioni dal reddito e per familiari a carico (artt. 11 e 12 del T.U.I.R.) segnalati dall’INPS, in quanto si ha ragionevole motivo di ritenere che le informazioni in possesso della competente sede INPDAP siano più attuali di quelle registrate nel Casellario centrale dei pensionati.
I risultati delle operazioni compiute dal Centro Calcolo Pensioni saranno esposti in due distinti tabulati, nel primo dei quali saranno compresi i cumuli tra una pensione gestita dall’INPDAP e una o più pensioni erogate da altri Enti, mentre nel secondo saranno elencati i cumuli tra più pensioni a carico dell’INPDAP e una o più pensioni gestite da altri Enti.
Negli anzidetti elaborati, per ciascuna partita di pensione, saranno riportati gli elementi che compongono la nuova rata continuativa, integrati con i dati forniti dall’INPS, e le eventuali differenze a credito o a debito.
Verranno inoltre indicati il codice dell’Ente erogatore, il numero di iscrizione e l’imponibile dell’altra o delle altre pensioni, dal cumulo delle quali è stata rideterminata la nuova aliquota di tassazione.
Ai pensionati destinatari della disciplina introdotta dal citato art. 8 sarà inviata apposita comunicazione recante l’indicazione dei trattamenti considerati ai fini del cumulo e della conseguente tassazione e l’ammontare delle differenze a credito o a debito eventualmente risultanti, nonché le relative modalità di rimborso o di recupero.
E’ appena il caso di precisare che la suindicata comunicazione non sarà inviata ai titolari di pensione il cui importo non subirà variazione in relazione all’applicazione della normativa in questione.
Inoltre, nel caso in cui, come già avvenuto per gli anni precedenti, dovessero essere riscontrate, a carico di alcuni pensionati, eventuali anomalie nei pagamenti derivanti da cumuli non sussistenti in seguito ad errate informazioni fornite dal Casellario centrale dei pensionati, le Sedi provinciali e territoriali INPDAP dovranno provvedere immediatamente alla regolarizzazione dei relativi trattamenti pensionistici, secondo le modalità contenute nella informativa n. 2192/M del 2/12/1999, che qui si intendono integralmente riportate.
Le Sedi provinciali e territoriali INPDAP avranno cura di segnalare a mezzo fax alla Funzione Sviluppo Sistemi Informativi (FAX 06/51017576) le situazioni di cumulo non sussistenti comunque accertate, dalle quali sia derivata una erronea tassazione dei trattamenti erogati da altri Enti, al fine di consentirne la immediata regolarizzazione presso il Casellario centrale dei pensionati.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Luigi Marchione)
f.to Luigi Marchione