INPDAP

Roma, Circolare 10 ottobre 2006 n° 21

 

Articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – Benefici previdenziali per i lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio.

 

 

Nei confronti dei lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio sono stati estesi, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, già riconosciuti in favore dei lavoratori esposti all’amianto.

A seguito dei diversi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, il beneficio previdenziale previsto per questi ultimi ha subito sostanziali modifiche sia nell’entità che nell’incidenza ai fini pensionistici.

A decorrere dal 1° ottobre 2003, per effetto di quanto disposto dall’articolo 47, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, il beneficio pensionistico, consistente nella maggiorazione del periodo di esposizione all’amianto, viene ridimensionato; in particolare, il coefficiente di rivalutazione è ridotto da 1,5 a 1,25 ed il periodo figurativo incide solo ai fini della misura e non della maturazione del diritto.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, nel definire le modalità di attuazione del citato articolo 47, ha operato un raccordo tra le diverse disposizioni vigenti in materia, per razionalizzare le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell’istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l’esposizione qualificata all’amianto.

In considerazione del mutato quadro normativo, questo Istituto ha emanato la Circolare n. 11 del 7 aprile 2005 con la quale sono state, disciplinate le modalità di applicazione del beneficio ai lavoratori esposti all’amianto.

Nei confronti dei lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, in linea con quanto indicato dal Ministero del lavoro nella nota del 30 marzo 2004 indirizzata all’Inps, la misura del beneficio veniva individuata secondo quanto prescritto dal citato comma 1 dell’articolo 47 della legge n. 326/2003 (coefficiente pari a 1,25 valevole solo ai fini dell’importo della pensione).

Si rappresenta che questo Istituto viene coinvolto nella problematica inerente i lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio (ora Syndial S.p.A.) solo qualora questi, successivamente all’iscrizione ad una delle Casse pensioni gestite dall’Inpdap, chiedano la ricongiunzione dei periodi prestati presso il medesimo stabilimento con iscrizione Inps.

In merito si precisa che, originariamente, l’Inps aveva impartito criteri interpretativi in merito agli effetti derivanti dal beneficio pensionistico in oggetto (cfr. circolare Inps n. 78 del 12 maggio 2004). Successivamente l’Inps con Circolare n. 116 del giorno 11 novembre 2005 ha modificato il proprio orientamento uniformandosi a quanto prescritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota del 21 ottobre 2005 nella quale, come testualmente riportato nella circolare Inps in esame, veniva precisato che: “la disciplina applicabile, ai fini della individuazione del contenuto del beneficio previdenziale, di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 riconosciuto dall’art. 3, comma 133, della legge n. 350 del 2003 ai lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio, è quella recata dalle disposizioni previdenti alla data del 2 ottobre 2003”.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati nell’attribuzione di un medesimo benefico previdenziale disciplinato da un’unica fonte legislativa, questo Istituto ritiene necessario applicare in maniera uniforme rispetto all’Inps la disposizione in oggetto, nel senso di attribuire ai lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio la maggiorazione spettante sulla base del coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico.

Si rende opportuno precisare, inoltre, che la disposizione in oggetto delinea una disciplina speciale ed a se stante rispetto a quella stabilita in favore dei lavoratori che sono stati esposti all’amianto. La stessa, infatti, è applicabile a tutti i soggetti già occupati nel richiamato stabilimento sul presupposto che le lavorazioni nel medesimo effettuate e le sostanze utilizzate esponevano nel loro complesso i dipendenti al rischio chimico specificamente preso in considerazione dalla legge. Di conseguenza, non essendo necessario individuare un soggetto che certifichi l’esposizione al rischio chimico correlato alle diverse mansioni svolte all’interno dello stabilimento, ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in oggetto, è sufficiente che i lavoratori interessati presentino, a corredo della domanda di pensione, la dichiarazione da rilasciarsi a cura dell’ex Acna di Cengio (oggi Syndial S.p.A.) dalla quale risultino i periodi di occupazione presso il medesimo stabilimento.

Qualora le Sedi provinciali e territoriali abbiano già liquidato trattamenti pensionistici, con decorrenza successiva al 2 gennaio 2004 e con l’attribuzione dei benefici in esame secondo quanto previsto dal più volte citato articolo 47, comma 1, della legge n. 326/2003, le stesse sono tenute a riliquidare detti trattamenti, secondo quanto illustrato nella presente Circolare.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luigi Marchione)

f.to Luigi Marchione