INPDAP
Direzione Centrale entrate ufficio II – Normativa
(Circolare
30 aprile 2004 n° 27)
“Base pensionabile dei dirigenti dell’Area I e
dell’Area V, il cui trattamento pensionistico è
disciplinato dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed
integrazioni”
Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per
il quadriennio 1998- 2001 del personale dirigente dell'AREA I e del personale
dell’Area V della dirigenza scolastica prevedono un
trattamento economico fisso annuo comprensivo, tra l’altro, dell’indennità
integrativa speciale.
Si precisa che le norme contrattuali hanno
modificato la struttura della retribuzione, senza peraltro prevedere, per i
dirigenti ai quali si applica la normativa pensionistica
in oggetto, alcuna quantificazione dei maggiori oneri connessi all’applicazione
del 18% sull’incremento di stipendio derivante dal conglobamento dell’indennità
integrativa speciale; in ogni caso, le modifiche contrattuali non possono
incidere sulle modalità di calcolo del trattamento pensionistico che restano, pertanto,
disciplinate dalle disposizioni legislative vigenti.
Al riguardo si evidenzia che, nei confronti del
personale indicato in oggetto trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 43 del D.P.R
n. 1092/1973, così come sostituito dall’articolo 15
della legge 29 aprile 1976, n. 177, che stabilisce, ai fini della
determinazione della misura del trattamento di quiescenza, un aumento del 18
per cento della base pensionabile, rappresentata dagli emolumenti tassativamente
indicati dalla medesima disposizione che, peraltro, esclude tra queste voci
l’importo dell’indennità integrativa speciale.
Per una corretta applicazione ai fini pensionistici del combinato disposto di cui all’articolo 15
della legge n. 177/1976 e della norma contrattuale (inclusione della indennità
integrativa speciale nello stipendio tabellare), la
prescritta maggiorazione del 18 per cento deve essere effettuata sullo
stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti con
l’esclusione dell’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale.
Ciò in quanto permane immodificabile la
struttura
della base pensionabile stabilita da specifiche disposizione di legge anche
qualora, in sede contrattuale, un emolumento venga conglobato in una diversa
voce retributiva.
Al riguardo, si precisa che il Dipartimento della
Funzione pubblica, con nota n. 035051/04/7.515 del 7 aprile 2004 diramata
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in merito all’argomento in oggetto, ha invitato.questo
Istituto ad attenersi alle indicazioni formulate dalla Corte dei Conti– sezione centrale di controllo di legittimità sugli
atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato con deliberazione n.2/2004/P – adunanza 26 febbraio 2004.
Nella citata deliberazione, la Corte dei Conti ha
riconosciuto non assoggettabile all’aumento del 18 per cento ex lege n. 177/1976 l’importo afferente
all’indennità integrativa speciale.
In relazione a
quanto sopra esposto, le amministrazioni interessate dovranno versare i
contributi sulla quota relativa all’indennità integrativa speciale senza
operare la maggiorazione del 18%.
Il Direttore Generale
Dr
Luigi Marchione