DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Ufficio II - N. 5403 bis
Roma, 24 gennaio 2005
Infortunio in itinere. Interruzioni non necessitate del
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di
lavoro. Ordinanza della Corte Costituzionale n. 1 del 10 gennaio 2005.
Con ordinanza del 29 aprile 2003, il Tribunale di
Trento ha sollevato eccezione di incostituzionalità con riferimento
all’articolo 2, terzo comma, del D.P.R. n.1124/1965, integrato dall’art. 12 del
D. Lgs. n. 38/2000, nella parte in cui esclude dalla copertura assicurativa
ogni interruzione non necessaria del normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro.
Con la recente ordinanza
n. 1 del 10 gennaio 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato
infondata la questione sollevata dal giudice rimettente ritenendo che, anche
alla luce dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, una
breve sosta che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non
integra l’ipotesi dell’interruzione e non si pone al fuori della copertura
assicurativa.
Sulla problematica affrontata dalla Corte, l’Istituto
si era già espresso con le “Linee
guida per la trattazione degli infortuni in itinere” del 15
giugno 1998, dove, al punto 4.1.2. C, si afferma che “ […] brevi differimenti
della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la brevità va valutata anche in
rapporto alle motivazioni dei ritardi), […] non costituiscono elementi tali da
influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari”.
Alla luce della recente pronuncia della Corte
Costituzionale, le suddette istruzioni devono ritenersi integrate nel senso che
le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello
che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato
compiuto senza soluzione di continuità, non interrompono il nesso causale tra
lavoro e infortunio e non escludono l’indennizzabilità dello stesso.
Le Unità Territoriali sono pertanto invitate ad
uniformarsi a tale nuovo orientamento giurisprudenziale.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Paolo Vaccarella)
Note: i
collegamenti rimandano al sito Inail