INPDAP
Circolare n° 16
del 3/3/2004
OGGETTO: Totalizzazione dei
periodi assicurativi - Decreto 7 febbraio 2003 n. 57 di attuazione
dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sommario:
1 Premessa
2 Destinatari
3 Condizioni
4 Totalizzazione
di periodi assicurativi
5 Esercizio del diritto
6 Totalizzazione ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia
7 Totalizzazione ai fini del diritto alla pensione indiretta
8 Totalizzazione ai fini del diritto alla pensione di inabilità
9 Modalità di liquidazione della pensione di vecchiaia o indiretta da totalizzazione
10 Modalità di liquidazione della pensione di inabilità da totalizzazione
11 Integrazione al
trattamento minimo
12 Pagamento del trattamento pensionistico
da totalizzazione
Allegato 1
Allegato 2
1. Premessa
L’articolo 71 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 ha introdotto nell’ordinamento previdenziale, per i destinatari di
una sistema di calcolo retributivo o misto, il principio della totalizzazione, inteso come strumento alternativo alla
ricongiunzione onerosa.
Ciò al fine di consentire ai
lavoratori l’utilizzazione di periodi di contribuzione afferenti
attività lavorative di tipo diverso e accreditati in più enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria che, singolarmente considerati, non comporterebbero
il diritto ad un autonomo trattamento pensionistico.
Con l’istituto della totalizzazione ogni gestione liquida, autonomamente e
secondo il proprio ordinamento, una quota di pensione all’iscritto in relazione ai contributi versati, senza procedere al
trasferimento degli stessi così come avviene con la ricongiunzione.
Con Decreto 7 febbraio 2003, n. 57
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2003 – Serie generale n. 80,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze ha definito le modalità attuative della relativa disciplina.
Le disposizioni che seguono trovano
applicazione nei confronti degli iscritti alle Casse Pensioni gestite dagli ex
Istituti di Previdenza nonché nei confronti del
personale delle amministrazioni statali per le quali l’Inpdap
ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti
pensionistici.
Nelle more della completa acquisizione
delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici
da parte dell’Inpdap, si invitano tutte le
amministrazioni statali, al fine di evitare difformità di operato relativamente
all’applicazione di una medesima norma, a
determinare la pensione
di vecchiaia o di inabilità da totalizzazione secondo
le istruzioni impartite con la presente circolare, la cui impostazione è stata
condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con note n.
899/70030 del 13 gennaio 2004 e n. 8/PP70261 del 1° marzo 2004.
2. Destinatari (articolo 1)
La facoltà di totalizzazione
può essere esercitata dai soggetti iscritti in due o più delle forme
pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite
dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (allegato 1), e
10 febbraio 1996, n. 103 (allegato 2) che non abbiano perfezionato in alcuna di
esse i requisiti di assicurazione e contribuzione minimi richiesti dai
rispettivi ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione; tale
facoltà è volta al conseguimento di un trattamento pensionistico di vecchiaia o
di inabilità.
La facoltà di totalizzazione
può essere esercitata anche dai superstiti degli iscritti, ancorché questi
ultimi siano deceduti prima del compimento dell’età pensionabile, salvo quanto
previsto al paragrafo 8.
3. Condizioni (articolo 1)
La facoltà di totalizzazione
può essere esercitata a condizione che:
- presso ciascuna
delle forme pensionistiche obbligatorie nelle quali il lavoratore è, ovvero, è
stato iscritto non abbia maturato il diritto per la liquidazione di un
trattamento pensionistico autonomo;
- cumulando i periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti si
perfezioni il diritto per il conseguimento di una pensione di vecchiaia o di un
trattamento pensionistico di inabilità;
- almeno una quota del trattamento pensionistico spettante sia liquidata con il sistema di calcolo retributivo; restano, pertanto, esclusi
i destinatari di un sistema di calcolo contributivo puro (cioè i soggetti privi
di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 e gli optanti per il
sistema contributivo) nei confronti dei quali continua a trovare applicazione
il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
- vengano presi in considerazione tutti e per intero i periodi assicurativi;
- non sia stata presentata domanda di restituzione
dei contributi, ove prevista dall’ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione del lavoratore, successivamente alla data di
pubblicazione del decreto in esame (5 aprile 2003).
Restano ferme le disposizioni
speciali vigenti in materia di cumulo di posizioni assicurative attinenti a
gestioni diverse tutte di competenza dell’Inpdap.
Pertanto, i servizi resi con iscrizione a due o più Casse Pensioni gestite da questo Istituto possono essere valorizzati sia
attraverso l’istituto
della totalizzazione sia continuando ad applicare le norme
di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523 e al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Totalizzazione
di periodi assicurativi (articolo 2)
La pensione da totalizzazione
è costituita da tante quote quante sono le posizioni assicurative esistenti
nelle diverse gestioni; tali quote sono calcolate, in proporzione alle singole
anzianità contributive, secondo le norme in vigore in ciascuna gestione
previdenziale e liquidate a carico delle stesse.
Il citato decreto ministeriale prevede
che i periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono nell’unità temporale prevista da
ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri che hanno lo scopo di ricondurre
ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie
gestioni, fermo restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della
misura della prestazione:
a) sei giorni equivalgono ad una
settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un
mese e viceversa;
c) sessantotto giorni equivalgono ad
un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono
ad un anno e viceversa.
5. Esercizio del diritto (articolo 3)
L’istituto della totalizzazione
dei periodi assicurativi viene attivato a domanda del
lavoratore o del suo avente causa da presentarsi all’ente previdenziale gestore
della forma assicurativa in cui il lavoratore da ultimo è, ovvero, è stato
iscritto.
Il decreto in esame non abroga né
modifica le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione di periodi
assicurativi ma introduce, con la totalizzazione, un
meccanismo alternativo per il raccordo tra gestioni pensionistiche diverse.
Considerata l’incompatibilità tra questi due istituti giuridici, non è
ammissibile una domanda di totalizzazione qualora sia
stata presentata domanda di ricongiunzione a partire dalla data di entrata in vigore del DM n. 57/2003 (5 aprile 2003) e la stessa
sia stata accolta dall’Istituto. Si ritiene opportuno precisare che, a tal
fine, la domanda si considera “accolta” quando l’INPDAP ha emanato il relativo
provvedimento di ricongiunzione; per contro, in carenza
di esplicito accoglimento da parte dell’Istituto, l’interessato può rinunciare
alla ricongiunzione e presentare istanza di totalizzazione,
semprechè sussistano le prescritte condizioni.
Qualora sia stato adottato un
provvedimento di ricongiunzione relativo ad una domanda presentata anteriormente al 5 aprile 2003 (data di pubblicazione del
decreto in esame, l’interessato, titolare di più periodi assicurativi, può
esercitare la facoltà di totalizzazione e,
contestualmente, richiedere
la restituzione delle somme versate a titolo di ricongiunzione, maggiorate
degli interessi legali, a condizione che il procedimento non sia stato ancora
concluso e cioè che l’interessato non abbia effettuato il pagamento integrale
delle rate..6
In tale caso la Sede provinciale o
territoriale provvederà ad annullare il provvedimento
di ricongiunzione e a restituire alla gestione pensionistica interessata la
contribuzione eventualmente già introitata a tale titolo.
La restituzione delle somme pagate a
titolo di ricongiunzione non è ammessa qualora l’interessato abbia già versato
l’intero ammontare dell’onere in un’unica soluzione ovvero in forma rateale.
Resta inteso, pertanto, che la
facoltà di recedere dalla ricongiunzione deve essere esercitata contestualmente
alla domanda di totalizzazione.
6. Totalizzazione
ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 4)
Considerato che la domanda di totalizzazione è finalizzata al conseguimento di un
trattamento pensionistico di vecchiaia, il soggetto
che abbia compiuto la più elevata età di pensionamento
prevista dagli
ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali è stato iscritto, può
presentare domanda di totalizzazione presso l’ultimo
ente previdenziale con l’indicazione delle diverse forme pensionistiche in cui
risultano periodi assicurativi e contributivi.
In particolare, qualora l’Inpdap sia l’Ente di ultima
iscrizione, l’istanza deve essere presentata alla Sede provinciale o
territoriale dell’Istituto competente in base alla residenza dell’iscritto.
Si rende opportuno precisare che nei
confronti di alcune categorie di personale statale
specifiche norme fissano limiti di età diversi rispetto alla generalità dei
lavoratori per il collocamento a riposo d’ufficio; in tali casi, ai fini della totalizzazione, continuano a trovare applicazione i limiti
di età previsti dai diversi ordinamenti di appartenenza.
L’interessato deve produrre
contestualmente alla domanda, a pena di inammissibilità,
una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui venga confermato il
perfezionamento del requisito dell’età
anagrafica secondo gli
ordinamenti di tutte le forme pensionistiche cui è stato iscritto.
In carenza
del prescritto requisito anagrafico, la domanda non determina l’avvio del
procedimento di riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia
totalizzata. Conseguentemente la Sede è tenuta a notificare al richiedente il
mancato accoglimento della domanda attraverso una lettera-provvedimento.
Il diritto alla pensione di vecchiaia
totalizzata è riconosciuto quando:
- è perfezionato il requisito
anagrafico secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche cui è stato
iscritto;
- vi è la sussistenza, per effetto
della sommatoria delle anzianità di iscrizione e di
contribuzione possedute, dei requisiti di anzianità di iscrizione e di
contribuzione minima per il diritto alla pensione divecchiaia,
previsti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate;
- vi è la sussistenza di ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli
ordinamenti previdenziali.
La Sede Inpdap,
una volta ricevuta la domanda, deve richiedere tempestivamente ad ogni singola
gestione, presso cui risultino periodi di iscrizione,
la documentazione attestante i requisiti anagrafici e contributivi minimi
richiesti per il riconoscimento della pensione di
vecchiaia, gli
ulteriori requisiti eventualmente previsti da ciascun ordinamento
previdenziale, in base alla normativa vigente all’atto della domanda, nonché i
periodi assicurativi e contributivi
effettivamente posseduti
dall’iscritto. Nella richiesta inoltrata dalla Sede dovrà essere specificato il
limite massimo di anzianità contributiva previsto
dall’ordinamento.
La conferma della sussistenza dei
requisiti sia contributivi che anagrafici prescritti da parte delle gestioni
pensionistiche rappresenta condizione di procedibilità
della domanda.
Ricevuta tale documentazione, la Sede
deve verificare la sussistenza, per effetto della sommatoria dei diversi
periodi non coincidenti oggetto di totalizzazione,
del requisito di assicurazione e di contribuzione
minima e di età anagrafica che devono essere quelli più
alti richiesti
nelle forme pensionistiche nonché eventuali ulteriori requisiti prescritti.
Una volta verificata la sussistenza
dei requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia da totalizzazione, anche in
riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, la Sede definisce
il relativo procedimento, che va concluso entro trenta giorni.
La pensione di vecchiaia da totalizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo
alla data della domanda; in ogni caso non può essere anteriore al 1° febbraio
2001, primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nel caso in cui la domanda di
pensione di vecchiaia da totalizzazione sia stata presentata per competenza ad altro ente
previdenziale, la Sede Inpdap, su richiesta di quest’ultimo, trasmette tempestivamente la documentazione
attestante i periodi assicurativi e contributivi esistenti presso la propria
gestione e il limite di età pensionabile prescritto dall’ordinamento di
appartenenza.
Nella documentazione dovrà essere,
altresì, specificato che l’interessato non ha soddisfatto l’ulteriore
condizione prescritta dall’ordinamento Inpdap per il
diritto a pensione consistente nel
possesso congiunto
dei requisiti contributivi ed anagrafici all’atto della risoluzione del
rapporto di lavoro.
7. Totalizzazione
ai fini del diritto alla pensione indiretta
La domanda di pensione indiretta deve
essere presentata dagli aventi diritto all’Inpdap, qualora questo sia l’ultimo ente previdenziale cui
il dante causa sia stato iscritto. Si rammenta che la Sede provinciale o territoriale
cui fare riferimento è quella competente in base alla
residenza del dante
causa.
Il diritto alla totalizzazione
per la pensione indiretta si intende perfezionato
quando, cumulando i diversi periodi assicurativi e contributivi, sia
soddisfatto il requisito contributivo minimo previsto da una delle gestioni
nelle quali il dante causa è stato iscritto prescindendo, pertanto, dal
requisito anagrafico.
Ai fini del conseguimento del
trattamento pensionistico indiretto, la facoltà di totalizzazione può essere esercitata per decessi
verificatisi dal 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore dell'articolo 71
della legge n. 388/2000.
In ogni caso, per il riconoscimento
del diritto ad una pensione indiretta totalizzata si dovranno seguire le
istruzioni impartite al paragrafo 6 della presente circolare.
La pensione indiretta totalizzata
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa
domanda.
8. Totalizzazione
ai fini del diritto alla pensione di inabilità
(articolo 5)
Il decreto n. 57/2003 prevede la
possibilità di totalizzare periodi non coincidenti di
iscrizione e contribuzione ai fini del conseguimento di una pensione di
inabilità assoluta e permanente..10
Il diritto alla pensione di inabilità totalizzata è conseguito in base ai requisiti
di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella
quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante.
Ai fini del perfezionamento dei
predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti
presso le singole gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto, purché
tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi. Qualora sussistano diversi periodi contributivi con
soluzione di continuità, si escludono solo quelli con interruzioni superiori a
tale limite.
Per la liquidazione della pensione di inabilità da totalizzazione,
deve essere presa in considerazione, invece, tutta l’anzianità contributiva maturata
dal lavoratore nelle diverse gestioni, ivi compresa quella esclusa ai fini del
diritto (periodi con interruzioni superiori a
ventiquattro mesi) e
quella eventualmente coincidente temporalmente.
Si rende opportuno precisare che,
qualora l’evento invalidante si sia verificato in costanza di
iscrizione a questo Istituto, il diritto al trattamento pensionistico in
esame è riconosciuto in presenza di un’inabilità:
- assoluta e
permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’articolo 2,
comma 12 della legge n. 335/1995;
- assoluta e permanente
a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n.
379/1955 ovvero, per il personale statale, ai
sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973.
Si precisa che ai fini del
riconoscimento di una pensione di inabilità ai sensi
dell’articolo 2, comma 12 della Legge n. 335/1995 la domanda non può essere
presentata oltre il biennio dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro in
quanto devono sussistere almeno tre anni di
contribuzione nell’ultimo
quinquennio.
Si rammenta che la pensione di inabilità di cui all’articolo 2, comma 12 della legge n.
335/1995 non può essere presentata dai superstiti dell’iscritto; tale principio
trova applicazione anche ai fini della pensione di inabilità da totalizzazione.
9. Modalità di liquidazione
della pensione di vecchiaia o indiretta da totalizzazione
(articolo 6)
Ogni gestione, per la parte di
propria competenza, determina il trattamento pro-quota secondo le regole del
proprio ordinamento vigenti al momento della presentazione della domanda.
Pertanto per la liquidazione delle
quote di pensione secondo il sistema di calcolo
retributivo, le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap
dovranno:
- calcolare l’importo teorico della
pensione, secondo le norme vigenti riferite alla Cassa pensione di appartenenza dell’iscritto, sulla base della complessiva
anzianità contributiva posseduta presso le diverse gestioni; qualora i periodi
assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite
massimo di anzianità contributiva attribuibile secondo l’ordinamento della gestione
cui afferisce l’ultimo periodo di iscrizione, si
prende in
considerazione tale limite
massimo e si decurtano le anzianità eccedenti. Si precisa che il calcolo della
pensione deve essere determinato sulla base delle retribuzioni esistenti presso
l’Inpdap, così come certificate dagli enti o
amministrazioni iscritte e rivalutate, secondo le disposizioni normative
vigenti in materia, fino all’anno precedente quello di
decorrenza del trattamento pensionistico da totalizzazione,
ancorchè le medesime retribuzioni non siano presenti
nel periodo di riferimento;
- applicare all’importo teorico della
pensione il coefficiente di parametrazione dato dal
rapporto tra l’anzianità di propria competenza (ancorché coincidente con altri
periodi di iscrizione e
assicurazione presso altri
fondi), posseduta dall’iscritto, e quella risultante dalla totalizzazione
come sopra determinata.
Si precisa, inoltre, che per i
destinatari di un sistema di calcolo misto la pensione teorica va calcolata
secondo la procedura sopra indicata esclusivamente sull’anzianità contributiva
maturata fino al 31/12/1995, fermo restando che alla quota di pensione
retributiva così determinata andrà sommato l’importo relativo
alla quota
contributiva di pensione.
Una volta liquidata la quota di
pensione di competenza, ogni gestione provvede a
comunicare l’importo all’ente previdenziale che ha avviato il procedimento il
quale determina il trattamento complessivamente spettante. Sarà cura del
medesimo ente comunicare alle gestioni coinvolte sia l’importo complessivamente
spettante all’interessato sia la forma pensionistica
cui è imputata la quota di importo maggiore.
Gli aumenti a titolo di rivalutazione
automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico
complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei
singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote, con onere a carico delle
gestioni interessate Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione
sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei
limiti previsti da ogni singola gestione.
10. Modalità di
liquidazione della pensione di inabilità da totalizzazione
(articolo 6)
La gestione preposta alla
liquidazione della pensione di inabilità da totalizzazione è quella nella quale il lavoratore è
iscritto al verificarsi dello stato invalidante.
Qualora quest’ultima
sia l’Inpdap, la Sede deve acquisire da ogni singola
gestione presso cui l’interessato è stato iscritto la documentazione
attestante i periodi di iscrizione; sulla base di tale documentazione deve
verificare la sussistenza del requisito minimo contributivo, escludendo eventuali periodi coincidenti,
richiesto per il diritto alla pensione di inabilità ed accertare che tra i
diversi periodi assicurativi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro
mesi.
Una volta
accertato il diritto, la Sede provvede a determinare la pensione di
inabilità tenendo conto di tutte le anzianità contributive acquisite dal
lavoratore nelle diverse gestioni, anche se non utili ai fini del
perfezionamento del diritto (cioè con interruzioni superiori a ventiquattro
mesi) e ancorché coincidenti temporalmente; alla medesime
gestioni deve essere imputato l’importo delle rispettive quote, ragguagliato
all’anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed
incrementata, secondo il criterio della proporzione, della maggiorazione
convenzionale (bonus) eventualmente attribuita.
La Sede comunica, infine, ad ogni
singola gestione interessata la quota di pensione a carico della stessa,
evidenziando la forma pensionistica cui è imputata la
quota di importo maggiore.
11. Integrazione al trattamento minimo
(articolo 7)
La gestione che risulta
interessata all’erogazione della quota di maggior importo, calcolata secondo il
sistema retributivo o misto, è tenuta a farsi carico dell’integrazione al
trattamento minimo prevista dalla disciplina dell’assicurazione generale
obbligatoria e determinata con riferimento all’importo complessivo delle quote
liquidate dalle singole gestioni.
12. Pagamento del trattamento pensionistico da totalizzazione (articolo
8)
La gestione tenuta al pagamento della
pensione di vecchiaia o di inabilità da totalizzazione (così come della pensione indiretta o della pensione
di reversibilità) è quella cui è imputata la quota di maggiore importo. Le
altre gestioni sono tenute a corrispondere la propria quota a quella preposta,
con valuta anteriore alla data di pagamento.
Ciascuna gestione è responsabile
della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo
trattamento alla gestione erogatrice.
La ritardata o
omessa corresponsione della quota alla gestione erogatrice non comporta il
ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della stessa
gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti delle
gestioni inadempienti per le rispettive quote.
IL DIRIGENTE
GENERALE
Dr. Costanzo
Gala
Allegato 1)
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994,
n. 509
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (2), in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.
537; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 marzo 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
ART. 1
Enti
privatizzati.
1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al
presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995,
in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno
di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri
componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri
ausili pubblici di carattere finanziario.
2. Gli enti
trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la
personalità giuridica di
diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e
secondo le
disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti
attivi e passivi
dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi
patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono
esenti da imposte e tasse.
3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e
assistenziali in atto riconosciute a favore delle
categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente
istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della
contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti
finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi
con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti
adottano lo statuto ed il
regolamento, che debbono essere approvati ai
sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:
a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e
composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di
composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali
ordinamenti;
b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività
istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità
dei componenti degli organi collegiali e, comunque,
dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è
considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante
l'attività professionale della categoria interessata;
c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità
nell'erogazione delle
prestazioni, in misura non inferiore a cinque
annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve
tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella
fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per
ogni biennio.
Omissis…
Elenco A
ENTI GESTORI
DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA
TRASFORMARE
IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.
Cassa
nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.
Cassa di
previdenza tra dottori commercialisti.
Cassa
nazionale previdenza e assistenza geometri.
Cassa
nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.
Cassa
nazionale del notariato.
Cassa
nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.
Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e i
rappresentanti di commercio (ENASARCO).
Ente
nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
Ente
nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Ente
nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente
nazionale di previdenza e assistenza veterinari
(ENPAV).
Ente
nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura
(ENPAIA).
Fondo di
previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.
Istituto
nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Opera
nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)..
Allegato 2)
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996,
n. 103
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8
agosto n. 335, in
materia di tutela previdenziale obbligatoria
dei soggetti che svolgono attività autonoma di
libera professione.
Art. 1
Estensione della tutela pensionistica ai liberi
professionisti.
1. Il presente decreto legislativo, in
attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n.
335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la
tutela previdenziale obbligatoria ai
soggetti che svolgono attività autonoma di libera
professione senza vincolo di subordinazione, il
cui esercizio è condizionato all'iscrizione
in appositi
albi o elenchi.
2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti,
appartenenti alle
categorie professionali di cui al comma 1, che
esercitano attività libero-professionale,
ancorché contemporaneamente svolgano attività
di lavoro dipendente.
Art. 2
Prestazioni. Sistema di calcolo
1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,
ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.
2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si
applica, indipendentemente dalla forma gestoria
prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi
statutari competenti, il sistema di calcolo
contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo; e secondo le
modalità attuative previste dal regolamento di cui
all'art. 6, comma 4.
3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere
istituite in favore dei
soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in
conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Forme gestorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli
enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono
a deliberare con la maggioranza dei componenti
dell'organo statutario competente, ove
previsto, alternativamente:
a) la partecipazione all'ente pluricategoriale
di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello
delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergono
anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;
b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione
di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che
lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non
inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza
dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;
c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono
istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per
altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del
settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito
la natura di persona giuridica privata;
d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di
cui all'art. 2, comma 26, delle legge 8 agosto 1995,
n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i
soggetti appartenenti
alla categorie professionali interessate
sono inseriti nella gestione di cui al comma 1,
lettera d).
Art. 4
Ente pluricategoriale
1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),
l'ente esponenziale designa un proprio componente
effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato
fondatore di cui al comma 2.
2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed
è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati
ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art.
7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato
fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di
soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un
piano finanziario ed attuariale che dimostri la
consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione
anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti
alla categoria.
3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a),
5, comma3, lettera a), e
7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono
trasmesse contestualmente per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni
al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che provvede,
d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento,
dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore.
A seguito dell'approvazione della delibera di
costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato
fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e
criteri di cui all'art. 6.
4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2
ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine
all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi
citata.
Art. 5
Ente gestore di categoria
1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente
i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il
piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del
tesoro, entra trenta giorni dal ricevimento degli atti.
2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della
delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente
esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai
principi e criteri di cui all'art. 6.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari
deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego,
alternativamente:
a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale
ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente
effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore
di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente
agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano
optato per la partecipazione all'ente di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria
di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i
soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate
sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo
dell'art. 2, comma 26 e seguenti, de legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 6
Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.
1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo
statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice
civile:
a) la determinazione delle modalità di
iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione
dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina
di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per
le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di
un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo
di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti
da parte di ciascuno degli enti esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo
generale, composta da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto
di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità
intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art.
4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale
interessata.
2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui
all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:
a) l'adozione di un sistema di evidenza
contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a
ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio
interessanti singole categorie;
b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre
membri, per ciascuna delle categorie interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di
indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera
a).
3. I componenti degli organi di cui al comma 1,
lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente
gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di
ente pluricategoriale.
4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
a) le modalità di identificazione dei soggetti
tenuti alla obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente
dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima
applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in
vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all'art.
4, di un'aliquota di solidarietà;
c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.
5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con
atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 del codice civile ad iniziativa,
rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito
dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la
personalità giuridica per effetto di apposito decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero del tesoro.
6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previste, anche sulla base
delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto
1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del regolamento
di cui al presente articolo. Con le stesse modalità
sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per
i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in
analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art.
2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di
previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal
presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento
al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di
gestione e di vigilanza.
Art. 7
Modalità per l'inclusione in altra forma
obbligatoria
1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve
essere accompagnata dalla delibera di assenso
all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti,
dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato
ad i includere
la nuova categoria professionale. La delibera di assenso,
corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui
all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di
consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della
categoria professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica gestione separata per la
categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la
relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono
trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro,
entro trenta giorni dal ricevimento.
Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di
cui all'art. 5, comma 3.
3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i
soggetti appartenenti
alle categorie professionali interessate
sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo
dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 8
Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti
1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli
esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono
tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie
di
cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti,
corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.
2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano
nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le
modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi
adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico
dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle
attività professionali degli iscritti è fissato nella
misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente
dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo
importo sulla fattura.
(Art. 9)
Norme
transitorie e finali
1. In attesa dell'espletamento delle procedure
per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al
loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidata,
rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente
all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.
2. Il contributo
per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate,
rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di
acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito
presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata
entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo
per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997..3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3,
commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera
b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono definite le
conseguenti modalità di integrazione dell'assetto
organizzativo e funzionale
della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citatalegge
n. 335 del 1995.
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