Gestione delle attività pensionistiche del personale delle
Università aderenti alla sperimentazione “liquidazione dei trattamenti
pensionistici”.
E’ noto che l’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la
gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni
statali.
Rientra nella predetta gestione anche il personale docente
e non docente delle Università.
Con apposite intese, stipulate con le undici Università in
indirizzo, è stato convenuto che, a decorrere dal 1° giugno 2004, l’Inpdap
assuma la competenza a gestire i trattamenti pensionistici del personale delle
Università aderenti alla sperimentazione in oggetto.
In particolare, considerata la peculiarità dei trattamenti
di alcune categorie del personale delle Università, l’Inpdap e le Università in
indirizzo hanno convenuto di avviare una fase di sperimentazione caratterizzata
da un forte coinvolgimento dei rispettivi funzionari, addetti all’area
pensionistica, per lo scambio di informazioni, aggiornamento e reciproca
fattiva collaborazione nello svolgimento delle relative attività.
Nelle singole intese tra Inpdap e Università, è stato
stabilito che l’Inpdap assuma, con decorrenza dal 1° giugno 2004, le competenze
in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici al personale
dell’Università in indirizzo, la cui pensione decorra dalla predetta data,
nonché la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo e
sistemazione contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del
1/6/2004.
Restano a carico delle Università in indirizzo le
competenze per la definizione di tutti i
provvedimenti pensionistici relativi al personale dell’Università
cessato dal servizio anteriormente al 1° giugno 2004, nonché la definizione
delle domande di riscatto,
ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le
istanze presentate anteriormente alla predetta data del 1° giugno 2004.
Si forniscono,
di seguito ulteriori indicazioni operative:
- La Sede provinciale competente territorialmente alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale delle Università in
indirizzo è esclusivamente la Sede provinciale Inpdap coincidente con la sede
dell’Università presso la quale il dipendente presta servizio (per l’Università
“La Sapienza” di Roma la sede competente è esclusivamente la Sede territoriale
Inpdap Roma 1), salvo ulteriore diversa indicazione;
- In attesa di poter disporre di tutti gli elementi
presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap, le necessarie informazioni
dovranno essere riportate, a cura delle Università in indirizzo, sul nuovo
modello di comunicazione dei dati, denominato “PA 04”, secondo le istruzioni
previste nelle circolari Inpdap n. 34 del 17/12/2003 e in quella successiva n.
10 del 10/02/2004;
- Le Università in indirizzo dovranno allegare al predetto
Mod. PA 04 ogni documentazione cartacea utile alla liquidazione ed ammissione a
pagamento della pensione;
Dovrà essere allegata, inoltre, ogni dichiarazione
sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), relativa a situazioni di fatto o di diritto che
diano luogo ad eventuali maggiorazioni o ad altri benefici.
Il personale delle Università dovrà presentare la domanda
delle prestazioni pensionistiche con le modalità indicate nelle citate
circolari Inpdap n. 34/2003 e n.10/2004.
L’Inpdap, per gli adempimenti di
sua competenza, necessita di una serie d'informazioni riguardanti il
dipendente, che includono i dati relativi all’anagrafica, i servizi ed i
periodi utili, le retribuzioni e tutto ciò che va ad incidere sul trattamento
di quiescenza.
Al fine di raggiungere una condizione operativa ottimale
per la tempestiva erogazione delle prestazioni pensionistiche, l’Istituto si
avvale, unitamente alla documentazione cartacea, di un supporto informatico
reperibile nelle modalità descritte dalla citata circolare 10. La sede
provinciale e territoriale Inpdap competente liquida la pensione in modalità
definitiva, senza la necessità di mettere in pagamento un trattamento
provvisorio predisposto dall’Università.
In proposito si evidenzia quanto segue:
- I dati relativi al dipendente devono essere inseriti
secondo le modalità richieste dal pacchetto applicativo pensioni S7.
- Le Università dovranno fornire il descritto Mod. PA 04
anche su supporto informatico (floppy-disk o tramite e-mail della competente
Sede provinciale o territoriale dell’Istituto).
La trasmissione dovrà avvenire almeno tre mesi prima della
cessazione dal servizio, per garantire la continuità dei pagamenti tra
stipendio e pensione.
- L’impiego del pacchetto applicativo consente l’esonero
da ogni responsabilità derivante da errore di calcolo o di diritto da parte
delle Università in indirizzo, fatti salvi i casi di mancata, parziale o
inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali
indebiti pensionistici.
- Resta inteso che sarà cura della Sede I.N.P.D.A.P.
effettuare il raffronto tra il modello cartaceo e quanto riportato sul supporto
magnetico, controllare la congruità delle notizie trasmesse anche con
riferimento alla documentazione eventualmente agli atti e disporre la relativa
determina. In allegato, si fornisce una nota tecnica con riferimento alla base
pensionabile da considerare per la liquidazione delle prestazioni al personale
in oggetto al fine di uniformare le attività e le operazioni nell’ambito delle
Università coinvolte nella sperimentazione.
Si ribadisce che il carattere
sperimentale del subentro alle Università in indirizzo nella liquidazione dei
trattamenti pensionistici deve essere improntato alla massima collaborazione
nello svolgimento delle attività tra l’Università e la sede Inpdap competenti,
al fine di assicurare un servizio efficiente ed adeguato ai dipendenti
interessati.
Si invitano le Università in indirizzo a dare massima
diffusione dei contenuti della presente circolare e della nota tecnica allegata
al personale amministrato.
Il Direttore Generale
Dr Luigi Marchione
NOTA TECNICA
Con la
presente nota si forniscono alcuni chiarimenti concernenti la base pensionabile
del personale delle Università.
In particolare, l’attività di analisi sulla disciplina
della normativa previdenziale del personale delle Università, svolta in
collaborazione con il gruppo di lavoro CODAU, prima, e con le Università che
hanno aderito alla sperimentazione, poi, ha evidenziato la necessità di una
uniforme applicazione della disciplina previdenziale del personale interessato.
Le soluzioni individuate possono divergere da prassi,
interpretazioni e comportamenti legittimi finora adottati da parte di alcune
Università, nella pienezza dell’autonomia loro riconosciuta.
E’ necessario, tuttavia, che le Università che hanno
aderito alla sperimentazione si adeguino alle indicazioni fornite dall’Inpdap
con la presente nota al fine di adottare un uniforme modo di operare che
consentirà alle sedi provinciali e territoriali, coinvolte nella stessa, di
liquidare i relativi provvedimenti sulla base dei seguenti elementi ed
interpretazioni comuni Inpdap- Università.
a)
Personale docente ed equiparato delle istituzioni universitarie
La disciplina normativa del personale docente ed
equiparato delle istituzioni universitarie differisce da quella delle altre
categorie di personale delle Amministrazioni statali per le quali il rapporto
di lavoro è regolato dai C.C.N.L.
Ciò premesso l’ordinamento del suindicato personale
docente è regolato dalle specifiche disposizioni contenute nel D.P.R.11 luglio
1980, n°382.
Analogamente, il trattamento economico di attività è
disciplinato da apposite norme di legge con evidenti riflessi sul trattamento
di quiescenza e previdenza, considerando, altresì, che il personale di cui
trattasi è destinatario di una serie di norme pensionistiche particolari che
vanno comunque inserite nel complesso delle disposizioni che regolano il trattamento
di quiescenza e previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, quali
il T.U. approvato con D.P.R.29 dicembre 1973 n. 1092 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonchè la legge 8 agosto 1995 n°335 e la legge n. 449/97.
Per effetto di quanto precede si rende opportuno
esaminare, in via preliminare, le disposizioni normative del richiamato art.40
del DPR 11 luglio 1980 n 382, che costituiscono una delle peculiarità più
rilevanti, ai fini pensionistici, del personale docente di cui trattasi; ciò al
fine di determinare una uniformità di comportamento nella applicazione della
norma in esame.
a.1)
Articolo 40 D.P.R.382/80.
Tale disposizione prevede che per l’individuazione del
trattamento di quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei docenti
universitari (ordinari ed associati), che hanno prestato servizio con doppio
regime d’impegno (tempo pieno – tempo definito), secondo le modalità previste
dall’art.11 del D.P.R.382/80, viene preso in considerazione, ai fini
esclusivamente della quota di pensione determinata a norma dell’art.13, comma
1, lett.a) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, non l’ultima retribuzione
integralmente percepita, bensì il trattamento economico corrispondente alla
progressione economica prevista per il tempo definito, indipendentemente dal
fatto che il docente, alla data di collocamento a riposo, percepisca il
trattamento economico corrispondente alla progressione economica prevista per
il tempo pieno.
La base pensionabile risulta, quindi, determinata dal
trattamento retributivo spettante nella progressione economica prevista per il
regime di tempo definito, aumentato della differenza tra il trattamento
economico previsto per il regime di tempo pieno e quello corrispondente a
regime di tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni di servizio
prestati a regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo
servizio prestati nella carriera di appartenenza a decorrere dal 1.11.1981
(salvo quanto più avanti indicato).
In concreto, ai fini della
applicazione della norma in esame, tenuto conto delle disposizioni operative
impartite dalla scrivente con informativa n.16 del 5.02.2002, riguardante la
determinazione della base pensionabile del trattamento di quiescenza del
personale docente interessato dalla norma di cui trattasi, può farsi
riferimento alla seguente formula:
dove:
- Bp indica
la base pensionabile;
- D indica
l’importo annuo lordo dello stipendio spettante per il regime d’impegno a
tempo
definito;
- Cd indica la maggiorazione delle quote mensili
della successiva classe di stipendio o del
seguente aumento periodico relativo allo stipendio così
come definito alla lettera D, maturati all’atto della cessazione dal servizio;
tali quote si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio
trascorsi dalla data di attribuzione dell’ultimo stipendio fino alla cessazione
dal servizio, computando per mese intero la frazione di mesi superiore a giorni quindici e
trascurando le frazioni inferiori (art.161 della legge 11 luglio 1980, n.312).
- A indica l’importo annuo lordo dell’eventuale
assegno ad personam pensionabile: ad esempio quello spettante, ai sensi
dell’ottavo comma dell’art.36 del D.P.R. 382/80, ai docenti di prima fascia che
già godevano del trattamento economico del dirigente generale di livello A
delle Amministrazioni statali, nel caso che i medesimi abbiano effettuato
l’opzione prevista dal quinto comma dell’art.11 ter della legge 6 agosto 1981,
n.432.
Si ricorda con l’occasione che l’assegno ad personam è
fissato, in quanto alla misura, alla data del 1° novembre 1981; dopo tale data
è gradualmente ridotto, mediante riassorbimento, fino alla concorrenza
dell’intera misura per effetto dei miglioramenti economici e di carriera.
- P indica l’importo annuo lordo dello stipendio
corrispondente al regime d’impegno a tempo pieno;
- Cp indica la maggiorazione delle quote mensili
della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico
relativi allo stipendio così come definito alla precedente lettera P.
- T indica il numero degli anni di servizio
effettivamente prestati dal docente col regime d’impegno a tempo pieno; a tal
fine sono considerati a tempo pieno anche i servizi resi successivamente
all’1.11.1961 durante i quali gli interessati hanno usufruito dell’indennità di
ricerca scientifica nella misura più elevata a norma dell’art.22. della legge
26 gennaio 1962, n.16 ovvero dell’assegno speciale di cui alla legge 30
novembre 1973, n.766, qualora già in servizio alla data del 31.10.1981.
- N indica il numero degli anni di effettivo
servizio prestati dal personale docente in questione nella carriera di
appartenenza a decorrere dal 1° novembre 1981 ovvero dal 1° novembre 1961 se
assunto in servizio anteriormente a quest’ultima data così come espressamente
stabilito all’ultimo comma della disposizione normativa in esame;
ovviamente per i docenti assunti in una data compresa fra
queste due indicate verrà presa in considerazione la data di effettiva nomina
in servizio.
È appena il caso di ricordare che la base pensionabile
così determinata, dovrà essere maggiorata, con l’esclusione dell’indennità
integrativa speciale, del 18%.
Relativamente alla corretta individuazione dei periodi di
servizio da considerarsi quale “carriera di appartenenza” (voce N al
denominatore della suindicata formula) risulta opportuno precisare quanto segue
soprattutto ai fini di una uniforme applicazione della norma in esame.
- Docenti di prima fascia (ordinari e straordinari).
Per detto personale docente che
viene collocato a riposo rivestendo tale qualifica, sono da considerare esclusivamente i servizi
prestati in detta carriera di prima fascia, atteso che alla medesima si accede
esclusivamente a seguito di pubblico concorso.
E’ di tutta evidenza che detto computo decorrerà dal 1°
novembre 1981 ovvero dal 1° novembre
1961, qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma del più volte
citato articolo 40.
- Docenti
di seconda fascia (associati).
Per i professori associati che
cessano dal servizio in detta qualifica e che sono stati nominati tali a
seguito di giudizio di idoneità, ai sensi dell’art.51 del D.P.R. n.382/80, sono
da considerarsi nella carriera di appartenenza anche i pregressi servizi resi
nella qualifica che ha consentito di partecipare al cennato giudizio di
idoneità, quali anni di servizio resi a tempo pieno purché il personale
interessato abbia usufruito dell’indennità di ricerca scientifica di cui
all’art.22 della sopracitata legge n.16/62, nella misura più elevata, ovvero dell’assegno
speciale di cui alla già menzionata legge n.766/73.
Si evidenzia da ultimo, che tale valutazione è riferibile
esclusivamente ai professori associati nominati tali a seguito di giudizio di
idoneità e non anche per effetto di libero concorso; per questi ultimi,
ovviamente, la carriera di appartenenza decorrerà dalla data di effettiva
nomina ad associato.
- Personale ricercatore ed assistente.
Per il personale ricercatore ed assistente, tale carriera
è da considerasi decorrente dal 1° novembre 1987, qualora sia cessato dal
servizio con tale qualifica; ciò in quanto per detto personale universitario la
possibilità di optare per il regime a tempo pieno e a tempo definito, con la
conseguente applicazione, ai fini pensionistici, dell’art.40 in questione, è
stata estesa solo con le disposizioni di cui al D. L. 2 marzo 1987, n.57,
convertito, con modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158.
A.2) Valutazione ai fini pensionistici del trattamento
economico del personale docente
delle Universita’.
Come sopra illustrato, il
trattamento economico erogato al personale docente delle Università presenta,
al suo interno, specifiche peculiarità, atteso che il medesimo non è
regolamentato da disposizioni contrattuali, bensì è disciplinato da specifiche
norme.
Allo stato attuale il calcolo del trattamento di
quiescenza del personale in parola è effettuato secondo la normativa vigente
per i dipendenti delle Amministrazioni statali.
Si fa riserva di fornire altre istruzioni qualora
necessarie a seguito di specifiche disposizioni normative per la categoria in
esame.
Quanto sopra premesso le quote definite a norma
dell’art.13, comma 1, lett.a) e lett.b), del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 503,
risultano così determinate.
A.2.1) Voci retributive che concorrono a determinare la
quota “A” di pensione.
- Stipendio tabellare annuo lordo (definito per classi
e scatti stipendiali) - Quote mensili di cui all’art.161 della legge 11.07.1980
n. 312;
- Assegno personale (ad esempio l’assegno personale dei
cui all’ottavo comma dell’art.36 del DPR 382/80);
- Indennità integrativa speciale;
- Indennità di cui all’art.31 del DPR. 20 dicembre 1979,
n°761.
In particolare, tenendo conto che il personale docente in
questione è destinatario delle disposizioni normative di cui all’art.15 della legge
29 aprile 1976, n°177, che prevede
l’aumento della base pensionabile della maggiorazione del 18 per cento,
si riportano, di seguito, i seguenti elementi retributivi che risultano
maggiorabili del 18%:
- Stipendio
tabellare annuo lordo
-
Assegno ad personam
- Quote
mensili art.161 l. 312/80.
Relativamente alla determinazione dell’indennità di cui
all’art. 31 del DPR 761/79 (cosiddetta indennità “De Maria”, spettante per
effetto delle disposizioni riportate all’art.102 del DPR.382/80, al personale
docente delle Università che presta servizio presso le cliniche universitarie
convenzionate con le locali ASL, nella misura occorrente per equiparare il
trattamento economico del citato personale universitario al personale medico –
ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed attività), dovranno essere computati
tutti gli elementi retributivi corrisposti con carattere di generalità al
corrispondente personale medico, compresa l’indennità di esclusività.
È appena il caso di accennare che un’eventuale quota di
indennità “De Maria”, collegata ad elementi retributivi legati al risultato
ovvero ad elementi non predeterminati, concorrerà alla determinazione della
quota di pensione definita a norma dell’art.13, comma 1 lett. b), del D.Lgs 30
dicembre 1992 n. 503.
*****
È altresì da considerare che per effetto delle
disposizioni di cui all’art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 maggio 2001, recante le linee guida dei protocolli d’intesa da
stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento dell’attività
assistenziale, il trattamento economico previsto dall’art.6 del D.Lgs 21
dicembre 1999 n. 517, relativo alla disciplina dei rapporti tra il Servizio
sanitario nazionale e le Università, a norma dell’art.6 della legge 30 novembre
1998 n. 419, risulta così delineato:
1. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle
responsabilità connesse ai diversi tipi d’incarico;
2. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai
risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, valutati secondo
parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza.
Ciò premesso, è da evidenziare che questo Istituto ha
sempre riconosciuto ai compensi connessi alla funzione ed al grado di
responsabilità dell’incarico, attesa la loro natura di trattamento fondamentale,
la valutazione nella prima quota di pensione, mentre ha considerato i compensi
legati ai risultati, all’efficienza o ad elementi non predeterminati o relativi
a particolari condizioni di lavoro, valutabili in quota B.
Considerato come sopra il quadro normativo della materia
de qua, si precisa che il trattamento di cui al punto 1), va considerato una
componente della retribuzione fondamentale e conseguentemente valutato ai sensi
dell’art.13, comma 1, lett.a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, del trattamento
di pensione dei docenti di cui trattasi.
Ciò in relazione alla funzione perequativa, del compenso
in questione, tra il trattamento economico fondamentale del personale del
Servizio Sanitario Nazionale e il trattamento stipendiale attribuito al personale
docente che presta servizio nei policlinici universitari.
Viceversa gli emolumenti di cui al punto 2), che sono
soggetti a variazione in relazione ai risultati conseguiti, sono da valutarsi
nella c.d. quota “B” del trattamento di pensione.
Ciò in analogia a quanto attuato per le altre categorie di
personale dirigente del settore statale al quale si applicano le disposizioni
dei CCNL.
È di tutta evidenza che detta valutazione, ai fini del
trattamento di quiescenza, è riferibile esclusivamente all’assetto retributivo
come definito dal già citato D.P.C.M.24 maggio 2001, nel senso che le
Istituzioni universitarie dovranno avere già stipulato apposito protocollo
d’intesa con le locali Autorità regionali; in caso contrario, continueranno a
trovare applicazione le sopraindicate disposizioni relative all’applicazione
dell’art.31 del DPR.761/79.
A.2.2) Voci retributive che concorrono a determinare la
quota “B” di pensione.
- Ogni ulteriore retribuzione, soggetta a
contribuzione, non valutata in quota A di pensione (vedi paragrafo 2.1).
- Indennità e compensi accessori, soggetti a
contribuzione.
- Assegno aggiuntivo per il tempo pieno (attribuito
a norma dell’art.39 del DPR.382/80 e valutabile nella seconda quota di pensione
stante la non pensionabilità per i periodi antecedenti alla data del 1°gennaio
1996, così come espressamente riportato nel cennato art.39).
- Supplenze.
- Diarie per missione all’estero (con
esclusione della quota corrispondente all’ammontare esente dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche – art.5, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317
e successive modificazioni ed integrazioni).
A.3) Limiti d’età personale docente delle Università.
In via preliminare è da considerare che, relativamente ai
limiti di età per il collocamento a
riposo dei docenti universitari, detto personale è
riguardato da specifiche disposizioni normative in relazione alla qualifica
posseduta all’atto della cessazione dal servizio.
In ogni caso trovano applicazione le disposizioni in
materia di pensionamento di vecchiaia, a norma degli artt. 9 e 10 del d. lgs.
165/97, qualora il personale in esame acceda al trattamento pensionistico
successivamente al 65°anno di età o 60° se donna, anche in presenza di più
elevati limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio.
In particolare :
personale ricercatore ed assistente - Per
detto personale trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.34,
7°comma, del D.P.R.382/80; pertanto tale personale cesserà dal servizio al 65°anno
di età qualora non abbia esercitato la facoltà di cui all’art.16 del d. lgs.
503/92 (ulteriore biennio di trattenimento in servizio).
- personale docente di seconda fascia (professori
associati)
In via generale detto personale, per effetto delle
disposizioni di cui all’art.24, comma 1, del D.P.R.382/80, così come sostituito
dall’art.6 della legge 705/85, nonché dall’art.2, comma 1, della legge 239/90,
è collocato fuori ruolo al compimento del 65°anno di età e a riposo 5 anni dopo
il collocamento fuori ruolo.
Per effetto di quanto stabilito dall’art.1, comma 30 della
legge 549/95, il periodo di fuori ruolo è ridotto ad anni 3.
Pertanto per tale personale docente il limite di età è
pari ad anni 68, qualora non abbiano esercitato la facoltà di cui
all’art.16 del d.lgs. 503/92.
Va altresì considerato che il comma 2 del citato art. 24
del DPR 382/80, così come sostituito dall’art.6 della legge 705/85, prevede che
i professori incaricati stabilizzati, nominati associati a seguito di giudizio
di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al 70° anno
di età.
- personale docente di prima fascia (ordinari e
straordinari)
In via generale, per detto personale docente, bisogna
distinguere 2 casistiche principali:
Professori universitari destinatari delle
disposizioni di cui all’art.19 del DPR.382/80 (quindi nominati in ruolo
successivamente alla data del 11 marzo 1980)
Per effetto delle disposizioni di cui all’art.1, comma 1,
della legge 239/90, il collocamento fuori ruolo di detti docenti (previsto dal
citato art.19 al 65° anno di età) è opzionale, fermo restando il collocamento a
riposo al compimento del 70°anno di età.
Pertanto per il personale docente di prima fascia, il
limite di età è pari ad anni 70 qualora non abbiano esercitato la
facoltà di cui all’art.16 del D.Lgs 503/92.
Professori universitari destinatari delle
disposizioni di cui all’art.110 del DPR.382/80 (quindi già nominati in ruolo
alla data del 11 marzo 1980, ovvero nominati in ruolo a seguito di concorsi già
banditi alla data del 11 marzo 1980)
Per effetto delle disposizioni riportate all’art.110 del
DPR.382/80, per tale categoria di docenti vengono applicate le pregresse norme
per il collocamento fuori ruolo ed a riposo (rispettivamente al compimento del
70° anno di età e al compimento del 75° anno di età così come stabilito dalle
disposizioni di cui al Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.
1251/47 e della legge n. 311/58), salvo che essi non richiedano di anticipare
il collocamento fuori ruolo al compimento del 65°anno di età e quello a riposo
al compimento dei 5 anni dal predetto collocamento fuori ruolo.
L’art.16 della legge 705/85, costituendo comma aggiunto
all’art.110 del DPR.382/80 prevede che tale facoltà per l’anticipato
collocamento fuori ruolo possa essere richiesta anche dopo il compimento del
65° anno di età e sino al 70° anno.
È, altresì, da considerare che per effetto delle
disposizioni di cui all’art.1, comma 30, della legge 549/95, tale periodo di
fuori ruolo è ridotto ad anni 3.
Si deve inoltre rilevare che, così come precisato dal
Consiglio di Stato con parere n.498/93, reso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, relativamente all’esercizio delle facoltà previste dall’art.16 del
D.Lgs 503/92, tale ulteriore biennio di trattenimento in servizio deve essere
determinato al compimento dell’età prevista per il collocamento fuori ruolo,
differendo quindi di un biennio anche il collocamento a riposo propriamente
detto e restando inalterato l’intervallo temporale di 5 anni (ridotto
comunque ad anni 3 secondo le disposizioni riportate alla legge n.549/95)
tra il collocamento fuori ruolo e il collocamento a riposo.
Pertanto per detto personale docente di prima fascia il
limite di età è pari ad anni 73, qualora non abbiano esercitato la
facoltà di cui all’art.16 del d. lgs. 503/92.
A.3.1) Pensioni di inabilità ai sensi dell’art.2, comma 12
della legge 8 agosto 1995, n°335 – Limiti di età/servizio.
In via preliminare è da osservare che, come espressamente
previsto nella circolare Inpdap n. 33 del 17.12.2003, nelle more della completa
acquisizione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti
pensionistici da parte di quest’Istituto, si invitano tutte le amministrazioni
statali a determinare le pensioni di inabilità di cui all’art.2, comma 12,
della legge 335/95 secondo le modalità operative dettate nella circolare INPDAP
n.57 del 24 ottobre 1997, ferme restando le specifiche disposizioni sul diritto
e misura dei trattamenti di quiescenza del personale civile e militare delle
amministrazioni statali stabilite dalle rispettive norme previdenziali.
Detta circolare al 2° capoverso delle disposizioni
operative riguardanti le modalità di calcolo prevede che “l’anzianità
contributiva verrà incrementata di un periodo temporale compreso tra la
predetta data e quella del compimento del limite di età, o di servizio in
assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo secondo
l’ordinamento di appartenenza”.
Pertanto ai fini della applicazione della norma in questione,
si riportano, alla luce delle suesposte considerazioni, un prospetto dei
richiamati limiti di età relativi al personale universitario, distinti per
ruoli di appartenenza alla data di cessazione dal servizio:
- personale ricercatore ed assistente - Anni 65;
- docenti di seconda fascia (professori associati) - Anni 68
ovvero 70 se ex incaricati stabilizzati;
- docenti di prima fascia (ordinari e straordinari)
professori universitari destinatari delle disposizioni di cui all’art.19 del
DPR.382/80 (quindi nominati in ruolo successivamente alla data del 11 marzo
1980) – Anni 70;
professori
universitari destinatari delle disposizioni di cui all’art.110 del DPR382/80 (
quindi già nominati in ruolo alla data del 11 marzo 1980, ovvero nominati in
ruolo a seguito di concorsi già banditi alla data del 11 marzo 1980).
Anni 73 (poiché non si considera ai fini della pensione di
inabilità l’eventuale opzione del biennio di trattenimento in servizio)
B) PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITÀ.
Si osserva, in via preliminare, che il trattamento
economico attribuito al personale tecnico – amministrativo delle Università, è
disciplinato da apposite norme contrattuali, a differenza del trattamento
economico erogato al personale docente delle stesse Istituzioni universitarie.
In particolare le disposizioni contrattuali, attualmente
vigenti, che definiscono il trattamento economico del cennato personale
dipendente delle Università sono quelle riportate nel CCNL relativo al
quadriennio normativo 1994/1997, nonché dalle norme contrattuali riportate al
CCNL quadriennio normativo 1998/2001 del personale del comparto “Università”,
nonché le ulteriori disposizioni riportate al CCNL relativo al personale del
comparto “ Università”, per il biennio economico 2000/2001.
B.1) Valutazione ai fini pensionistici del trattamento
economico del personale tecnico e amministrativo delle Universita’.
Per il suindicato personale dipendente il calcolo del
trattamento di quiescenza va effettuato secondo la normativa vigente per i dipendenti
delle Amministrazioni statali.
Quanto sopra premesso le quote definite a norma
dell’art.13, comma 1, lett.a) e lett.b), del d. lgs 31 dicembre 1992 n°503,
risultano così determinate.
B.1.2) Voci retributive che concorrono a determinare la
quota “A” di pensione.
- Stipendio tabellare annuo lordo;
- Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante ai
sensi dell’art.16 del DPR 3 agosto 1990 n°319;
- Indennità integrativa speciale;
- Assegno ad personam;
È’ inoltre da ricordare che ai fini della maggiorazione
della base pensionabile, di cui
all’art.15 della legge 29 aprile 1976 n°177, dovranno essere considerate
tutte le suindicate voci retributive,
valutabili nella prima quota di pensione, con esclusione dell’indennità
integrativa speciale, per effetto anche delle disposizioni di cui
all’art.2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n°335.
B.1.3) Voci retributive che concorrono a determinare la
quota “B” di pensione.
- Indennità di ateneo attribuita al personale delle
attuali aree contrattuali B, C e D -
(secondo le disposizioni contrattuali riportate
all’art.41, comma 1, del CCNL di comparto 1994/97, tale indennità, denominata
ai sensi del precedente art.38 quale assegno accessorio, assorbe la cosiddetta
indennità di incentivazione e funzionalità di cui all’art.23, comma 2, del DPR
28 settembre 1987, n°567, già non utile ai fini del trattamento di quiescenza).
- Indennità di responsabilità (istituita ai sensi
dell’art.63 del CCNL 1998/2001 come precisato ai punti 1 e 2 del sopraccitato
art.63; detta indennità è corrisposta al personale della categorie B, C e D, in
misura variabile, rapportata al grado di responsabilità dell’incarico conferito
e revocabile qualora il suddetto personale universitario non sia più assegnato
alle posizioni organizzative correlate all’attribuzione di detta indennità;
conseguentemente tale indennità sarà valorizzabile
esclusivamente nella seconda quota di pensione)
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di mancato preavviso (non annualizzabile);
- ferie non godute (non annualizzabili);
altre specifiche indennità, soggette a contribuzione, non
valutabili nella prima quota di pensione.
B.1.4) Personale appartenente alla categoria EP.
Definita la base pensionabile del personale tecnico
amministrativo delle Università, al personale appartenente alla categoria EP,
in aggiunta al trattamento economico fondamentale come sopra definito (vedi
paragrafo B.1.2), è attributo, ai sensi dell’art.62 del CCNL 1998/2001, un
trattamento economico accessorio composto dall’indennità di ateneo, dalla
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato; la retribuzione di
posizione e quella di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le
indennità previste dal precedente CCNL 1994/1997.
Ciò premesso, è da considerare:
- la retribuzione di posizione attribuita
al personale di cui trattasi, secondo gli importi stabiliti dall’art.62 del
citato CCNL 1998/2001, concorrerà alla formazione della base pensionabile
definita a norma dell’art.13, comma 1, lett.a) del d.lgs. 503/92, in analogia
alla valutazione ai fini pensionistici della retribuzione di posizione
corrisposta al personale dirigente delle Amministrazioni pubbliche.
È altresì da considerare che detto emolumento, ancorché
valutabile nella prima quota di pensione, non potrà formare oggetto della
maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art.15 della legge 177/76 ;
infatti la chiara disposizione contenuta all’ultimo comma del citato art.15
stabilisce che, ai fini della maggiorazione in questione, è richiesta inequivocabilmente
l’espressa previsione di legge.
Detta valutazione è altresì confermata dalla circostanza
che anche gli importi afferenti l’indennità di posizione attribuita al
personale dirigente delle Amministrazioni statali, istituita ai sensi
dell’art.1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n°334, ancorché valutabili
nella prima quota di pensione, non formano oggetto della maggiorazione di cui
trattasi.
- Relativamente all’indennità di ateneo attribuita al
personale della categoria EP, in via preliminare è da osservare che
l’indennità, istituita ai sensi dell’art.20, comma 5, del DPR 28 settembre 1987
n°567 ed attribuita al personale della IX^ qualifica funzionale e al personale
della prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, in
aggiunta allo stipendio, è stata successivamente assorbita dall’indennità di
ateneo, secondo le disposizioni contrattuali recate all’art.41, comma 2, del
CCNL 1994/1997 ed incrementata per effetto delle disposizioni contrattuali
previste dai successivi CCNL di comparto.
Ciò premesso, l’indennità di ateneo per il personale della
categoria EP è valutabile nella quota di pensione definita ai sensi
dell’art.13, comma 1, lett.a) del d. lgs. 503/92, attesa la quiescibiltà della
stessa per i periodi precedenti al 1°gennaio 1996.
Va inoltre precisato che detto emolumento, ancorché
valutabile nella prima quota di pensione, non potrà formare oggetto della
maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 15 della legge 177/76 ;
infatti le disposizioni di cui all’art.43, del D.P.R.1092/73, così come
sostituito dall’art15 della legge 177/76, dopo aver espressamente e
tassativamente indicato gli elementi pensionabili che, in aggiunta allo
stipendio, possono beneficiare della quota di maggiorazione del 18 per cento,
ribadisce, all’ultimo comma, il principio secondo cui “Agli stessi fini, nessun
assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la
relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione
nella base pensionabile”.
- Per quanto riguarda la retribuzione di risultato attribuita
al personale di categoria EP, è da osservare che la stessa concorrerà
esclusivamente alla determinazione della seconda quota di pensione; ciò in
relazione a quanto previsto per tutti i compensi legati al risultato
(retribuzione/indennità di risultato), corrisposte alle varie categorie di
dirigenti del settore pubblico, sottoposte alla disciplina dei CCNL cui non è
mai stata attribuita la valutabilità nella prima quota di pensione.
*****
Si sottolinea, da ultimo, che le suindicate disposizioni
in merito alla valutabilità ai fini pensionistici dell’indennità perequatrice
di cui all’art.31 del DPR 761/79, attribuita al personale docente delle
Università che presta servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie,
sono riferibili anche al personale tecnico che svolge analoga funzione presso
le suindicate strutture ospedaliere.
C) PERSONALE DIRIGENTE DELLE UNIVERSITÀ.
C.1) Valutazione ai fini pensionistci del trattamento
economico del personale dirigente
delle Universita’.
Il trattamento economico del personale appartenente alla
qualifica unica dirigenziale delle Università, così come disposto dalle vigenti
norme contrattuali risulta così articolato :
- stipendio Tabellare;
- Indennità integrativa speciale (quota conglobata nello
stipendio);
- Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante;
- Retribuzione di posizione;
- Retribuzione di risultato;
Quanto sopra premesso le quote definite a norma
dell’art.13, comma 1, lett.a) e lett.b), del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 503,
risultano così determinate.
C.1.1) Voci retributive che concorrono a determinare la
quota “A” di pensione.
- Stipendio tabellare annuo lordo
- Indennità integrativa speciale (quota conglobata nello
stipendio)
- Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante
- Retribuzione di posizione
In particolare, ai fini della applicazione delle
disposizioni di cui all’art.15 della più volte citata legge 177/76, si
riportano di seguito i seguenti elementi retributivi che a tal fine rientrano
nella base pensionabile da incrementarsi della citata maggiorazione del 18 per
cento.
- Stipendio tabellare annuo lordo
- Retribuzione individuale di anzianità
Si ritiene opportuno precisare che la suindicata
retribuzione di posizione, attribuita al personale dirigente delle Università,
non può formare oggetto della maggiorazione in questione, in quanto il più
volte citato art.15 della legge 177/76, dopo aver espressamente e
tassativamente indicato gli elementi pensionabili beneficiari, in aggiunta allo
stipendio, della quota di maggiorazione del 18 per cento, rappresenta,
all’ultimo comma, il principio secondo cui “Agli stessi fini, nessun assegno o
indennità,
anche se pensionabile, possono essere considerati se la
relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione
nella base pensionabile”.
Per completezza si rammenta che, come evidenziato nella
dichiarazione congiunta allegata al CCNL 1998/2001, relativo al personale
dirigente dell’Area 1, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.98 del 28.04.2001, la possibilità del riconoscimento della
retribuzione di posizione, ai fini della inclusione della stessa tra le voci da
maggiorare del 18 per cento, per il calcolo del trattamento di quiescenza, è
subordinata alla necessità di ulteriori approfondimenti, tra le parti
contraenti.
C.1.2) voci retributive che concorrono a determinare la
quota “B” di pensione.
- Retribuzione di risultato.
Si precisa, da ultimo, che il trattamento economico
onnicomprensivo attribuito ai direttori amministrativi delle Università,
qualora il conferimento d’incarico a direttore amministrativo rispetti i limiti
temporali prescritti dall’art.118 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, concorrerà
alla determinazione della quota di pensione definita a norma dell’art.13, comma
1, lett.a), del più volte citato d.lgs. n. 503/92, escludendo tale retribuzione
dalla maggiorazione del 18 per cento, anche per effetto delle disposizioni di
cui all’art. 2, commi 9, 10, e 11 della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Ciò in quanto un trattamento economico onnicomprensivo
remunera la complessiva attività del dipendente, considerando tutti gli
elementi del rapporto, anche quelli legati al risultato, alle condizioni di
mercato ed operative ecc.