INAIL – Istituto Nazionale
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Direzione centrale
prestazioni - Sovrintendenza medica generale - Avvocatura generale
Prot. n. 7876/bis – 16.2.2006
Premessa
Le
patologie denunciate all’Istituto come malattie professionali dotate di una
patognomonicità che consenta una attribuzione di eziologia professionale con
criteri di assoluta certezza scientifica costituiscono ormai una limitata
casistica.
Attualmente
prevalgono, infatti, malattie croniche degenerative e malattie neoplastiche e,
più in generale, a genesi multifattoriale, riconducibili a fattori di nocività
ubiquitari, ai quali si può essere esposti anche al di fuori degli ambienti di
lavoro, oppure a fattori genetici.
Il lungo
periodo di latenza di alcune di queste malattie, inoltre, rende difficoltosa,
quando non impossibile, la puntuale ricostruzione delle condizioni esistenti
nell'ambiente di lavoro, nel momento in cui si sarebbe verificata l’esposizione
a rischio. Il rapido mutamento delle tecnologie produttive, infatti, ha indotto
le imprese ad adeguare i macchinari, le attrezzature, i cicli produttivi e
l’organizzazione aziendale, con la conseguenza che la situazione oggettivamente
riscontrabile al momento della denuncia della malattia professionale è
radicalmente diversa da quella esistente all’epoca rispetto alla quale va
valutata l’eziologia della malattia stessa.
La stessa
problematica, sia pure per motivi diversi, si presenta anche per patologie che
non sono caratterizzate da lunghi periodi di latenza.
Come è
noto, infatti, per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione, la prescrizione del diritto a conseguire le prestazioni
non decorre fino al momento in cui l’inabilità causata dall’evento lesivo non
abbia raggiunto il grado minimo indennizzabile e, inoltre, la possibile origine
professionale della patologia e la sua incidenza inabilitante non siano
conoscibili per l’assicurato.
In
conseguenza di ciò e del lento decorso delle patologie, sono numerosi i casi in
cui la malattia viene denunciata comunque all’Istituto molto tempo dopo che il
soggetto è stato esposto a rischio e la patologia stessa ha iniziato il suo
decorso.
Il
radicale mutamento dei caratteri delle malattie professionali ha, quindi,
indotto la giurisprudenza a indicare principi interpretativi e applicativi
delle norme del T.U. regolanti la materia, sia in tema di esposizione a rischio
che di nesso di causalità, che ne hanno adeguato il significato alla nuova
realtà che esse devono disciplinare e al dettato costituzionale.
Nel
confermare le istruzioni di cui alle precedenti circolari, quanto al flusso
procedurale della trattazione delle domande di riconoscimento di malattie
professionali, è necessario richiamare alcuni fondamentali principi di natura
sostanziale, al fine di garantire una uniforme applicazione degli stessi ed una
omogenea trattazione della materia.
Esposizione
a rischio
La
presenza nell’ambiente lavorativo di fattori di nocività, quando non sia
possibile riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti all’epoca
della dedotta esposizione a rischio, può essere desunta, con un elevato grado
di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei
macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione
lavorativa.
A tale
scopo ci si dovrà avvalere dei dati delle indagini mirate di igiene
industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni
tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe,
nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio
fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.
La
valutazione dell’efficienza causale degli agenti patogeni va effettuata non in
astratto ma in concreto, cioè con riferimento alle condizioni fisiche del
singolo lavoratore.
Non può,
pertanto, escludersi l’efficienza causale, nel caso concreto, di fattori di
rischio in quanto inferiori alle soglie previste dalla normativa prevenzionale,
che sono misurate in relazione a un astratto lavoratore medio, dovendo essere
valutata, piuttosto, la variabilità della risposta individuale alle
sollecitazioni dell’agente patogeno.
Ne
consegue che la valutazione finale dell’esposizione a rischio è rimessa alla
funzione medico-legale, poiché richiede un giudizio di sintesi che tenga conto
non soltanto dell’entità dei fattori di nocività presenti nell’ambiente di
lavoro ma anche della variabilità della sensibilità dello specifico soggetto
che agli stessi è stato esposto.
In caso
di malattia tabellata, una volta che sia accertata l’adibizione non saltuaria
od occasionale alla lavorazione specificamente indicata in tabella,
l’esposizione a rischio deve intendersi sussistente, salvo che non sia provato,
da parte dell’INAIL, che la lavorazione stessa non abbia, in concreto, idoneità
lesiva sufficiente a causare la patologia.
Nesso di
causalità
Una volta
accertata, nei termini sopraindicati, la nocività dei fattori di rischio
lavorativi, si potrà passare alla valutazione del nesso di causalità tra detti
fattori di rischio e la patologia denunciata come malattia professionale.
L’impossibilità
di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del
suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per
escludere il riconoscimento della eziologia professionale.
A questo
fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde della Corte di
Cassazione ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi
professionale della malattia.
Tale
ragionevole certezza, che non può certamente consistere in semplici presunzioni
desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, deve ritenersi sussistente
in presenza di un elevato grado di probabilità dell’etiopatogenesi
professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura
scientifica.
L’accertamento
della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità
qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata deve
indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano
concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi.
Nel caso
di concorrenza di fattori professionali con fattori extraprofessionali trovano,
infatti, applicazione i principi di cui agli articoli 40 e 41 del codice
penale, che, in quanto principi generali dell’ordinamento giuridico, sono
applicabili anche alla materia dell’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
In particolare,
in forza del principio di equivalenza, causa di un evento è ogni antecedente
che abbia contribuito alla produzione dell’evento stesso, anche se di minore
spessore quantitativo o qualitativo rispetto agli altri, salvo che sia
dimostrato l’intervento di un fattore causale da solo sufficiente a
determinarlo.
Ne
consegue che, una volta che sia accertata l’esistenza di una concausa
lavorativa nell’eziologia di una malattia, l’indennizzabilità della stessa non
potrà essere negata sulla base di una valutazione di prevalenza qualitativa o
quantitativa delle concause extralavorative nel determinismo della patologia.
Sul piano
operativo, da quanto sopra consegue che:
1. nel
caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati
di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest’ultima
dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la
concorrenza di agenti patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici)
dotati anch’essi di idonea efficacia causale, senza che sia rilevante la
maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed
extralavorative;
2. se gli
agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale
sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi,
anch’essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme,
con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della
patologia diagnosticata, quest’ultima è da ritenere di origine professionale. In
questo caso, infatti, l’esposizione a rischio di origine professionale
costituisce fattore causale necessario, senza il quale l’evento non avrebbe
potuto determinarsi (ad es. tumore del polmone in soggetto fumatore esposto a
rischio lavorativo da amianto);
3. quando
gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale,
concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è
esclusa l’origine professionale della malattia
IL
DIRETTORE CENTRALE - Dr Maurizio Castro