INPDAP

Direzione Centrale entrate ufficio II – Normativa

(Circolare 30 aprile 2004 27)

 

 

“Base pensionabile dei dirigenti dell’Area I e dell’Area V, il cui trattamento pensionistico è disciplinato dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni”

 

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il quadriennio 1998- 2001 del personale dirigente dell'AREA I e del personale dell’Area V della dirigenza scolastica prevedono un trattamento economico fisso annuo comprensivo, tra l’altro, dell’indennità integrativa speciale.

Si precisa che le norme contrattuali hanno modificato la struttura della retribuzione, senza peraltro prevedere, per i dirigenti ai quali si applica la normativa pensionistica in oggetto, alcuna quantificazione dei maggiori oneri connessi all’applicazione del 18% sull’incremento di stipendio derivante dal conglobamento dell’indennità integrativa speciale; in ogni caso, le modifiche contrattuali non possono incidere sulle modalità di calcolo del trattamento pensionistico che restano, pertanto, disciplinate dalle disposizioni legislative vigenti.

Al riguardo si evidenzia che, nei confronti del personale indicato in oggetto trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 43 del D.P.R n. 1092/1973, così come sostituito dall’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che stabilisce, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, un aumento del 18 per cento della base pensionabile, rappresentata dagli emolumenti tassativamente indicati dalla medesima disposizione che, peraltro, esclude tra queste voci l’importo dell’indennità integrativa speciale.

Per una corretta applicazione ai fini pensionistici del combinato disposto di cui all’articolo 15 della legge n. 177/1976 e della norma contrattuale (inclusione della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare), la prescritta maggiorazione del 18 per cento deve essere effettuata sullo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti con l’esclusione dell’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale. Ciò in quanto permane immodificabile la

struttura della base pensionabile stabilita da specifiche disposizione di legge anche qualora, in sede contrattuale, un emolumento venga conglobato in una diversa voce retributiva.

Al riguardo, si precisa che il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 035051/04/7.515 del 7 aprile 2004 diramata d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito all’argomento in oggetto, ha invitato.questo Istituto ad attenersi alle indicazioni formulate dalla Corte dei Conti– sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato con deliberazione n.2/2004/P – adunanza 26 febbraio 2004.

Nella citata deliberazione, la Corte dei Conti ha riconosciuto non assoggettabile all’aumento del 18 per cento ex lege n. 177/1976 l’importo afferente all’indennità integrativa speciale.

In relazione a quanto sopra esposto, le amministrazioni interessate dovranno versare i contributi sulla quota relativa all’indennità integrativa speciale senza operare la maggiorazione del 18%.

 

Il Direttore Generale

Dr Luigi Marchione

 

 

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