Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica
Direzione Centrale Pensioni - Ufficio I
– Normativa
(Nota operativa 27.2.2006 n° 15)
Applicazione
dell’art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in
materia di assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti
pensionistici) e dell’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni dei
titolari di più pensioni).
Applicazione dell’art. 8 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di
assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) e
dell’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disposizioni in materia di
rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più pensioni).
L’art. 8 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314, con effetto dal 1° gennaio 1998 ha, come è noto, introdotto nella
normativa del Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS, contenuta
nell’articolo unico del d.P.R. n. 1388/1971, come modificato dall’art. 6 della
legge n. 85/1995, un nuovo sistema di applicazione della ritenuta IRPEF in caso
di concorso di due o più trattamenti pensionistici, assoggettabili ad IRPEF,
erogati dallo stesso o da Enti diversi, volto a consentire, fra l’altro,
l’esonero dei titolari dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
L’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, disciplina, a far data dal 1° gennaio 1999, i criteri e le modalità di
determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più
trattamenti pensionistici.
Ricordato che, a decorrere dall’anno 2004, in
applicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate in data 22 dicembre
2003 n. 57, la tassazione IRPEF sulle pensioni per i titolari di più
trattamenti avviene in misura proporzionale agli imponibili delle singole
pensioni (circolare INPDAP n. 13 del 27/2/2004), si informa che l’INPS, quale
gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a comunicare alla
Struttura di progetto per le applicazioni informatiche le risultanze delle
proprie elaborazioni, sulla base delle quali, con effetto dalla rata scadente
nel prossimo mese di marzo 2006, il Centro Calcolo Pensioni darà corso, con
procedura automatizzata, agli adempimenti di competenza delle Sedi provinciali
e territoriali INPDAP.
Ciò premesso, per le pensioni suindicate
verranno conservati in banca dati gli importi dei redditi derivanti dagli altri
trattamenti tenendo distinti quelli corrisposti dalle stesse Sedi provinciali e
territoriali INPDAP da quelli erogati dall’INPS o da altri Enti.
Per tutti i trattamenti elaborati sarà infine
aggiornata l’aliquota media presente in banca dati, qualora risulti inferiore a
quella comunicata dal Casellario.
In dipendenza dei cennati adempimenti, il
Centro Calcolo Pensioni provvederà a regolarizzare, con effetto dal 1° gennaio
2006, i pagamenti eseguiti sulle partite in argomento e quindi a rideterminare
la rata continuativa di pensione a decorrere dal prossimo mese di marzo Le
differenze tra l’IRPEF gravante sulla pensione e quella ricalcolata saranno
regolarizzate nel modo
seguente:
a) le some a credito eventualmente risultanti
dalla lavorazione saranno corrisposte unitamente alle competenze dello stesso
mese di marzo, qualora di ammontare inferiore a € 1.500,00; gli importi
superiori a tale limite dovranno viceversa essere corrisposti direttamente
dalle Sedi provinciali e territoriali, previo accertamento del diritto al
rimborso e conseguente rettifica dei dati già presenti in banca dati, ai fini
della corretta emissione della certificazione fiscale (CUD);
b) le differenze a debito di importo inferiore
a € 15,00 saranno recuperate in unica soluzione sulla
rata di marzo, mentre quelle di ammontare
superiore saranno recuperate in quattro rate, fino alla
concorrenza dell’importo mensile della
pensione, a partire dallo stesso mese di marzo fino al mese di giugno 2006.
Verranno infine escluse dalla lavorazione le pensioni
rispetto alle quali la situazione di cumulo comunicata dall’INPS non coincida
con quella effettiva e attuale risultante in banca dati.
I casi della specie saranno quindi segnalati all’INPS per
la regolarizzazione della tassazione sulla scorta della reale situazione di
cumulo accertata.
Nei casi in cui la pensione abbia subito una variazione
numerica nel periodo dal 1° gennaio 2005 al 28 febbraio 2006, non si terrà
conto dei codici relativi alle deduzioni dal reddito e per familiari a carico
(artt. 11 e 12 del T.U.I.R.) segnalati dall’INPS, in quanto si ha ragionevole
motivo di ritenere che le informazioni in possesso della competente sede INPDAP
siano più attuali di quelle registrate nel Casellario centrale dei pensionati.
I risultati delle operazioni compiute dal Centro Calcolo
Pensioni saranno esposti in due distinti tabulati, nel primo dei quali saranno
compresi i cumuli tra una pensione gestita dall’INPDAP e una o più pensioni
erogate da altri Enti, mentre nel secondo saranno elencati i cumuli tra più
pensioni a carico dell’INPDAP e una o più pensioni gestite da altri Enti.
Negli anzidetti elaborati, per ciascuna partita di
pensione, saranno riportati gli elementi che compongono la nuova rata
continuativa, integrati con i dati forniti dall’INPS, e le eventuali differenze
a credito o a debito.
Verranno inoltre indicati il codice dell’Ente erogatore,
il numero di iscrizione e l’imponibile dell’altra o delle altre pensioni, dal
cumulo delle quali è stata rideterminata la nuova aliquota di tassazione.
Ai pensionati destinatari della disciplina introdotta dal
citato art. 8 sarà inviata apposita comunicazione recante l’indicazione dei
trattamenti considerati ai fini del cumulo e della conseguente tassazione e
l’ammontare delle differenze a credito o a debito eventualmente risultanti,
nonché le relative modalità di rimborso o di recupero.
E’ appena il caso di precisare che la suindicata
comunicazione non sarà inviata ai titolari di pensione il cui importo non
subirà variazione in relazione all’applicazione della normativa in questione.
Inoltre, nel caso in cui, come già avvenuto per gli anni
precedente, dovessero essere riscontrate, a carico di alcuni pensionati,
eventuali anomalie nei pagamenti derivanti da cumuli non sussistenti in seguito
ad errate informazioni fornite dal Casellario centrale dei pensionati, le Sedi
provinciali e territoriali INPDAP dovranno provvedere immediatamente alla
regolarizzazione dei relativi trattamenti pensionistici, secondo le modalità
contenute nella informativa n. 2192/M del 2/12/1999, che qui si intendono
integralmente riportate.
Le Sedi provinciali e territoriali INPDAP avranno cura di
segnalare a mezzo fax alla Struttura di progetto per le applicazioni
informatiche (FAX 06/51017576) le situazioni di cumulo non sussistenti comunque
accertate, dalle quali sia derivata una erronea tassazione dei trattamenti
erogati da altri Enti, al fine di consentirne la immediata regolarizzazione
presso il Casellario centrale dei pensionati.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala