INPDAP

 

Circolare 16 del 3/3/2004

 

 

OGGETTO: Totalizzazione dei periodi assicurativi - Decreto 7 febbraio 2003 n. 57 di attuazione dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

 

Sommario:

1 Premessa

2 Destinatari

3 Condizioni

4 Totalizzazione di periodi assicurativi

5 Esercizio del diritto

6 Totalizzazione ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia

7 Totalizzazione ai fini del diritto alla pensione indiretta

8 Totalizzazione ai fini del diritto alla pensione di inabilità

9 Modalità di liquidazione della pensione di vecchiaia o indiretta da totalizzazione

10 Modalità di liquidazione della pensione di inabilità da totalizzazione

11 Integrazione al trattamento minimo

12 Pagamento del trattamento pensionistico da totalizzazione

 

Allegato 1

Allegato 2

 

 

1. Premessa

L’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha introdotto nell’ordinamento previdenziale, per i destinatari di una sistema di calcolo retributivo o misto, il principio della totalizzazione, inteso come strumento alternativo alla ricongiunzione onerosa.

Ciò al fine di consentire ai lavoratori l’utilizzazione di periodi di contribuzione afferenti attività lavorative di tipo diverso e accreditati in più enti gestori di forme di previdenza obbligatoria che, singolarmente considerati, non comporterebbero il diritto ad un autonomo trattamento pensionistico.

Con l’istituto della totalizzazione ogni gestione liquida, autonomamente e secondo il proprio ordinamento, una quota di pensione all’iscritto in relazione ai contributi versati, senza procedere al trasferimento degli stessi così come avviene con la ricongiunzione.

Con Decreto 7 febbraio 2003, n. 57 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2003 – Serie generale n. 80, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ha definito le modalità attuative della relativa disciplina.

Le disposizioni che seguono trovano applicazione nei confronti degli iscritti alle Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza nonché nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali l’Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Nelle more della completa acquisizione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici da parte dell’Inpdap, si invitano tutte le amministrazioni statali, al fine di evitare difformità di operato relativamente all’applicazione di una medesima norma, a

determinare la pensione di vecchiaia o di inabilità da totalizzazione secondo le istruzioni impartite con la presente circolare, la cui impostazione è stata condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con note n. 899/70030 del 13 gennaio 2004 e n. 8/PP70261 del 1° marzo 2004.

 

2. Destinatari (articolo 1)

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata dai soggetti iscritti in due o più delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (allegato 1), e 10 febbraio 1996, n. 103 (allegato 2) che non abbiano perfezionato in alcuna di esse i requisiti di assicurazione e contribuzione minimi richiesti dai rispettivi ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione; tale facoltà è volta al conseguimento di un trattamento pensionistico di vecchiaia o di inabilità.

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata anche dai superstiti degli iscritti, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell’età pensionabile, salvo quanto previsto al paragrafo 8.

 

3. Condizioni (articolo 1)

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata a condizione che:

- presso ciascuna delle forme pensionistiche obbligatorie nelle quali il lavoratore è, ovvero, è stato iscritto non abbia maturato il diritto per la liquidazione di un trattamento pensionistico autonomo;

- cumulando i periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti si perfezioni il diritto per il conseguimento di una pensione di vecchiaia o di un trattamento pensionistico di inabilità;

- almeno una quota del trattamento pensionistico spettante sia liquidata con il sistema di   calcolo retributivo; restano, pertanto, esclusi i destinatari di un sistema di calcolo contributivo puro (cioè i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996 e gli optanti per il sistema contributivo) nei confronti dei quali continua a trovare applicazione il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

- vengano presi in considerazione tutti e per intero i periodi assicurativi;

- non sia stata presentata domanda di restituzione dei contributi, ove prevista dall’ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione del lavoratore, successivamente alla data di pubblicazione del decreto in esame (5 aprile 2003).

Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo di posizioni assicurative attinenti a gestioni diverse tutte di competenza dell’Inpdap. Pertanto, i servizi resi con iscrizione a due o più Casse Pensioni gestite da questo Istituto possono essere valorizzati sia

attraverso l’istituto della totalizzazione sia continuando ad applicare le norme di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523 e al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

4. Totalizzazione di periodi assicurativi (articolo 2)

La pensione da totalizzazione è costituita da tante quote quante sono le posizioni assicurative esistenti nelle diverse gestioni; tali quote sono calcolate, in proporzione alle singole anzianità contributive, secondo le norme in vigore in ciascuna gestione previdenziale e liquidate a carico delle stesse.

Il citato decreto ministeriale prevede che i periodi di iscrizione nelle varie gestioni si  convertono nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri che hanno lo scopo di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, fermo restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione:

a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

c) sessantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

 

5. Esercizio del diritto (articolo 3)

L’istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi viene attivato a domanda del lavoratore o del suo avente causa da presentarsi all’ente previdenziale gestore della forma assicurativa in cui il lavoratore da ultimo è, ovvero, è stato iscritto.

Il decreto in esame non abroga né modifica le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi ma introduce, con la totalizzazione, un meccanismo alternativo per il raccordo tra gestioni pensionistiche diverse. Considerata l’incompatibilità tra questi due istituti giuridici, non è ammissibile una domanda di totalizzazione qualora sia stata presentata domanda di ricongiunzione a partire dalla data di entrata in vigore del DM n. 57/2003 (5 aprile 2003) e la stessa sia stata accolta dall’Istituto. Si ritiene opportuno precisare che, a tal fine, la domanda si considera “accolta” quando l’INPDAP ha emanato il relativo provvedimento di ricongiunzione; per contro, in carenza di esplicito accoglimento da parte dell’Istituto, l’interessato può rinunciare alla ricongiunzione e presentare istanza di totalizzazione, semprechè sussistano le prescritte condizioni.

Qualora sia stato adottato un provvedimento di ricongiunzione relativo ad una domanda presentata anteriormente al 5 aprile 2003 (data di pubblicazione del decreto in esame, l’interessato, titolare di più periodi assicurativi, può esercitare la facoltà di totalizzazione e,

contestualmente, richiedere la restituzione delle somme versate a titolo di ricongiunzione, maggiorate degli interessi legali, a condizione che il procedimento non sia stato ancora concluso e cioè che l’interessato non abbia effettuato il pagamento integrale delle rate..6

In tale caso la Sede provinciale o territoriale provvederà ad annullare il provvedimento di ricongiunzione e a restituire alla gestione pensionistica interessata la contribuzione eventualmente già introitata a tale titolo.

La restituzione delle somme pagate a titolo di ricongiunzione non è ammessa qualora l’interessato abbia già versato l’intero ammontare dell’onere in un’unica soluzione ovvero in forma rateale.

Resta inteso, pertanto, che la facoltà di recedere dalla ricongiunzione deve essere esercitata contestualmente alla domanda di totalizzazione.

 

6. Totalizzazione ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 4)

Considerato che la domanda di totalizzazione è finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico di vecchiaia, il soggetto che abbia compiuto la più elevata età di pensionamento

prevista dagli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali è stato iscritto, può presentare domanda di totalizzazione presso l’ultimo ente previdenziale con l’indicazione delle diverse forme pensionistiche in cui risultano periodi assicurativi e contributivi.

In particolare, qualora l’Inpdap sia l’Ente di ultima iscrizione, l’istanza deve essere presentata alla Sede provinciale o territoriale dell’Istituto competente in base alla residenza dell’iscritto.

Si rende opportuno precisare che nei confronti di alcune categorie di personale statale specifiche norme fissano limiti di età diversi rispetto alla generalità dei lavoratori per il collocamento a riposo d’ufficio; in tali casi, ai fini della totalizzazione, continuano a trovare applicazione i limiti di età previsti dai diversi ordinamenti di appartenenza.

L’interessato deve produrre contestualmente alla domanda, a pena di inammissibilità, una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui venga confermato il perfezionamento del requisito dell’età

anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche cui è stato iscritto.

In carenza del prescritto requisito anagrafico, la domanda non determina l’avvio del procedimento di riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia totalizzata. Conseguentemente la Sede è tenuta a notificare al richiedente il mancato accoglimento della domanda attraverso una lettera-provvedimento.

Il diritto alla pensione di vecchiaia totalizzata è riconosciuto quando:

- è perfezionato il requisito anagrafico secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche cui è stato iscritto;

- vi è la sussistenza, per effetto della sommatoria delle anzianità di iscrizione e di contribuzione possedute, dei requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima per il diritto alla pensione divecchiaia, previsti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate;

- vi è la sussistenza di ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali.

La Sede Inpdap, una volta ricevuta la domanda, deve richiedere tempestivamente ad ogni singola gestione, presso cui risultino periodi di iscrizione, la documentazione attestante i requisiti anagrafici e contributivi minimi richiesti per il riconoscimento della pensione di

vecchiaia, gli ulteriori requisiti eventualmente previsti da ciascun ordinamento previdenziale, in base alla normativa vigente all’atto della domanda, nonché i periodi assicurativi e contributivi

effettivamente posseduti dall’iscritto. Nella richiesta inoltrata dalla Sede dovrà essere specificato il limite massimo di anzianità contributiva previsto dall’ordinamento.

La conferma della sussistenza dei requisiti sia contributivi che anagrafici prescritti da parte delle gestioni pensionistiche rappresenta condizione di procedibilità della domanda.

Ricevuta tale documentazione, la Sede deve verificare la sussistenza, per effetto della sommatoria dei diversi periodi non coincidenti oggetto di totalizzazione, del requisito di assicurazione e di contribuzione minima e di età anagrafica che devono essere quelli più

alti richiesti nelle forme pensionistiche nonché eventuali ulteriori requisiti prescritti.

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia da totalizzazione, anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, la Sede definisce il relativo procedimento, che va concluso entro trenta giorni.

La pensione di vecchiaia da totalizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda; in ogni caso non può essere anteriore al 1° febbraio 2001, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione sia stata presentata per competenza ad altro ente previdenziale, la Sede Inpdap, su richiesta di quest’ultimo, trasmette tempestivamente la documentazione attestante i periodi assicurativi e contributivi esistenti presso la propria gestione e il limite di età pensionabile prescritto dall’ordinamento di appartenenza.

Nella documentazione dovrà essere, altresì, specificato che l’interessato non ha soddisfatto l’ulteriore condizione prescritta dall’ordinamento Inpdap per il diritto a pensione consistente nel

possesso congiunto dei requisiti contributivi ed anagrafici all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

 

7. Totalizzazione ai fini del diritto alla pensione indiretta

La domanda di pensione indiretta deve essere presentata dagli aventi diritto all’Inpdap, qualora questo sia l’ultimo ente previdenziale cui il dante causa sia stato iscritto. Si rammenta che la Sede provinciale o territoriale cui fare riferimento è quella competente in base alla

residenza del dante causa.

Il diritto alla totalizzazione per la pensione indiretta si intende perfezionato quando, cumulando i diversi periodi assicurativi e contributivi, sia soddisfatto il requisito contributivo minimo previsto da una delle gestioni nelle quali il dante causa è stato iscritto prescindendo, pertanto, dal requisito anagrafico.

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico indiretto, la facoltà di totalizzazione può essere esercitata per decessi verificatisi dal 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore dell'articolo 71 della legge n. 388/2000.

In ogni caso, per il riconoscimento del diritto ad una pensione indiretta totalizzata si dovranno seguire le istruzioni impartite al paragrafo 6 della presente circolare.

La pensione indiretta totalizzata decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

 

8. Totalizzazione ai fini del diritto alla pensione di inabilità (articolo 5)

Il decreto n. 57/2003 prevede la possibilità di totalizzare periodi non coincidenti di iscrizione e contribuzione ai fini del conseguimento di una pensione di inabilità assoluta e permanente..10

Il diritto alla pensione di inabilità totalizzata è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante.

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti si sommano i periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi. Qualora sussistano diversi periodi contributivi con soluzione di continuità, si escludono solo quelli con interruzioni superiori a tale limite.

Per la liquidazione della pensione di inabilità da totalizzazione, deve essere presa in considerazione, invece, tutta l’anzianità contributiva maturata dal lavoratore nelle diverse gestioni, ivi compresa quella esclusa ai fini del diritto (periodi con interruzioni superiori a

ventiquattro mesi) e quella eventualmente coincidente temporalmente.

Si rende opportuno precisare che, qualora l’evento invalidante si sia verificato in costanza di iscrizione a questo Istituto, il diritto al trattamento pensionistico in esame è riconosciuto in presenza di un’inabilità:

- assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995;

- assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973.

Si precisa che ai fini del riconoscimento di una pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 12 della Legge n. 335/1995 la domanda non può essere presentata oltre il biennio dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro in quanto devono sussistere almeno tre anni di

contribuzione nell’ultimo quinquennio.

Si rammenta che la pensione di inabilità di cui all’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995 non può essere presentata dai superstiti dell’iscritto; tale principio trova applicazione anche ai fini della pensione di inabilità da totalizzazione.

 

9. Modalità di liquidazione della pensione di vecchiaia o indiretta da totalizzazione (articolo 6)

Ogni gestione, per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro-quota secondo le regole del proprio ordinamento vigenti al momento della presentazione della domanda.

Pertanto per la liquidazione delle quote di pensione secondo il sistema di calcolo retributivo, le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap dovranno:

- calcolare l’importo teorico della pensione, secondo le norme vigenti riferite alla Cassa pensione di appartenenza dell’iscritto, sulla base della complessiva anzianità contributiva posseduta presso le diverse gestioni; qualora i periodi assicurativi e contributivi complessivamente considerati superino il limite massimo di anzianità contributiva attribuibile secondo l’ordinamento della gestione cui afferisce l’ultimo periodo di iscrizione, si prende in

considerazione tale limite massimo e si decurtano le anzianità eccedenti. Si precisa che il calcolo della pensione deve essere determinato sulla base delle retribuzioni esistenti presso l’Inpdap, così come certificate dagli enti o amministrazioni iscritte e rivalutate, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, fino all’anno precedente quello di decorrenza del trattamento pensionistico da totalizzazione, ancorchè le medesime retribuzioni non siano presenti nel periodo di riferimento;

- applicare all’importo teorico della pensione il coefficiente di parametrazione dato dal rapporto tra l’anzianità di propria competenza (ancorché coincidente con altri periodi di iscrizione e

assicurazione presso altri fondi), posseduta dall’iscritto, e quella risultante dalla totalizzazione come sopra determinata.

Si precisa, inoltre, che per i destinatari di un sistema di calcolo misto la pensione teorica va calcolata secondo la procedura sopra indicata esclusivamente sull’anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1995, fermo restando che alla quota di pensione retributiva così determinata andrà sommato l’importo relativo alla quota

contributiva di pensione.

Una volta liquidata la quota di pensione di competenza, ogni gestione provvede a comunicare l’importo all’ente previdenziale che ha avviato il procedimento il quale determina il trattamento complessivamente spettante. Sarà cura del medesimo ente comunicare alle gestioni coinvolte sia l’importo complessivamente spettante all’interessato sia la forma pensionistica cui è imputata la quota di importo maggiore.

Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge o dei singoli ordinamenti e sono rapportati alle singole quote, con onere a carico delle gestioni interessate Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

 

10. Modalità di liquidazione della pensione di inabilità da totalizzazione (articolo 6)

La gestione preposta alla liquidazione della pensione di inabilità da totalizzazione è quella nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante.

Qualora quest’ultima sia l’Inpdap, la Sede deve acquisire da ogni singola gestione presso cui l’interessato è stato iscritto la documentazione attestante i periodi di iscrizione; sulla base di tale documentazione deve verificare la sussistenza del requisito minimo contributivo,  escludendo eventuali periodi coincidenti, richiesto per il diritto alla pensione di inabilità ed accertare che tra i diversi periodi assicurativi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi.

Una volta accertato il diritto, la Sede provvede a determinare la pensione di inabilità tenendo conto di tutte le anzianità contributive acquisite dal lavoratore nelle diverse gestioni, anche se non utili ai fini del perfezionamento del diritto (cioè con interruzioni superiori a ventiquattro mesi) e ancorché coincidenti temporalmente; alla medesime gestioni deve essere imputato l’importo delle rispettive quote, ragguagliato all’anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo il criterio della proporzione, della maggiorazione convenzionale (bonus) eventualmente attribuita.

La Sede comunica, infine, ad ogni singola gestione interessata la quota di pensione a carico della stessa, evidenziando la forma pensionistica cui è imputata la quota di importo maggiore.

 

11. Integrazione al trattamento minimo (articolo 7)

La gestione che risulta interessata all’erogazione della quota di maggior importo, calcolata secondo il sistema retributivo o misto, è tenuta a farsi carico dell’integrazione al trattamento minimo prevista dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria e determinata con riferimento all’importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni.

 

12. Pagamento del trattamento pensionistico da totalizzazione (articolo 8)

La gestione tenuta al pagamento della pensione di vecchiaia o di inabilità da totalizzazione (così come della pensione indiretta o della pensione di reversibilità) è quella cui è imputata la quota di maggiore importo. Le altre gestioni sono tenute a corrispondere la propria quota a quella preposta, con valuta anteriore alla data di pagamento.

Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo trattamento alla gestione erogatrice.

La ritardata o omessa corresponsione della quota alla gestione erogatrice non comporta il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della stessa gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti delle gestioni inadempienti per le rispettive quote.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

 

 

 

 

Allegato 1)

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509

 

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (2), in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme  obbligatorie di previdenza e assistenza.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

ART. 1

Enti privatizzati.

1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la

personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e

secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi

dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il

regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:

a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti;

b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata;

c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle

prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio.

 

Omissis…

 

Elenco A

ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA

TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

Cassa nazionale del notariato.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)..

 

Allegato 2)

 

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto n. 335, in

materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di

libera professione.

 

Art. 1

Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2,

comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la

tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera

professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione

in appositi albi o elenchi.

2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle

categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale,

ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

 

Art. 2

Prestazioni. Sistema di calcolo

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.

2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi

statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo; e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei

soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 3

Forme gestorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono

a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove

previsto, alternativamente:

a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergono anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;

b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;

c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;

d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, delle legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti

alla categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1,

lettera d).

 

Art. 4

Ente pluricategoriale

1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.

2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art.

7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria.

3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma3, lettera a), e

7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e

della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore.

A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.

 

Art. 5

Ente gestore di categoria

1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entra trenta giorni dal ricevimento degli atti.

2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:

a) per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano

optato per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, de legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Art. 6

Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.

1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 16 del codice civile:

a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;

b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;

c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.

2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:

a) l'adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie;

b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio di cui alla lettera a).

3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.

4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:

a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;

b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietà;

c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.

5. L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'articolo 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro.

6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previste, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.

 

Art. 7

Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria

1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad i                          includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:

a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;

b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.

2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta  giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.

3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti

alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Art. 8

Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti

1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di

cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.

2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.

3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

 

(Art. 9)

Norme transitorie e finali

 

1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidata, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.

2. Il contributo per l'anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997..3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8  agosto 1995, n. 335, sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell'assetto

organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citatalegge n. 335 del 1995.

 

 

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